Nella sezione Fiscalità dei contributi sono raccolte le informazioni riferite alla deducibilità dei contributi destinati a previdenza complementare.

    Deducibilità dei contributi

    I contributi versati a Previndai sono, in via generale, deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro.

    Una maggiore deduzione è prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi per un importo inferiore ad euro 25.822,85 (che rappresenta il massimo deducibile per tale periodo, ossia il plafond teorico di euro 5.164,57 per 5 anni).

    A costoro è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare (quindi dal 6° al 25° anno), elevare la soglia annuale di 5.164,57 euro di un importo – comunque non superiore a euro 2.582,29 annui – pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e l’ammontare dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

    Conseguentemente, fino a saturazione della ulteriore “differenza” deducibile, tali soggetti possono beneficiare di un limite annuo di deducibilità fiscale massimo di euro 7.746,85 (ossia, 5.164,57 + 2.582,29).

    Nel determinare il reddito da lavoro dipendente il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro il limite di deducibilità fiscale (art. 51, comma 2, lett. h, del TUIR).

    Per norma di legge il TFR destinato alla previdenza complementare non è deducibile dal reddito complessivo.

    Concorrono al raggiungimento del limite di deducibilità fiscale:

    I contributi versati dal dirigente e dal datore di lavoro

    Si tratta di contributi versati per il tramite del datore di lavoro, riferiti sia alla contribuzione minima contrattualmente posta a carico azienda e/o dirigente sia ad eventuali contribuzioni aggiuntive.

    Le somme versate volontariamente dall’iscritto

    Si tratta di contributi versati autonomamente dall’iscritto, senza il tramite del datore di lavoro (prosecuzione o contribuzione volontaria).

    Le somme versate dall’iscritto a titolo di reintegro di anticipazioni

    Per la parte dell’importo reintegrato eccedente il limite di deducibilità – e comunque relativa alla posizione maturata dal 2007 – è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta nei limiti della ritenuta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione e proporzionale all’importo reintegrato.

    I contributi versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico

    La deduzione spetta, in primis, al familiare destinatario della contribuzione e, solo dopo aver esaurito la capienza del suo reddito, spetta – per l’ammontare da questi non dedotto e fermo restando l’importo di deducibilità complessivamente stabilito per legge – al dirigente iscritto.

    Dichiarazione contributi non dedotti

    L’ammontare dei contributi che non sono stati dedotti in quanto eccedenti il limite di deducibilità fiscale o per incapienza del reddito del titolare della posizione previdenziale, deve essere comunicato al Fondo affinché venga esentato da tassazione al momento della liquidazione evitando, così, una doppia tassazione dell’importo.

    La dichiarazione dei contributi non dedotti deve essere trasmessa (ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 252/2005) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo. Nel caso in cui si maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, occorre inviare il modulo al più tardi contestualmente alla richiesta di prestazione.

    La documentazione da cui reperire le informazioni per determinare l’ammontare dei contributi complessivamente non dedotti è diversa a seconda che il versamento al Fondo sia stato fatto per il tramite dell’impresa o sia stato fatto direttamente dall’iscritto.

    • Contributi versati per il tramite dell’impresa:
      Su tali contributi l’impresa, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad operare la deduzione – escludendo quindi le somme (fino al limite di deducibilità) dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte –  e fornisce indicazione in apposita casella della CU (Certificazione Unica) dell’ammontare dei contributi che non sono stati dedotti.
    • Contributi versati direttamente dall’iscritto:
      Mentre la deduzione fiscale dei contributi versati per il tramite del datore di lavoro avviene direttamente in busta paga, la deduzione dei versamenti volontari avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. E’ cura dell’interessato, quindi, determinare l’importo non dedotto sulle base delle eventuali deduzioni operate o da operare tramite i modelli 730/REDDITI.
      La documentazione utile in tal caso è rappresentata dalle ricevute di versamento dei contributi.
      Previndai rilascia annualmente attestazione dei contributi versati volontariamente.
      Il Fondo comunque comunica all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai contributi versati direttamente dall’iscritto senza il tramite di un sostituto d’imposta; tali informazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate ai fini della elaborazione della dichiarazioni 730/REDDITI precompilate.

    Nell’area riservata del sito, nella sezione “VERSAMENTO”, è disponibile la funzione “CONTRIBUTI NON DEDOTTI” che consente di compilare on line, stampare e trasmettere (tramite upload del pdf) il modulo 059 di dichiarazione dei contributi non dedotti.

    Accertata la presenza della firma sulla dichiarazione il Fondo procede ad acquisire il modulo ed invia una email di conferma; è possibile, in ogni caso, riscontrare l’avvenuta acquisizione del modulo 059 anche tramite la funzione “CONTRIBUTI NON DEDOTTI”, consultando la colonna “Stato”.

    Le dichiarazioni inserite online per le quali non risulti acquisito il relativo modello firmato saranno automaticamente cancellate trascorse tre settimane dalla data di compilazione; in tal caso, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile compilare online un nuovo modulo 059, cui far seguire un tempestivo inoltro del documento stesso.

    In alternativa al modulo 059, è possibile comunque utilizzare la formulazione preferita sempreché vi risultino, in modo inequivocabile, il nominativo, il codice fiscale, il codice Previndai, l’anno fiscale di riferimento, l’ammontare di contribuzione non dedotta, il riferimento normativo (art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005) e sia specificato che nell’anno cui la dichiarazione si riferisce si è stati fiscalmente residenti in Italia.

    I contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico non devono essere considerati ai fini della dichiarazione in argomento. Spetta al familiare destinatario della contribuzione presentare separata dichiarazione. Scopri di più

    I contributi non dedotti: cosa sono e come farli fruttare

    Valentina Piva, collega dell’Area Contributi, ci ricorda che è importante sapere di cosa si tratta per non perdere l’occasione di alleggerire le tasse

    Premi di risultato (ex L.232/2016)

    A decorrere dal 1° gennaio 2017 i premi di risultato di cui alla Legge n.232/2016, art. 1, comma 160, e successive modificazioni, destinati in tutto o in parte quali contributi a previdenza complementare, godono di un regime fiscale agevolato a condizione che, nell’anno precedente quello di percezione del premio, il reddito del contribuente non abbia superato 80.000,00 euro.

    L’importo del premio di risultato per il quale è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali è pari, in via generale, a 3.000,00 euro (per maggiori dettagli vedi Circolare n. 5/E Agenzia delle Entrate)

    La completa detassazione di tale somma.

    La parte di premio di risultato destinato a Previndai:

    • non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente mentre se erogato in busta paga verrebbe tassato con applicazione dell’aliquota sostitutiva del 10%;
    • non viene assoggettata imposizione fiscale anche in fase di erogazione della prestazione (previa specifica dichiarazione da parte dell’iscritto).

    Dichiarazione fiscale premi di risultato (ex L232/2016)

    L’ammontare dei premi di risultato di cui alla Legge n. 232/2016, art. 1, comma 160, e successive modificazioni, destinato a Previndai deve essere comunicato al Fondo tramite specifico modulo o dichiarazione di contenuto equivalente.

    L’acquisizione, da parte del Fondo, di dichiarazione fiscale relativa ai premi di risultato avrà come effetto l’esenzione dalla tassazione della prestazione riferita a tali somme al momento della liquidazione.

    Tale dichiarazione deve essere trasmessa (Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica.

    Parliamo di Vantaggi Fiscali con Sabrina Ciampichetti, Responsabile Ufficio Liquidazioni

    Quali sono le agevolazioni fiscali di cui può beneficiare chi ha sottoscritto una forma di previdenza complementare? Affronteremo questo argomento essenziale nel sesto episodio del podcast di Previndai