Tipologie di contribuzione

    Puoi scegliere di aderire versando:

    • la contribuzione minima e la quota di TFR contrattualmente previste;
    • la contribuzione minima e la quota di TFR contrattualmente previste e la contribuzione aggiuntiva;
    • la quota di TFR contrattualmente prevista in modalità esplicita (in tal caso il tuo contributo e quello dell’azienda non sono dovuti);
    • l’intero TFR in modalità tacita (anche in tal caso il tuo contributo e quello dell’azienda non sono dovuti).

    In qualsiasi momento successivo puoi decidere di versare al Fondo:

    • l’intero TFR se ne versi una quota;
    • il contributo contrattuale minimo a tuo carico se hai scelto di aderire con il solo TFR (quota o intero), beneficiando in tal caso anche del contributo del datore di lavoro.

    Puoi scegliere di aderire versando:

    • la contribuzione minima contrattualmente prevista e l’intero TFR;
    • la contribuzione minima contrattualmente prevista, l’intero TFR e la contribuzione aggiuntiva;
    • l’intero TFR in modalità esplicita (in tal caso il tuo contributo e quello dell’azienda non sono dovuti);
    • l’intero TFR in modalità tacita (anche in tal caso il tuo contributo e quello dell’azienda non sono dovuti).

    Se hai scelto di aderire con il solo TFR, in qualsiasi momento successivo puoi decidere di versare al Fondo il contributo contrattuale minimo a tuo carico, beneficiando in tal caso anche del contributo del datore di lavoro.

    Composizione e aliquote

    La contribuzionePrevindai, per effetto del rapporto di lavoro dirigenziale, si compone di:

    • Conferimento di TFR
      consistente nel versamento di una quota (contrattualmente definita) o dell’intero accantonamento del TFR
    • Contribuzione contrattuale minima a carico azienda
      è pari al 4% della retribuzione imponibile, da applicarsi entro il limite del massimale retributivo annuo di 180.000 euro e nel rispetto del minimo contributivo di 4.800 euro annui.
      Fino al 31 dicembre 2021 il minimo contributivo a carico azienda era dovuto solo per i dirigenti con anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a 6 anni compiuti.
    • Contribuzione contrattuale minima a carico dirigente
      è ugualmente pari al 4% della retribuzione imponibile, nel limite del massimale retributivo annuo di 180.000 euro senza l’applicazione di alcun minimale
    • Flessibilità contributiva
      Dal 1° gennaio 2020, è stato introdotto un principio di flessibilità: è facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota dovuta dal dirigente al massimo del 3%, rimanendo pertanto a carico di quest’ultimo un contributo come minimo dell’1%. La quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma a quella contrattualmente prevista a suo carico del 4%; quota che non può essere inferiore a 4.800 euro annui nei casi previsti dal contratto.
      Il CdA del Fondo ha stabilito che la scelta delle aliquote è modulabile a punti percentuali interi ed ha validità minima di un trimestre di contribuzione.
      La decorrenza della scelta delle aliquote deve ricadere in un trimestre per il quale non è stata ancora acquisita la dichiarazione contributiva (modulo 050): la scelta non può pertanto avere una decorrenza precedente ad una data ricompresa in un trimestre per il quale è già stato presentato il modulo 050.

    RETRIBUZIONE IMPONIBILE 

    ESEMPIO DI CONTRIBUZIONE SENZA FLESSIBILITA’ CONTRIBUTIVA
    CARICO DIRIGENTE CARICO AZIENDA  CONTRIBUTO COMPLESSIVO
    Aliquota 4% Aliquota 4%  Integrazione minimale 4.800 euro   Totale carico azienda 
    80.000,00 3.200,00 3.200,00 1.600,00 4.800,00 8.000,00
    100.000,00 4.000,00 4.000,00 800,00 4.800,00 8.800,00
    180.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 14.400,00
    250.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 14.400,00
    RETRIBUZIONE IMPONIBILE  ESEMPIO DI CONTRIBUZIONE CON FLESSIBILITA’ CONTRIBUTIVA 
    CARICO DIRIGENTE  CARICO AZIENDA  CONTRIBUTO COMPLESSIVO
    Aliquota 2% Aliquota 4% Integrazione minimale 4.800,00 Flessibilità carico azienda ulteriore 2% Totale carico azienda 
    80.000,00 1.600,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 6.400,00 8.000,00
    100.000,00 2.000,00 4.000,00 800,00 2.000,00 6.800,00 8.800,00
    180.000,00 3.600,00 7.200,00 3.600,00 10.800,00 14.400,00
    250.000,00 3.600,00 7.200,00 3.600,00 10.800,00 14.400,00

    Contribuzione aggiuntiva
    è possibile  versare contributi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente sia dai dirigenti sia dalle aziende.

    Le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento del TFR maturando (sia in modalità esplicita sia tacita); successivamente, il dirigente in qualsiasi momento può scegliere di versare anche il contributo contrattuale minimo a proprio carico, beneficiando così di quello del datore di lavoro.

    ALIQUOTE E MASSIMALI CONTRIBUTIVI DAL 1/1/2020

    Classe dell’iscritto Massimale contributivo Aliquote
    1 2 3 4  Fino a €180.000,00 4% a carico dell’impresa*
    4% a carico del dirigente*

    *Ferma restando l’aliquota contributiva complessiva dell’8% (4% a carico azienda e 4% a carico dirigente), è stato introdotto un principio di flessibilità: è infatti facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota superiore al vigente 4% e fino al 7%, rimanendo pertanto a carico del dirigente un contributo come minimo dell’1%. Il CdA del Fondo ha stabilito che la variazione delle aliquote può essere modulata a punti percentuali interi e ha validità minima di un trimestre di contribuzione.

    In caso di periodi contributivi inferiori all’anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d’anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

    Le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando; in tal caso la contribuzione minima non è dovuta.

    CONTRIBUTO MINIMO AZIENDALE

    Decorrenza Contributo Minimo Azienda
    01/01/2013   € 4.800,00
    01/01/2012   € 4.500,00
    01/01/2010  € 4.000,00

    Per effetto del rinnovo contrattuale del 30 luglio 2019, è data facoltà all’impresa di garantire, per il periodo dal 2019 al 2021, il contributo minimo annuale a proprio carico di euro 4.800 anche per i dirigenti che non raggiungono l’anzianità dirigenziale di sei anni.

    A decorrere dal 1° gennaio 2022 le aziende sono tenute al versamento del contributo minimo per tutti i dirigenti, a prescindere dalla loro anzianità.

    ALIQUOTE E MASSIMALI IN VIGORE NEGLI ANNI PRECEDENTI

    Aliquote e Massimali dal 1/1/2010

    ALIQUOTE E MASSIMALI CONTRIBUTIVI DAL 1/1/2010

    Classe dell’iscritto Massimale contributivo Aliquote
    1 2 3 4  Fino a €150.000,00 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

    In caso di periodi contributivi inferiori all’anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d’anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, cons iderando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

    Dal 1° gennaio 2007 le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando; in tal caso la contribuzione minima non è dovuta.

    Aliquote e Massimali dal 1/1/2007

    Classe Massimale Aliquote
    dell’iscritto contributivo
    1  Fino a €150.000,00 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente
    2 3 4  Fino a €100.000,00 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

     

    In caso di periodi retributivi inferiori all’anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d’anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

    N.B.: dal 1 gennaio 2007 le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando; in tal caso, la contribuzione base non è dovuta.

    Aliquote e Massimali dal 1/1/2006

    Classe
    dell’iscritto

    Massimale
    contributivo

    Aliquote

    1

     Fino a 100.709,10 Euro 3,5% a carico dell’impresa
    3,5% a carico del dirigente
     Da 100.709,10 a 145.000,00 Euro 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

    2 -3

     Fino a 93.500,00 Euro 3,5% a carico dell’impresa
    3,5% a carico del dirigente

     

    N.B.: dal 1° gennaio 2006 è stato abolito il limite alla contribuzione base dovuta al Fondo individuato nei precedenti accordi dai limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente per la contribuzione destinata alla previdenza complementare (art. 1, comma 1, punto 1) del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47)

    Aliquote e Massimali dal 1/1/2003

    Classe
    dell’iscritto

    Massimale
    contributivo

    Aliquote

    1

     Fino a 100.709,10 Euro 3% a carico dell’impresa
    3% a carico del dirigente
     Da 100.709,10 a 139.443,36 Euro 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

    2 – 3

     Fino a 85.215,39 Euro 3% a carico dell’impresa
    3% a carico del dirigente

     

    N.B.: nel periodo di vigenza delle presenti aliquote e massimali, la contribuzione base (quota a carico azienda + quota a carico dirigente, con esclusione della contribuzione aggiuntiva) non poteva superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, di cui agli artt. 1, comma 1, lett. a), punto 1) e 4, comma 3.

    Aliquote e Massimali dal 1/1/2001

    Classe
    dell’iscritto

    Massimale
    contributivo

    Aliquote

    1

     Fino a 100.709,10 Euro 3% a carico dell’impresa
    3% a carico del dirigente
     Da 100.709,10 a 139.443,36 Euro 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

    2 – 3

     Fino a 77.468,53 Euro 2,5% a carico dell’impresa
    2,5% a carico del dirigente

     

    N.B.: nel periodo di vigenza delle presenti aliquote e massimali, la contribuzione base (quota a carico azienda + quota a carico dirigente) non poteva superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, di cui agli artt. 1, comma 1, lett. a), punto 1) e 4, comma 3.

    Aliquote e Massimali dal 1/1/1998

    Classe
    dell’iscritto

    Massimale
    contributivo

    Aliquote

    1

     Fino a 100.709,10 Euro 2,5% a carico dell’impresa
    2,5% a carico del dirigente
     Da 100.709,10 a 139.443,36 Euro 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

    2 – 3

     Fino a 64.557,11 Euro 2% a carico dell’impresa
    2% a carico del dirigente

    Aliquote e Massimali al 31/12/1997

    Classe
    dell’iscritto

    Massimale
    contributivo

    Aliquote

    1

     Fino a 80.050,82 Euro 1,5% a carico dell’impresa
    1,5% a carico del dirigente
     Da 80.050,82 a 123.949,66 Euro 3% a carico dell’impresa
    3% a carico del dirigente

    2

     Fino a 80.050,82 Euro 1% a carico dell’impresa
    1% a carico del dirigente
     Da 80.050,82 a 123.949,66 Euro 1,1% a carico dell’impresa
    1,1% a carico del dirigente

    3

     Fino a 80.050,82 Euro 1% a carico dell’impresa
    1% a carico del dirigente

    Aliquote dal 01/01/2007

     Classe dell’iscritto  Aliquote contrattuali TFR residuo maturando
    1 Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari al 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile ai fini del TFR. Possono in qualsiasi momento scegliere di conferire l’integrale TFR.
    2 Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile ai fini del TFR. Possono in qualsiasi momento scegliere di conferire l’integrale TFR.
    3 4 8 Integrale versamento dell’accantonamento annuale per TFR.

    Fino al 31/12/2006

    Quota di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dal 1.1.1996 al 31.12.2006

    CLASSE
    Iscritto 
    Fino al 31/12/2001 Dal 1/1/2002 al 31/12/2002 Dal 1/1/2003 al 31/12/2004 Dal 1/1/2005 al 31/12/2006
     1 Non previsto. Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari all’1% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, utile ai fini del TFR. Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari al 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, utile ai fini del TFR. Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari al 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, utile ai fini del TFR.
    2 Quota dell’accantonamento annuale per TFR di ammontare pari a quello della contribuzione a carico dell’impresa. Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, utile ai fini del TFR.
    3 Integrale versamento dell’accantonamento annuale per TFR.

     

    N.B. In osservanza all’articolo 8, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – espressamente richiamato dal punto 6 del verbale d’accordo 31 gennaio 1996 – per i soli dirigenti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore della legge citata (17 agosto 1995) e per la durata di un quadriennio dalla data stessa, le imprese che hanno occupato meno di 26 dipendenti hanno versato, in luogo dell’intero accantonamento annuale per TFR, una quota di ammontare pari al contributo a carico azienda.
    Con il 17 agosto 1999 è scaduto il quadriennio di durata della norma in argomento. Pertanto, relativamente al terzo trimestre 1999, per i dirigenti cui si applica la norma citata, il TFR da versare, per quanto attiene la retribuzione del mese di luglio, è stato di ammontare pari al contributo a carico impresa mentre per il mese di agosto – maturando la retribuzione dopo la scadenza della disposizione di legge richiamata – doveva essere versato – come successivamente – l’intero accantonamento di TFR spettante.

    CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA AZIENDA

    È riconosciuta facoltà alle aziende di versare a proprio carico contribuzione ulteriore rispetto alla misura minima dovuta senza limite di massimale. Le aziende possono esercitare tale opzione a favore dei dirigenti che contribuiscono al Fondo con la propria quota minima, a prescindere se versino o meno contribuzione aggiuntiva.

    Il versamento, che avviene con le stesse modalità e gli stessi termini operanti per il versamento della contribuzione contrattuale minima, può avvenire in forma ricorrente e/o una tantum e può riguardare tutti i dirigenti o parte di essi.

    CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA DIRIGENTE

    E’ riconosciuta facoltà ai dirigenti che contribuiscano al Fondo con la propria quota minima di versare ulteriore contribuzione a proprio carico.

    La contribuzione aggiuntiva non è vincolata ad alcun limite di massimale.
    Il versamento avviene con le stesse modalità e con gli stessi termini operanti per il versamento della contribuzione contrattuale minima.
    La periodicità può essere sia ricorrente che una tantum e l’ammontare può essere determinato in percentuale della retribuzione utile ai fini del Tfr ovvero in cifra fissa.

    La scelta può essere effettuata in fase di adesione tramite il modulo di adesione stesso.

    In qualsiasi momento successivo è comunque possibile scegliere di versare contribuzione aggiuntiva, oppure revocare la scelta precedente; la scelta, in ogni caso, decorrerà dall’inizio di un trimestre di contribuzione e avrà una durata di vigenza almeno pari ad un trimestre.

    Sia nell’area riservata dei dirigenti sia in quella aziendale, sono disponibili funzioni web per comunicare al Fondo la volontà del dirigente in merito. Per rendere efficace la scelta è necessario che il modulo di “Scelta di contribuzione aggiuntiva”, generato ad esito della conferma dei dati immessi via web, sia trasmesso al Fondo completo delle sottoscrizioni richieste. Solo ad esito della acquisizione del modulo vengono prodotti i conseguenti effetti sul modulo 050 e sarà possibile per l’azienda compilare la dichiarazione contributiva coerentemente con le scelte operate.

    Quote di contribuzione

    Contribuzione tramite il datore di lavoro

    La contribuzione al Previndai è composta dal TFR (una quota o l’intero) e dalle quote minime contrattualmente poste a carico del dirigente e dell’azienda.

    Se hai scelto di aderire con il solo conferimento del TFR maturando, in qualsiasi momento successivo hai facoltà di versare anche il contributo contrattuale minimo a tuo carico, beneficiando così di quello del datore di lavoro.

    Ferme restando le misure minime contrattualmente previste, puoi scegliere di versare ulteriori contribuzioni aggiuntive a tuo carico comunicandolo al datore di lavoro; anche quest’ultimo ha facoltà di versare ulteriore contribuzione in tuo favore. Le contribuzioni aggiuntive non risentono di alcun limite di massimale.

     

    Contribuzione senza il tramite del datore di lavoro

    Puoi contribuire volontariamente al Fondo senza il tramite del datore di lavoro avvalendoti, in funzione dei requisiti in tuo possesso, della:

    • Contribuzione volontaria: se hai un rapporto di lavoro attivo che dia luogo a contribuzione a Previndai;
    • Prosecuzione volontaria: se il tuo rapporto di lavoro dirigenziale si è interrotto.

    Conferimento TFR pregresso

    Cos’è Il TFR pregresso

    Il Tfr pregresso è il Trattamento di fine rapporto che un lavoratore ha lasciato in azienda prima della sua iscrizione al Fondo o – per chi rientra nel regime che consente di destinare a previdenza complementare solo una parte della somma – la quota residua rispetto a quanto già versato.  Il conferimento del TFR pregresso a Previndai non permette di “guadagnare” anzianità di iscrizione: anche in seguito al conferimento, la data di adesione al Fondo resterà invariata.

    Perché versare il TFR Pregresso

    Versare il Tfr pregresso al Fondo ti consente di irrobustire il tuo salvadanaio previdenziale, avvalendoti della solidità e dell’esperienza di Previndai. Questo significa poter contare su una pensione complementare più corposa e poter scegliere le linee di investimento più adatte alle tue esigenze.

    Chi può conferire il TFR pregresso

    Il conferimento del TFR pregresso è possibile se il datore di lavoro è disponibile a ciò e quindi solo a seguito di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro medesimo.

    Se la tua azienda versa il TFR al Fondo Tesoreria INPS, in base alle istruzioni emanate dall’Istituto, è possibile conferire a Previndai solamente il TFR accantonato prima del 2007.

    Come fare

    Ad occuparsi della procedura è la tua azienda, che inoltrerà richiesta a Previndai mediante la funzionalità disponibile nella sua Area Riservata del sito. Ti sarà chiesto di firmare l’apposito modulo e potrai seguire lo stato di avanzamento della pratica nella tua Area Riservata. Una volta acquisito il modulo di conferimento, Previndai fornirà all’azienda le coordinate bancarie e la causale utili per disporre il bonifico.
    Previndai, per facilitare la consultazione della pratica di TFR pregresso e delle relative fasi, ha predisposto il documento “Conferimento del TFR pregresso – Vademecum dirigente”.

    Investimento e Fiscalità

    Il TFR Pregresso versato al Fondo è:

    • investito negli stessi comparti da te scelti per la contribuzione corrente – successivamente all’avvio in gestione di almeno un contributo da rapporto di lavoro – ed entra a far parte a tutti gli effetti della posizione individuale;
    • compreso nell’ammontare sul quale, in base ai diversi requisiti richiesti dalle norme, puoi fruire delle prestazioni erogabili dal Fondo (anticipazioni, riscatti, Rita e altre prestazioni pensionistiche);
    • tassato in modo differenziato in base alla prestazione che scegli, a seconda del periodo di maturazione in azienda (nello specifico fino al 2000, dal 2001-2006, dal 2007 in poi). Prima di scegliere di conferire ti consigliamo di consultare il “Documento sul regime fiscale” per valutare pienamente gli effetti fiscali dell’operazione.

    Per maggiori dettagli consulta il documento “Conferimento del TFR pregresso – Informativa

    Costi

    Per la gestione delle pratiche di conferimento del TFR Pregresso non sono previsti costi specifici; vengono applicati quelli definiti per la contribuzione ordinaria. 

    Approfondimenti

    Trasferire il Tfr Pregresso, guida pratica

    Che cos’è il Tfr pregresso, quando e come è possibile trasferirlo al Fondo. Ne parliamo con Michela Meloni, della Funzione Contributi

    Normativa

    Fondo di garanzia INPS per la previdenza complementare

    E’ un apposito Fondo istituito presso l’INPS (art.5 del D.Lgs. n. 80 del 1992Circolare n. 23 del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni e integrazioni) contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme di previdenza complementare da parte del datore di lavoro insolvente.

    Esclusivamente il dirigente, presentando domanda online all’INPS territorialmente competente per la propria residenza.

    Il termine per l’attivazione è di dieci anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con il datore insolvente.

    Condizioni per l’attivazione:

    1. omesso versamento dei contributi a previdenza complementare da parte del datore di lavoro insolvente;
    2. il dirigente deve risultare iscritto a Previndai o ad altra forma di previdenza complementare al momento della domanda;
    3. in caso di società soggette a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo) il credito del Previndai – del quale quest’ultimo è titolare e per il quale effettua l’insinuazione – deve essere ammesso al passivo o inserito nell’elenco Creditori in via definitiva;
    4. in caso di società non soggette o non assoggettabili a procedura concorsuale, accertamento giudiziale del credito contributivo.

    Previndai, in qualità di titolare del credito, ottiene l’accertamento tramite ingiunzione di pagamento.

    È predisposta dall’INPS e reperibile sul sito dell’Istituto stesso.
    Previndai a fronte di richiesta formale del dirigente di attivazione del Fondo di Garanzia per la previdenza complementare, qualora ne ricorrano le condizioni, fornisce il modulo “SR98 – PPC/FOND” di propria competenza.

    In caso di accoglimento della domanda da parte dell’INPS, l’Istituto trasmette due dichiarazioni (atto di quietanza), una al dirigente ed una a Previndai, con il dettaglio per anno dei contributi oggetto di pagamento e la relativa rivalutazione.

    Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e restituite all’Istituto stesso. Successivamente all’acquisizione di entrambe le dichiarazioni, il Fondo di Garanzia provvede al pagamento direttamente a Previndai:

    • dei contributi omessi (quota a carico azienda, quota a carico dirigente, quota TFR nonché eventuale contribuzione aggiuntiva);
    • di una rivalutazione calcolata utilizzando l’indice di rendimento del TFR dell’anno di competenza delle omissioni contributive sino alla data di versamento al Previndai delle stesse.

    Le somme versate a Previndai dal Fondo di garanzia per la previdenza complementare vengono investite secondo l’ultima scelta di comparto effettuata per la contribuzione ed entrano a far parte, a tutti gli effetti, della posizione individuale concorrendo alla determinazione della prestazione al pari delle altre tipologie di contributi.

    Nella sezione Contribuzione sono raccolte le informazioni per assolvere gli adempimenti contributivi attraverso i quali è possibile alimentare la posizione del dirigente.

    Retribuzione imponibile

    La base imponibile da prendere a riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta a Previndai è la retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile per il trattamento di fine rapporto.
    I compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione all’estero devono essere esclusi dall’imponibile ai fini della determinazione delle quote a carico azienda, dirigente ed eventuali aggiuntive.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Trattandosi di voce retributiva utile al TFR, l’importo corrisposto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso deve essere sottoposto a contribuzione. Per la determinazione della quota di TFR, da calcolare senza alcun limite di massimale, tale voce è sempre stata utile per tutte le categorie di iscritti.

    Per la determinazione della contribuzione carico azienda e dirigente e di eventuali contribuzioni aggiuntive, la retribuzione erogata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso:

    FINO AL 31 DICEMBRE 2009: è stata imponibile esclusivamente per i dirigenti “vecchi iscritti” (mentre per i “nuovi iscritti” era espressamente esclusa dal verbale d’accordo del 31 gennaio 1996);

    DAL 1° GENNAIO 2010: è diventata imponibile per tutte le categorie di iscritti in attuazione di quanto stabilito dal contratto del 25 novembre 2009.

    Per quanto concerne il relativo calcolo, occorre fare riferimento al criterio della competenza: l’indennità sostitutiva del preavviso concorre al raggiungimento dei limiti di massimale dell’anno cui si riferisce. Qualora interessi un periodo a cavallo tra più anni, il suo ammontare, quindi, dovrà essere riferito alla competenza di ciascuno di essi, ferma restando l’applicazione delle aliquote e dei massimali in vigore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

    Composizione e aliquote

    La contribuzionePrevindai, per effetto del rapporto di lavoro dirigenziale, si compone di:

    • Conferimento di TFR
      consistente nel versamento di una quota (contrattualmente definita) o dell’intero accantonamento del TFR
    • Contribuzione contrattuale minima a carico azienda
      è pari al 4% della retribuzione imponibile, da applicarsi entro il limite del massimale retributivo annuo di 180.000 euro e nel rispetto del minimo contributivo di 4.800 euro annui.
    • Contribuzione contrattuale minima a carico dirigente
      è ugualmente pari al 4% della retribuzione imponibile, nel limite del massimale retributivo annuo di 180.000 euro senza l’applicazione di alcun minimale
    • Flessibilità contributiva
      dal 1° gennaio 2020, è stato introdotto un principio di flessibilità: è facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota dovuta dal dirigente al massimo del 3%, rimanendo pertanto a carico di quest’ultimo un contributo come minimo dell’1%. La quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma a quella contrattualmente prevista a suo carico del 4%; tale utlima quota non può essere inferiore a 4.800 euro annui nei casi previsti dal contratto.
      Il CdA del Fondo ha stabilito che la scelta delle aliquote è modulabile a punti percentuali interi ed ha validità minima di un trimestre di contribuzione.
      La decorrenza della scelta delle aliquote deve ricadere in un trimestre per il quale non è stata ancora acquisita la dichiarazione contributiva (modulo 050): la scelta non può pertanto avere una decorrenza precedente ad una data ricompresa in un trimestre per il quale è già stato presentato il modulo 050.
    RETRIBUZIONE IMPONIBILE  ESEMPIO DI CONTRIBUZIONE CON FLESSIBILITA’ CONTRIBUTIVA 
    CARICO DIRIGENTE  CARICO AZIENDA  CONTRIBUTO COMPLESSIVO
    Aliquota 2% Aliquota 4% Integrazione minimale 4.800,00 Flessibilità carico azienda ulteriore 2% Totale carico azienda 
    80.000,00 1.600,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 6.400,00 8.000,00
    100.000,00 2.000,00 4.000,00 800,00 2.000,00 6.800,00 8.800,00
    180.000,00 3.600,00 7.200,00 3.600,00 10.800,00 14.400,00
    250.000,00 3.600,00 7.200,00 3.600,00 10.800,00 14.400,00

    RETRIBUZIONE

    IMPONIBILE

    ESEMPIO DI CONTRIBUZIONE SENZA FLESSIBILITA’ CONTRIBUTIVA
    CARICO DIRIGENTE CARICO AZIENDA  CONTRIBUTO COMPLESSIVO
    Aliquota 4% Aliquota 4%  Integrazione minimale 4.800 euro   Totale carico azienda 
    80.000,00    3.200,00      3.200,00         1.600,00       4.800,00

    8.000,00

    100.000,00        4.000,00      4.000,00            800,00      4.800,00         8.800,00
    180.000,00 7.200,00      7.200,00    – 7.200,00   14.400,00
    250.000,00 7.200,00       7.200,00             –       7.200,00 14.400,00

    Il CdA del Fondo ha stabilito che la scelta delle aliquote è modulabile a punti percentuali interi ed ha validità minima di un trimestre di contribuzione.

    Dirigente già iscritto
    Nell’area riservata dell’azienda è disponibile la funzione “Dichiarazione aliquote” che consente di variare le aliquote contributive riferite ai dirigenti in forza già iscritti al Fondo. Ad esito della conferma delle informazioni inserite on line, la procedura genera il “Modulo di scelta aliquote contributive” che occorre trasmettere al Fondo, debitamente timbrato e sottoscritto, affinchè le aliquote indicate abbiano effetto; in assenza dell’acquisizione del modulo da parte del Fondo restano valide le aliquote contributive già in essere.

    Dirigente di nuova adesione/nuova assunzione
    Tramite la funzione “Registrazione dirigente” , da sempre strumento a disposizione nell’area riservata alle aziende per la comunicazione delle informazioni relative all’assunzione o alla nomina di un dirigente, andranno indicate le scelte operate in merito alle aliquote di contribuzione vigenti dalla data di assunzione/nomina o di adesione.

    • Contribuzione aggiuntiva
      è possibile versare contributi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente sia dai dirigenti sia dalle aziende.

    Le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento del TFR maturando (sia in modalità esplicita sia tacita); successivamente, il dirigente in qualsiasi momento può scegliere di versare anche il contributo contrattuale minimo a proprio carico, beneficiando così di quello del datore di lavoro.

    ALIQUOTE E MASSIMALI CONTRIBUTIVI DAL 1/1/2020

    Classe dell’iscritto Massimale contributivo Aliquote
    1 2 3 4  Fino a €180.000,00 4% a carico dell’impresa*
    4% a carico del dirigente*

    *Ferma restando l’aliquota contributiva complessiva dell’8% (4% a carico azienda e 4% a carico dirigente), è stato introdotto un principio di flessibilità: è infatti facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota superiore al vigente 4% e fino al 7%, rimanendo pertanto a carico del dirigente un contributo come minimo dell’1%. Il CdA del Fondo ha stabilito che la variazione delle aliquote può essere modulata a punti percentuali interi e ha validità minima di un trimestre di contribuzione.

    In caso di periodi contributivi inferiori all’anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d’anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

    Le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando; in tal caso la contribuzione minima non è dovuta.

    CONTRIBUTO MINIMO AZIENDALE

    Decorrenza Contributo Minimo Azienda
    01/01/2013   € 4.800,00
    01/01/2012   € 4.500,00
    01/01/2010  € 4.000,00

     

    ALIQUOTE E MASSIMALI IN VIGORE NEGLI ANNI PRECEDENTI

    Aliquote e Massimali dal 1/1/2010

    ALIQUOTE E MASSIMALI CONTRIBUTIVI DAL 1/1/2010

    Classe dell’iscritto Massimale contributivo Aliquote
    1 2 3 4  Fino a €150.000,00 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

     

    In caso di periodi contributivi inferiori all’anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d’anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, cons iderando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

    Dal 1° gennaio 2007 le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando; in tal caso la contribuzione minima non è dovuta.

    Aliquote e Massimali dal 1/1/2007

    Classe Massimale Aliquote
    dell’iscritto contributivo
    1  Fino a €150.000,00 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente
    2 3 4  Fino a €100.000,00 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

     

    In caso di periodi retributivi inferiori all’anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d’anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

    N.B.: dal 1 gennaio 2007 le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando; in tal caso, la contribuzione base non è dovuta.

    Aliquote e Massimali dal 1/1/2006

    Classe
    dell’iscritto

    Massimale
    contributivo

    Aliquote

    1

     Fino a 100.709,10 Euro 3,5% a carico dell’impresa
    3,5% a carico del dirigente
     Da 100.709,10 a 145.000,00 Euro 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

    2 -3

     Fino a 93.500,00 Euro 3,5% a carico dell’impresa
    3,5% a carico del dirigente

     

    N.B.: dal 1° gennaio 2006 è stato abolito il limite alla contribuzione base dovuta al Fondo individuato nei precedenti accordi dai limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente per la contribuzione destinata alla previdenza complementare (art. 1, comma 1, punto 1) del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47)

    Aliquote e Massimali dal 1/1/2003

    Classe
    dell’iscritto

    Massimale
    contributivo

    Aliquote

    1

     Fino a 100.709,10 Euro 3% a carico dell’impresa
    3% a carico del dirigente
     Da 100.709,10 a 139.443,36 Euro 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

    2 – 3

     Fino a 85.215,39 Euro 3% a carico dell’impresa
    3% a carico del dirigente

     

    N.B.: nel periodo di vigenza delle presenti aliquote e massimali, la contribuzione base (quota a carico azienda + quota a carico dirigente, con esclusione della contribuzione aggiuntiva) non poteva superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, di cui agli artt. 1, comma 1, lett. a), punto 1) e 4, comma 3.

    Aliquote e Massimali dal 1/1/2001

    Classe
    dell’iscritto

    Massimale
    contributivo

    Aliquote

    1

     Fino a 100.709,10 Euro 3% a carico dell’impresa
    3% a carico del dirigente
     Da 100.709,10 a 139.443,36 Euro 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

    2 – 3

     Fino a 77.468,53 Euro 2,5% a carico dell’impresa
    2,5% a carico del dirigente

     

    N.B.: nel periodo di vigenza delle presenti aliquote e massimali, la contribuzione base (quota a carico azienda + quota a carico dirigente) non poteva superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, di cui agli artt. 1, comma 1, lett. a), punto 1) e 4, comma 3.

    Aliquote e Massimali dal 1/1/1998

    Classe
    dell’iscritto

    Massimale
    contributivo

    Aliquote

    1

     Fino a 100.709,10 Euro 2,5% a carico dell’impresa
    2,5% a carico del dirigente
     Da 100.709,10 a 139.443,36 Euro 4% a carico dell’impresa
    4% a carico del dirigente

    2 – 3

     Fino a 64.557,11 Euro 2% a carico dell’impresa
    2% a carico del dirigente

    Aliquote e Massimali al 31/12/1997

    Classe
    dell’iscritto

    Massimale
    contributivo

    Aliquote

    1

     Fino a 80.050,82 Euro 1,5% a carico dell’impresa
    1,5% a carico del dirigente
     Da 80.050,82 a 123.949,66 Euro 3% a carico dell’impresa
    3% a carico del dirigente

    2

     Fino a 80.050,82 Euro 1% a carico dell’impresa
    1% a carico del dirigente
     Da 80.050,82 a 123.949,66 Euro 1,1% a carico dell’impresa
    1,1% a carico del dirigente

    3

     Fino a 80.050,82 Euro 1% a carico dell’impresa
    1% a carico del dirigente

    Aliquote dal 01/01/2007

     Classe dell’iscritto  Aliquote contrattuali TFR residuo maturando
    1 Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari al 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile ai fini del TFR. Possono in qualsiasi momento scegliere di conferire l’integrale TFR.
    2 Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile ai fini del TFR. Possono in qualsiasi momento scegliere di conferire l’integrale TFR.
    3 4 8 Integrale versamento dell’accantonamento annuale per TFR.

    Fino al 31/12/2006

    Quota di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dal 1.1.1996 al 31.12.2006

    CLASSE
    Iscritto 
    Fino al 31/12/2001 Dal 1/1/2002 al 31/12/2002 Dal 1/1/2003 al 31/12/2004 Dal 1/1/2005 al 31/12/2006
     1 Non previsto. Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari all’1% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, utile ai fini del TFR. Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari al 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, utile ai fini del TFR. Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari al 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, utile ai fini del TFR.
    2 Quota dell’accantonamento annuale per TFR di ammontare pari a quello della contribuzione a carico dell’impresa. Quota dell’accantonamento annuale del TFR pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, utile ai fini del TFR.
    3 Integrale versamento dell’accantonamento annuale per TFR.

     

    N.B. In osservanza all’articolo 8, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – espressamente richiamato dal punto 6 del verbale d’accordo 31 gennaio 1996 – per i soli dirigenti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore della legge citata (17 agosto 1995) e per la durata di un quadriennio dalla data stessa, le imprese che hanno occupato meno di 26 dipendenti hanno versato, in luogo dell’intero accantonamento annuale per TFR, una quota di ammontare pari al contributo a carico azienda.
    Con il 17 agosto 1999 è scaduto il quadriennio di durata della norma in argomento. Pertanto, relativamente al terzo trimestre 1999, per i dirigenti cui si applica la norma citata, il TFR da versare, per quanto attiene la retribuzione del mese di luglio, è stato di ammontare pari al contributo a carico impresa mentre per il mese di agosto – maturando la retribuzione dopo la scadenza della disposizione di legge richiamata – doveva essere versato – come successivamente – l’intero accantonamento di TFR spettante.

    CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA AZIENDA

    È riconosciuta facoltà alle aziende di versare a proprio carico contribuzione ulteriore rispetto alla misura minima dovuta senza limite di massimale. Le aziende possono esercitare tale opzione a favore dei dirigenti che contribuiscono al Fondo con la propria quota minima, a prescindere se versino o meno contribuzione aggiuntiva.

    Il versamento, che avviene con le stesse modalità e gli stessi termini operanti per il versamento della contribuzione contrattuale minima, può avvenire in forma ricorrente e/o una tantum e può riguardare tutti i dirigenti o parte di essi.

    CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA DIRIGENTE

    E’ riconosciuta facoltà ai dirigenti che contribuiscano al Fondo con la propria quota minima di versare ulteriore contribuzione a proprio carico.

    La contribuzione aggiuntiva non è vincolata ad alcun limite di massimale.
    Il versamento avviene con le stesse modalità e con gli stessi termini operanti per il versamento della contribuzione contrattuale minima.
    La periodicità può essere sia ricorrente che una tantum e l’ammontare può essere determinato in percentuale della retribuzione utile ai fini del Tfr ovvero in cifra fissa.

    La scelta può essere effettuata in fase di adesione tramite il modulo di adesione stesso.

    In qualsiasi momento successivo è comunque possibile scegliere di versare contribuzione aggiuntiva, oppure revocare la scelta precedente; la scelta, in ogni caso, decorrerà dall’inizio di un trimestre di contribuzione e avrà una durata di vigenza almeno pari ad un trimestre.

    Sia nell’area riservata dei dirigenti sia in quella aziendale, sono disponibili funzioni web per comunicare al Fondo la volontà del dirigente in merito. Per rendere efficace la scelta è necessario che il modulo di “Scelta di contribuzione aggiuntiva”, generato ad esito della conferma dei dati immessi via web, sia trasmesso al Fondo completo delle sottoscrizioni richieste. Solo ad esito della acquisizione del modulo vengono prodotti i conseguenti effetti sul modulo 050 e sarà possibile per l’azienda compilare la dichiarazione contributiva coerentemente con le scelte operate.

    Contributo aziendale minimo

    L’azienda è tenuta a versare un contributo annuo minimo a suo carico di 4.800,00 euro per i dirigenti che versino anche la quota a proprio carico, ferme restando le misure minime contrattualmente previste.
    Questa disposizione è vigente dal 1° gennaio 2022.

    Fino al 31 dicembre 2021 l’istituto del minimale a carico azienda è vigente solo in favore di dirigenti con:

    • scelta di contribuzione a proprio carico
    • anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a 6 anni compiuti. Eventuali periodi di aspettativa non retribuita non concorrono al calcolo dell’anzianità. Per ulteriori approfondimenti sul tema consultare la Circolare 33/IMPRESE

                                          Livelli minimi di contribuzione per anno

    ANNO DI RIFERIMENTO

    MINIMO A CARICO AZIENDA

    Dal 2013

    4.800,00 euro

    2012

    4.500,00 euro

    2011

     4.000,00 euro

    2010

     4.000,00 euro

    FLESSIBILITA’ CONTRIBUTIVA 
    Se l’azienda, previo accordo con il dirigente, ha scelto di farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente in forza della cd “flessibilità contributiva”, la quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma a quella contrattualmente prevista a carico azienda del 4%: questa ultima quota non può essere inferiore a 4.800 euro annui nei casi previsti dal contratto.

    PERIODI CONTRIBUTIVI INFERIORI ALL’ANNO 
    Il livello minimo a carico azienda deve essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore (in analogia con quanto avviene per il massimale) nei casi:

    • adesione in corso d’anno, attivazione/chiusura di rapporto di lavoro in corso d’anno (o in caso di contestualità di questi eventi)
    • periodi di aspettativa non retribuita
    • scelta di versamento della contribuzione a carico dirigente in corso d’anno

    VERIFICA ADEGUATEZZA MINIMALE 
    Entro il 31 dicembre di ogni anno o, se precedente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro
    l’impresa verifica il sussistere dell’obbligo ad integrare la propria quota – alla quale concorre anche l’eventuale contribuzione aggiuntiva – fino al raggiungimento del livello minimo previsto.

    VERSAMENTO 
    L’integrazione al contributo aziendale dovuta per il raggiungimento del livello minimo deve essere versata con riferimento al:

    • 4° trimestre dell’anno, in caso di dirigente attivo al 31 dicembre
    • trimestre di cessazione, in caso di dirigente il cui rapporto di lavoro si sia chiuso in corso d’anno

    Dichiarazione contributiva - Mod. 050

    Le dichiarazioni contributive (moduli 050) sono l’unico strumento mediante il quale il Fondo può provvedere all’attribuzione a ciascun dirigente dei contributi versati. Ne deriva che la loro mancata trasmissione vanifica l’adempimento contributivo impedendo l’imputazione individuale e il conseguente avvio alla gestione delle somme versate.

    A tal proposito le norme statutarie prevedono la restituzione dei contributi non accreditabili qualora entro due mesi dal sollecito inviato dal Fondo, l’azienda non provveda all’inoltro dei moduli. In tal caso si determina una situazione di inadempimento totale a decorrere dalla data di invio del predetto sollecito.

    E’ importante trasmettere la dichiarazione entro la scadenza del trimestre cui si riferisce, a prescindere dalla regolarizzazione contributiva.

     

    COMPILAZIONE

    Tale adempimento deve essere assolto mediante la funzione presente nell’area riservata alle aziende o agli studi di consulenza.

    Il modulo 050 riporta i nominativi dei dirigenti iscritti per i quali sussiste obbligo contributivo; per ciascuno di essi deve essere indicato l’ammontare del contributo complessivamente dovuto e la relativa ripartizione nelle quote di cui si compone.

    Il modulo 050 non riporta i nominativi dei dirigenti la cui iscrizione non risulta perfezionata, ossia il relativo modulo di adesione non è ancora acquisito dal Fondo. Si raccomanda quindi la massima tempestività nello svolgere gli adempimenti connessi all’adesione e comunque in tempo utile per avviare la contribuzione.

    Anche le ulteriori scelte di contribuzione esercitate tramite le funzioni web avranno efficacia solo ad esito dell’acquisizione dei relativi moduli da parte del Fondo producendo così effetti sul modulo 050 e consentendo all’azienda di compilare la dichiarazione contributiva coerentemente con le scelte operate.

    Nel modulo 050 devono anche essere riportati i dati relativi alle eventuali cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dei trimestre (data, motivo e eventuale scadenza ISP).

    Per ridurre i tempi di compilazione della dichiarazione trimestrale, soprattutto per le aziende con un rilevante numero di dirigenti, la funzione in parola consente
    anche il caricamento dei dati da input esterno (file txt).

    E’ qui disponibile il documento predisposto da Previndai contenente le istruzioni per la produzione del file per il caricamento massivo dei dati della dichiarazione trimestrale.

    Al termine della compilazione è necessario stampare, timbrare, sottoscrivere la dichiarazione e trasmetterla con le modalità indicate nel modulo stesso.

    Versamento

    Il versamento deve essere effettuato dall’azienda con cadenza trimestrale entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, anche quando questo coincida con una festività locale, con il sabato o con un giorno festivo a carattere nazionale.

    SCADENZE CONTRIBUTIVE
    Primo trimestre (gennaio febbraio marzo) 20 aprile
    Secondo trimestre (aprile maggio giugno) 20 luglio
    Terzo trimestre (luglio agosto settembre) 20 ottobre
    Quarto trimestre (ottobre novembre dicembre) 20 gennaio

     

    Il versamento trimestrale del contributo – comprensivo di tutte le quote di cui si compone – deve essere effettuato mediante bonifico bancario.

    La causale del bonifico deve riportare il contenuto del campo “Comunicazioni ordinante/beneficiario” presente sul modulo 053 che si rende disponibile dopo la conferma del modulo 050. In tale campo, infatti, sono indicati sia il codice dell’azienda che il trimestre di riferimento e ciò consente la tempestiva e corretta attribuzione dell’importo versato. Il mancato o l’utilizzo non corretto del campo “Comunicazioni ordinante/beneficiario” può comportare sia il ritardo nell’investimento del relativo contributo sia l’errata imputazione dello stesso.

    È necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore del Fondo affinché allo stesso sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Per data di versamento, infatti, si deve intendere il giorno della valuta riconosciuta al PREVINDAI che verrà preso a riferimento, in caso di ritardato pagamento, per l’applicazione degli interessi di mora previsti statutariamente.

    Per i dirigenti cessati è opportuno provvedere quanto prima al versamento di eventuali conguagli senza attendere la scadenza del trimestre successivo all’interruzione del rapporto di lavoro.

    PREVINDAI – Fondo Pensione
    Codice
    Paese
    CIN
    Int.
    CIN
    Naz.
    ABI CAB NR. CC
    IBAN IT 09 Y 01030 03200 000008900095
    BIC(codice SWIFT) PASCITMMROM
    presso la
    Banca Monte dei Paschi di Siena
    Filiale di Roma
    Via del Corso 232, 00186 Roma

    Cessazione e aspettativa

    Nei casi di cessazione e aspettativa non retribuita è necessario che l’azienda comunichi al Fondo il verificarsi di tali eventi esclusivamente tramite la dichiarazione contributiva. Non occorrono ulteriori comunicazioni al riguardo.

    La cessazione del rapporto di lavoro comporta il venir meno dell’obbligo contributivo.

    Per i dirigenti cessati è opportuno provvedere quanto prima – tramite la funzione “arretrati e conguagli” – al versamento di eventuali conguagli senza attendere la scadenza del trimestre successivo all’interruzione del rapporto di lavoro.

    Le informazioni relative all’interruzione del rapporto di lavoro di un dirigente (data, motivo, ed eventualmente, data scadenza dell’indennità sostitutiva del preavviso) devono essere registrate, unitamente agli importi dovuti, nella dichiarazione contributiva relativa al trimestre nel quale si verifica la cessazione.

    Esclusivamente per i dirigenti “vecchi iscritti” con rapporto di lavoro iniziato prima del 1° gennaio 2001 deve essere indicata anche l’aliquota TFR, ossia l’aliquota IRPEF applicata all’atto dell’erogazione del TFR.

    L’aspettativa, per qualsiasi causa, prevede l’obbligo di contribuzione a Previndai limitatamente ai periodi nei quali il dirigente continui a percepire la retribuzione da parte dell’impresa iscritta.

    Le informazioni relative alla sospensione contributiva dovuta all’aspettativa deve essere comunicata al Fondo nella dichiarazione contributiva del trimestre nel quale la stessa ha inizio e ripetuta nelle successive dichiarazioni sino a quando termina o interviene la cessazione del rapporto di lavoro.

    Per riattivare la posizione sospesa è necessario inserire la data di fine sospensione nell’apposita casella della dichiarazione contributiva.

    Arretrati e conguagli

    Per i trimestri scaduti per i quali risulti già acquisita dal Fondo la relativa dichiarazione contributiva (modulo 050), è  possibile effettuare ulteriori versamenti contributivi.

    Per assolvere tale adempimento l’azienda compila, per le posizioni dirigenziali interessate, una specifica dichiarazione di arretrati o conguagli (modulo 051) tramite apposita funzione presente nell’Area riservata del sito.

    Al termine della compilazione della dichiarazione la funzione rende disponibile il modulo 053 che contiene, nel campo “Comunicazioni ordinante/beneficiario”, le informazioni da indicare nella causale del bonifico a favore di Previndai.

    Per i dirigenti cessati è opportuno provvedere quanto prima al versamento di eventuali conguagli senza attendere la scadenza del trimestre successivo all’interruzione del rapporto di lavoro.

    Conferimento TFR pregresso

    Requisiti

    La possibilità di conferire a Previndai il TFR pregresso accantonato in azienda – per periodi precedenti l’iscrizione o, successivamente, per la parte residua rispetto a quanto già versato a previdenza complementare – è una facoltà che richiede la disponibilità del datore di lavoro e quindi il preventivo accordo tra questo e il dirigente.

    Per le aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria INPS , in base alle indicazioni fornite dall’Istituto, è possibile far confluire ai fondi pensione solamente il Tfr accantonato prima del 2007.

    Modalità di richiesta e di versamento

    La richiesta deve essere presentata al Fondo utilizzando la funzionalità disponibile nell’Area Riservata dell’azienda (Adesione-Dirigenti-TFR pregresso) dove è possibile compilare, stampare e trasmettere tramite upload il modulo debitamente datato e sottoscritto. Previndai, una volta acquisito il modulo di conferimento, fornirà le coordinate bancarie e la causale utili per disporre il bonifico. 

    Previndai, per facilitare il compito delle aziende nell’assolvimento degli adempimenti relativi al  conferimento del TFR pregresso,  ha predisposto il documento “Conferimento del TFR pregresso – Vademecum” in cui sono riportati schematicamente i passaggi della procedura. Se ne consiglia la consultazione parallelamente all’utilizzo delle funzioni web.

    Prima di effettuare il conferimento del TFR pregresso è necessario il preventivo versamento di almeno un contributo da rapporto di lavoro.

    Il TFR pregresso NON deve, in alcun caso, essere dichiarato tramite la distinta contributiva trimestrale (mod.050), né versato unitamente alla contribuzione trimestrale.

    Costi

    Per la gestione delle pratiche di conferimento del TFR Pregresso non sono previsti costi specifici; vengono applicati quelli definiti per la contribuzione ordinaria. 

    Approfondimenti

    Trasferire il Tfr Pregresso, guida pratica

    Che cos’è il Tfr pregresso, quando e come è possibile trasferirlo al Fondo. Ne parliamo con Michela Meloni, della Funzione Contributi.

    Normativa e disposizioni di riferimento

    Ritardo e mora

    Normativa

    In caso di ritardo nel versamento contributivo rispetto alle scadenze previste (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, cioè 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio), l’art.8, co. 11,12 e 13 dello Statuto prevede l’applicazione degli interessi di mora. Se la scadenza cade di sabato, domenica o in giorno di festività nazionale, viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

    Il tasso di mora (TM) è determinato da:

    • TM = TU + MG + UMG
    • TU = Tasso ufficiale di Riferimento (già Tasso Ufficiale di Sconto) in vigore al primo gennaio di ciascun anno;
    • MG = Maggiorazione di 3 punti percentuali (o maggiore, in base alle decisioni assunte annualmente dal Consiglio di amministrazione)
    • UMG = (se il ritardo è maggiore di 2 mesi) Ulteriore Maggiorazione per ciascun mese intero successivo ai primi due e fino al trentaseiesimo mese successivo, rispettivamente di 0,3 e di 0,2 punti percentuali per i mesi compiuti entro 31/12/2013 e quelli compiuti successivamente.

    Il tasso, così determinato, si applica al contributo versato in ritardo, per l’intero periodo di ritardo.
    IM = TM/365 * NG
    IM = Interessi di Mora da versare
    TM = Tasso di mora
    NG = Numero dei giorni di ritardo

    Gli interessi sono prioritariamente destinati a coprire il danno che a ciascun dirigente deriva dal ritardato versamento del contributo. Infatti, qualora il versamento contributivo sia effettuato in ritardo rispetto alla scadenza contributiva si determina uno slittamento dell’avvio alla gestione del contributo causando, di norma, un mancato rendimento. Il Fondo individua il danno che ciascun dirigente ha subito e, per pari importo – comunque fino a concorrenza con quanto effettivamente riscosso a titolo di interessi di mora – avvia alla gestione parte degli interessi di mora.

    E’ possibile evitare gli interessi di mora disponendo con sufficiente preavviso il bonifico a favore del Fondo affinché allo stesso sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Per data di versamento, infatti, si deve intendere il giorno della valuta riconosciuta a Previndai che verrà preso a riferimento, in caso di ritardato pagamento, per l’applicazione degli interessi di mora previsti statutariamente.

    Il Fondo, periodicamente, rileva i versamenti effettuati in ritardo e, con apposita comunicazione, chiede alle aziende coinvolte il versamento degli interessi di mora. Ciò non preclude la possibilità alla società di determinare autonomamente la mora dovuta statutariamente e di versarla a Previndai, anticipandone la richiesta. Per quantificare l’ammontare degli interessi di mora maturati è possibile utilizzare la specifica funzione “Calcolo mora”, presente nell’area riservata del sito.

    Tassi

    Data inizio
    validità
    Data fine
    validità
    Tasso di
    MORA
    Tasso
    ufficiale
    di rif.
    Mag-
    giora
    zione
    01/01/2024 31/12/2024 7,50% 4,50% 3,00%
    Data inizio
    validità
    Data fine
    validità
    Tasso di
    MORA
    Tasso
    ufficiale
    di rif.
    Mag-
    giora
    zione
    01/01/2023 31/12/2023 5,50% 2,50% 3,00%
    01/01/2022 31/12/2022 3,50% 0,00% 3,50%
    01/01/2021 31/12/2021 3,50% 0,00% 3,50%
    01/01/2020 31/12/2020 3,50% 0,00% 3,50%
    01/01/2019 31/12/2019 3,50% 0,00% 3,50%
    01/01/2018 31/12/2018 3,75% 0,00% 3,75%
    01/01/2017 31/12/2017 3,75% 0,00% 3,75%
    01/01/2016 31/12/2016 4,05% 0,05% 4,00%
    01/01/2015 31/12/2015 4,05% 0,05% 4,00%
    01/01/2014 31/12/2014 4,00% 0,25% 3,75%
    01/01/2013 31/12/2013 4,25% 0,75% 3,50%
    01/01/2012 31/12/2012 5,00% 1,00% 4,00%
    01/01/2011 31/12/2011 5,00% 1,00% 4,00%
    01/01/2010 31/12/2010 5,00% 1,00% 4,00%
    01/01/2009 31/12/2009 5,50% 2,50% 3,00%
    01/01/2008 31/12/2008 7,00% 4,00% 3,00%
    01/01/2007 01/12/2007 6,50% 3,50% 3,00%
    01/01/2006 31/12/2006 5,75% 2,25% 3,50%
    01/01/2005 31/12/2005 5,50% 2,00% 3,50%
    01/01/2004 31/12/2004 5,00% 2,00% 3,00%
    01/01/2003 31/12/2003 5,75% 2,75% 3,00%
    01/01/2002 31/12/2002 6,25% 3,25% 3,00%
    01/01/2001 31/12/2001 7,75% 4,75% 3,00%
    01/01/2000 31/12/2000 7,50% 3,00% 4,50%
    01/01/1999 31/12/1999 7,50% 3,00% 4,50%
    01/01/1998 31/12/1998 10,00% 5,50% 4,50%
    01/01/1997 31/12/1997 12,00% 7,50% 4,50%
    01/01/1996 31/12/1996 13,50% 9,00% 4,50%
    01/01/1995 31/12/1995 12,00% 7,50% 4,50%
    01/01/1994 31/12/1994 11,00% 8,00% 3,00%
    01/01/1993 31/12/1993 15,00% 12,00% 3,00%
    01/01/1992 31/12/1992 15,00% 12,00% 3,00%
    01/01/1991 31/12/1991 15,50% 12,50% 3,00%
    01/01/1990 31/12/1990 16,50% 13,50% 3,00%

    Modalità di versamento

    La forma di pagamento da utilizzare è il bonifico bancario.
    Gli interessi di mora devono pertanto essere accreditati sul c/c bancario intestato a:

     

    PREVINDAI – Fondo Pensione
    Codice
    Paese
    CIN
    Int.
    CIN
    Naz.
    ABI CAB NR. CC
    IBAN IT 55 S 01030 03200 000006409524
    BIC (codice SWIFT) PASCITMMROM
    presso la
    Banca Monte dei Paschi di Siena
    Filiale di Roma
    Via del Corso 232, 00186 Roma

    Rimborsi

    Per richiedere al Fondo la restituzione di versamenti superiori al dovuto occorre inviare formale richiesta di rimborso, sottoscritta dal Legale Rappresentante su carta intestata. Previndai, effettuate le necessarie verifiche, provvederà al rimborso tramite bonifico bancario.

    Nella formulazione della richiesta di rimborso occorre specificare:

    • il motivo;
    • l’ammontare della retribuzione utile al TFR erogata al dirigente interessato nell’anno oggetto di versamento indebito;
    • l’IBAN dell’azienda.

    In casi particolari, qualora per i dirigenti interessati al rimborso non sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile prendere in esame l’eventualità di una compensazione.

    Per valutare fattibilità e modalità di tale soluzione, le aziende potranno contattare l’Ufficio Contributi.

    Contributi non dedotti

    Le aziende possono offrire ai propri dirigenti un servizio di precompilazione della dichiarazione dei contributi non dedotti (modulo 059). La presentazione di tale modulo è, in ogni caso, un compito che ricade sul singolo dirigente iscritto in quanto la determinazione dell’ammontare dei contributi non dedotti dipende da circostanze soggettive e note con certezza soltanto al contribuente. Non può infatti affermarsi, in linea generale, che l’informazione posseduta dal datore di lavoro e certificata tramite la CU sia completa e sufficiente ai fini dell’esatta determinazione dei contributi non dedotti da ciascun iscritto.

    Per questo motivo il modulo 059 deve recare la firma dell’interessato e non quella dell’azienda; ciò in quanto il dirigente è l’unico responsabile della completezza dell’informazione, essendo a conoscenza di eventuali ulteriori contribuzioni a previdenza complementare.

    E’ possibile precompilare la dichiarazione solo per i dirigenti che abbiano un rapporto di lavoro attivo presso l’azienda al momento della compilazione e che siano stati in forza, esclusivamente presso tale azienda, per l’intero anno di riferimento della dichiarazione stessa.

    La dichiarazione dei contributi non dedotti è compilabile on line tramite specifica funzione presente nell’area riservata. Nel caso occorra provvedere alla dichiarazione per più dirigenti, per ridurre sensibilmente i tempi necessari alla compilazione, l’azienda può avvalersi dello strumento di caricamento massivo dei dati da input esterno (file txt).

    Al termine della compilazione la procedura restituisce il modulo da trasmettere debitamente sottoscritto. Accertata la presenza della firma sulla dichiarazione, il Fondo procede ad acquisire il modulo e, qualora disponga di un indirizzo valido di posta elettronica, invia al dirigente iscritto una e-mail di conferma.

    Le dichiarazioni inserite on line per le quali non risulti acquisito il relativo modulo saranno automaticamente cancellate alla data di scadenza definita per ciascuna dichiarazione al momento della conferma dei dati immessi; qualora tale cancellazione dovesse aver luogo resta possibile, sempreché ne ricorrano le condizioni, compilare on-line un nuovo modulo, cui far seguire un tempestivo inoltro del documento stesso.