In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.
N.B.: Nel periodo di vigenza delle presenti aliquote e massimali, la contribuzione base (quota a carico azienda + quota a carico dirigente, con esclusione della contribuzione aggiuntiva)
non può superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, di cui agli artt. 1, comma 1, lett. a), punto 1) e 4, comma 3.
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