In questo primo episodio di “A buon rendere” tocchiamo subito un tema fondamentale per tutti i nostri iscritti: gli effetti che la Manovra 2026 avrà sulla previdenza complementare e come cambiano le varie tipologie di prestazione

– Valentina Pettinato: Oggi sarà un podcast tutto al femminile e affronteremo delle tematiche alle quali sicuramente siete interessatissimi perché molto attuali. Come sempre prima di iniziare, mi presento. Sono Valentina Pettinato, Responsabile Comunicazione di Previndai e con me oggi ci sono Sabrina Ciampichetti, Responsabile Uscite, Liquidazioni e Trasferimenti, e Valentina Piva, Responsabile Ufficio Contributi.

Ciao ragazze. Ciao Valentina, buongiorno a tutti. Allora, il tema del giorno è questa fantomatica Legge di Bilancio e le novità che porta con sé, in particolare in tema di previdenza.

Come forse ormai sapete tutti, la legge introduce delle norme che impattano su adesioni, fiscalità, investimenti e introduce nuove tipologie di rendite. Allora Valentina, facciamo un po’ di chiarezza. Partiamo dalle adesioni. Puoi raccontarci le novità sul tema? 

– Valentina Piva: Certo, allora sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2026 novità molto rilevanti in materia di previdenza complementare, come ci dicevi. Iniziamo da quelle in tema di adesione e contribuzione e partiamo dalla novità più forte che tocca direttamente anche le imprese, l’adesione automatica ai fondi pensione.

Scatterà, infatti, dal primo luglio 2026 questa nuova modalità. Finora, se un lavoratore non faceva una scelta esplicita in merito alla destinazione del TFR entro sei mesi dall’assunzione, scattava la cosiddetta adesione tacita, ma questa era limitata al solo conferimento del TFR alla previdenza complementare. Quindi, in pratica, il lavoratore iniziava ad accumulare una pensione integrativa, ma quasi senza accorgersene e senza versare nulla di tasca propria.

Invece, da luglio 2026, il meccanismo cambia e in modo molto significativo. Se il lavoratore non sceglie entro 60 giorni dalla data di assunzione, viene iscritto automaticamente al fondo pensione contrattuale di riferimento, non solo con il conferimento del TFR, ma anche con il versamento dei contributi a suo carico e a carico dell’azienda, secondo chiaramente le misure contrattualmente previste. E questo cosa significa per i lavoratori?

Significa innanzitutto iniziare prima, in modo più consistente, a costruire una pensione integrativa e beneficiare quindi da subito anche della contribuzione dal datore di lavoro. Questo, se lo caliamo nella realtà Previndai, vuol dire che il dirigente, che aderisce automaticamente, beneficia fin da subito del 6% del contributo a carico dell’azienda, calcolato sulla retribuzione imponibile, che è la retribuzione annua lorda utile al TFR, e di tasca sua versa esclusivamente il 2%. Naturalmente resta la libertà di adesione alla previdenza complementare, che è un principio fondamentale, ma il punto è che se non si decide, si entra automaticamente nel sistema e ci si entra, insomma, con una contribuzione piena.

– Valentina Pettinato: Bene, chiarissimo. Invece ho un dubbio. Per chi è già iscritto a previdenza, come incide questo automatismo? Sono coinvolti anche loro? 

– Valentina Piva: Sì, vale la pena chiarire questo punto. Anche in questo caso, quindi al momento dell’assunzione di un lavoratore non di prima nomina, ci sono 60 giorni di tempo per indicare dove destinare il TFR.

Se non viene data alcuna indicazione, scatta anche in questo caso l’automatismo, quindi l’intero TFR, come abbiamo visto prima, insieme alla contribuzione piena, viene conferito al fondo di categoria. Questo vale anche per quei lavoratori che, in base alle date di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria e complementare, rientrano in classi contributive che darebbero la facoltà a loro di versare solo una parte del TFR alla previdenza complementare. Però, per fare ciò, serve una scelta esplicita del lavoratore entro i 60 giorni previsti dalla norma.

– Valentina Pettinato: Perfetto. E per le aziende, invece, come possono affrontare al meglio queste novità? Come cambia il ruolo degli HR Manager in questo contesto?

– Valentina Piva: Allora, per le aziende queste novità comportano sicuramente un ruolo più attivo, soprattutto nei primi mesi del rapporto di lavoro, quindi più informazione, processi più chiari e attenzione ai tempi, perché c’è un dettaglio operativo che vale la pena chiarire. I contributi relativi a un lavoratore che ha aderito automaticamente iniziano a essere versati dopo 60 giorni, però l’adesione vale fin dal giorno dell’assunzione, quindi retroagisce. Quindi, tradotto in termini pratici, l’azienda si troverà a dover regolarizzare anche i contributi dei primi due mesi e questo sicuramente ha un impatto pratico su amministrazione, processi HR e payroll.

– Valentina Pettinato: Bene, io passerei al tema degli investimenti, perché la legge parla di un vero e proprio percorso per chi accede alla previdenza complementare. Sbaglio? 

– Valentina Piva: No, non sbagli affatto. C’è un importante cambiamento su come vengono investiti i contributi versati in modalità automatica rispetto al passato. Il cambiamento riguarda soprattutto, ovviamente, i dirigenti, i lavoratori che aderiscono automaticamente, perché i soldi che vengono versati sulla loro posizione di previdenza complementare non finiscono più ad essere investiti nel comparto garantito, come avveniva un tempo, anzi, fino al 30 di giugno del 2026. Quindi questa era una soluzione standard che era valida per tutti, ma i contributi seguono un percorso che tiene conto dell’età dell’aderente e dell’orizzonte temporale di investimento.

Quindi sicuramente per chi è giovane l’investimento sarà più orientato alla crescita, per chi più è vicino alla pensione invece sicuramente diventerà progressivamente più prudente

– Valentina Pettinato: Parlerei anche di un tema sicuramente di interesse pubblico, la fiscalità. Finalmente il legislatore ha cambiato il limite annuo, una cifra complicatissima per me da ricordare prima, il limite annuo di contributi versati dai lavoratori a una cifra un po’ più facile, vero?

– Valentina Piva: Sì, un po’ più facile da ricordare sicuramente. Come dici tu, il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare è stato innalzato dai precedenti, lo ricordiamo, 5164,57 euro a 5300 euro. Quindi diciamo che non si tratta di un aumento così considerevole, però di fatto è un ulteriore elemento di vantaggio che si ha nel versare alla previdenza complementare la contribuzione.

Questo nuovo tetto di deducibilità fiscale è valido a partire dal periodo di imposta 2026. Cosa comporta questo innalzamento? Che ogni anno ciascun iscritto può dedurre fino a 5300 euro di contributi versati ai fondi pensione dal proprio reddito imponibile IRPEF.

Questo limite, ricordo, che comprende sia i contributi a carico del lavoratore, ma anche quelli versati dal datore di lavoro. E questo è importante dirlo perché non è così scontato e molto spesso non è a conoscenza, diciamo, la maggior parte del nostro pubblico. L’aumento, seppur contenuto, però rappresenta un rafforzamento del vantaggio fiscale associato alla previdenza complementare e ci si auspica che sarà seguito nei prossimi anni da un percorso di ulteriori incrementi.

Un’altra piccola osservazione da fare sulla deducibilità fiscale è che questo nuovo tetto ha effetti anche sul regime speciale di deducibilità previsto per i lavoratori di prima occupazione dal 1 gennaio del 2007

– Valentina Pettinato: Sabrina, vorrei parlare con te delle prestazioni e di queste famose novità in tema di rendita. Ce le racconti?

– Sabrina Ciampichetti: Certamente. Allora, sempre questa famosa Legge di Bilancio del 2026 ha portato delle novità anche sulle prestazioni di previdenza complementare che entreranno in vigore anche queste dall’1 luglio di quest’anno. La prima importante novità è relativa alla quota della prestazione richiedibile in capitale.

Nel momento in cui l’iscritto richiede la prestazione pensionistica, il Fondo è tenuto ad effettuare delle verifiche, ad esito delle quali, generalmente vista la consistenza di queste posizioni, l’iscritto può richiedere in capitale fino a un massimo del 50% della posizione maturata. Dal primo luglio questa percentuale verrà aumentata fino al 60%. La seconda importante novità è che verranno introdotte tre nuove rendite richiedibili al Fondo e quindi si arricchisce il panorama delle prestazioni rendendo più flessibile la modalità di recupero degli importi versati e maturati.

Come abbiamo detto, al pensionamento l’iscritto potrà richiedere fino al 60% in capitale e sul restante 40% o più potrà scegliere l’erogazione di o una rendita vitalizia che è quella conosciuta fino ad oggi, che accompagnerà l’iscritto per tutta la durata della sua vita e che viene gestita da un pool di compagnie, oppure potrà chiedere una delle tre nuove rendite che avranno una durata definita, saranno delle rendite finanziarie erogate direttamente dal Fondo e l’importo destinato a questa rendita rimarrà investito nei compatti scelti dall’iscritto, beneficiando degli eventuali rendimenti. In aggiunta, in caso di scomparsa prematura dell’iscritto durante il periodo di fruizione di queste rendite, l’importo residuo destinato a questa prestazione, non ancora erogato, verrà riscattato iure proprio in un’unica soluzione dai beneficiari designati dall’iscritto al momento della richiesta della prestazione. 

– Valentina Pettinato: Bene, ci hai parlato di queste nuove rendite, le vogliamo analizzare nel dettaglio?

– Sabrina Ciampichetti: Certamente. La prima rendita introdotta è la rendita durata definita. La parte destinata dall’iscritto a questa tipologia di rendita verrà erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’iscritto.

Gli anni di vita residui verranno individuati facendo riferimento alle tavole ISTAT di mortalità della popolazione generale, partendo dall’età dell’iscritto che l’iscritto ha al momento della richiesta di prestazione. Facciamo un esempio per renderlo più semplice. 

Immaginiamo un iscritto pensionato che al momento della richiesta al Fondo abbia già compiuto 67 anni di età. Gli anni di vita residua, secondo questa tavola, sono 19 anni. Pertanto andremo a frazionare il montante scelto e destinato a questa rendita per un periodo di 19 anni, spirato il quale terminerà l’erogazione. 

La seconda rendita viene definita a prelievi liberamente determinabili, ovvero la modalità di frazionamento è quella della rendita durata definita. Nel caso del nostro iscritto di 67 anni andremo a ripartire per 19 anni l’importo destinato a copertura di questa rendita, ma la liquidazione di queste rate di rendita sarà l’iscritto a decidere quando richiederle, nei limiti delle rate maturate. Queste due tipologie di rendite hanno la stessa fiscalità, per quanto riguarda il montante maturato dal 2007, applicata sulla parte capitale, ovvero la quota imponibile verrà tassata con la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15% che si riduce di 0,30 per ogni anno di permanenza in previdenza complementare superiore al quindicesimo e potrà scendere al massimo fino al 9%. In ultimo abbiamo invece la rendita frazionata, dove il montante destinato a copertura di questa tipologia di rendita verrà frazionato e derogato per un periodo di almeno 5 anni.

– Valentina Pettinato: E la fiscalità applicabile? 

– Sabrina Ciampichetti: Su questa tipologia di rendita la quota imponibile maturata dal 2007 viene tassata con una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20% che si riduce di 0,25 per ogni anno di permanenza in previdenza complementare successiva al quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 5 punti, pertanto l’aliquota minima non potrà scendere sotto il 15%. 

– Valentina Pettinato: Bene, io direi che è tutto e in attesa che la Covip e altri definiscano meglio i dettagli sull’applicazione delle novità di questa legge, noi vi salutiamo con la promessa di fare un podcast di aggiornamento per tenervi informati sugli sviluppi.

Io ringrazio le mie colleghe gentilissime che sono state qui con me.

Un saluto e continuate a seguirci!