Introduzione

    Il Regolamento Europeo 2019/2088,  noto agli addetti ai lavori come SFDR – “Sustainable Finance Disclosure Regulation”, in vigore dal 2021, ha richiesto che diverse categorie di operatori finanziari , tra i quali anche i fondi pensione come Previndai, rendano pubbliche le informazioni sulle modalità con cui tengono conto dei fattori di sostenibilità (ESG ossia Ambientali, Sociali e di Governance) e dei relativi rischi, nei loro processi di investimento .

    Da questo Regolamento è, inoltre, possibile derivare una sorta di classificazione dei prodotti finanziari in base alle loro caratteristiche ESG.

    Nella prassi, vengono definiti rispondenti all’Articolo 6 del richiamato Regolamento, i prodotti che non promuovono caratteristiche ESG né hanno come ‘obiettivo’ investimenti sostenibili, ma per i quali è possibile monitorare i rischi di sostenibilità.

    I prodotti che rientrano nella definizione dell’Articolo 8 del Regolamento sono invece quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, rispettando prassi di buona governance.

    Infine, rientrano nell’Articolo 9 i prodotti che hanno gli investimenti sostenibili come obiettivo dichiarato.

    Previndai prende in considerazione i fattori ESG nelle politiche di investimento e nella gestione dei rischi, ma non ne fa oggetto di promozione né obiettivo dell’investimento, in quanto obiettivo primario del Fondo resta quello di gestire le risorse versate dagli iscritti secondo le combinazioni di rischio-rendimento più efficienti e con un arco temporale coerente con la natura delle prestazioni proprie di un fondo pensione. Pertanto, i suoi comparti rientrano nell’Articolo 6 della normativa europea.

    Il perché di questa scelta è ben argomentato nella nostra politica di Sostenibilità e Impegno (adottata nel 2021)

    (Aggiornamento del 28 giugno 2024)

    Politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti

    (informativa ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione)

    Il Regolamento UE 2019/2088 dispone che i partecipanti ai mercati finanziari debbano pubblicare sul proprio sito web informazioni circa le rispettive politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.

    A tal proposito, si premette che Previndai ha affidato la gestione della gran parte delle risorse dei comparti a differenti intermediari professionali, con i quali ha stipulato apposite convenzioni.

    I comparti Assicurativi sono gestiti mediante convenzioni assicurative di cui al ramo I dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 209/05, le cui prestazioni sono collegate al rendimento di gestioni separate. Le compagnie assicurative dichiarano di integrare i rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento delle gestioni separate. Tale integrazione avviene secondo prassi differenziate a seconda della specifica compagnia e in via generale avviene attraverso:

    • criteri di esclusione di emittenti che presentano rischi ESG non compatibili con gli obiettivi di gestione;
    • integrazione dei fattori di sostenibilità nei processi di investimento;
    • monitoraggio ex post degli investimenti diretti finalizzato a valutare l’effettiva corrispondenza degli investimenti ai criteri ESG e controllare ex post i rischi di sostenibilità connessi.

    Con riferimento ai comparti Bilanciato e Sviluppo, le convenzioni di gestione (“accordi di gestione”), contengono linee di indirizzo che disciplinano, tra l’altro, durata, obiettivi, benchmark, limiti d’investimento e di rischio, coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento individuati dal Fondo per ciascun comparto. I gestori delegati, che investono per conto di Previndai, integrano i rischi di sostenibilità nell’ambito del loro processo decisionale di investimento: pertanto Previndai, pur non promuovendo gli aspetti ambientali, sociali e di governance, ne favorisce l’integrazione tramite l’operato dei gestori finanziari. In proposito si specifica che, tendenzialmente, i gestori adottano politiche di esclusione settoriale nella scelta dei loro investimenti, evitando alcuni settori non allineati alla sostenibilità. In aggiunta, ogni gestore adotta sistemi di scoring ESG, sia sviluppandoli internamente, sia avvalendosi di appositi data provider esterni che permettono un monitoraggio di come le scelte della politica di investimento siano coerenti con i rischi di sostenibilità. Tali strategie contribuiscono alla gestione dei rischi per la sostenibilità in due modi complementari:

    • le politiche di esclusione mirano ad affrontare sistematicamente i rischi di sostenibilità più gravi nel processo decisionale di investimento;
    • l’uso del punteggio ESG nel processo decisionale di investimento consente di focalizzare l’investimento su asset con migliori standard ESG e minori rischi per la sostenibilità.

    Nell’implementazione di quanto sopra descritto l’obiettivo comune del Fondo e dei gestori è quello di massimizzare le opportunità di rendimento, tenendo conto del profilo di rischio complessivo.

    Una parte minoritaria delle risorse di Bilanciato e Sviluppo sono gestite in via diretta attraverso l’investimento in FIA. La quasi totalità dei FIA attualmente inseriti nei portafogli di tali comparti: integra i fattori ESG nelle scelte di investimento, adotta una politica di sostenibilità, monitora le emissioni di carbonio del portafoglio e altri KPI di tipo ESG, integra i PRI e produce una reportistica periodica tipicamente annuale.

    I FIA recentemente sottoscritti si classificano per lo più come articolo 8 del Regolamento 2019/2088 sebbene non sia strettamente richiesto dai requisiti di selezione adottati dal Fondo che tuttavia, dal 2021, richiede che i FIA investibili adottino una policy ESG, forniscano una reportistica periodica di sostenibilità e integrino i fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento.

    Previndai si riserva la facoltà di mutare la propria posizione rispetto all’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e di aggiornare, nel caso, la presente informativa.

    (Aggiornamento del 28 giugno 2024)

    Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

    (informativa ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione)

    Il Regolamento UE 2019/2088 dispone che i partecipanti ai mercati finanziari debbano pubblicare sul proprio sito web le decisioni assunte in merito alla considerazione degli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. A tale proposito Previndai dichiara che, sebbene i comparti d’investimento, nella loro interezza, non prendano in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, i cosiddetti “Principal Adverse Impact” (PAI), alcune delle compagnie che compongono il pool assicurativo che gestisce i comparti assicurativi e alcuni dei gestori multi asset che gestiscono i comparti finanziari li monitorano costantemente e cercano di mitigarli attraverso:

    • l’identificazione ed esclusione di quei settori industriali che presentano potenziali impatti rilevanti, come l’impatto dell’olio di palma sulla biodiversità o del carbone e delle sabbie bituminose sul clima;
    • la prioritizzazione dei PAI rilevanti per ogni settore industriale e per ogni classe di attivi attraverso l’individuazione di specifici KPI ESG, come le emissioni di gas serra o l’esposizione ai combustibili fossili.

    Anche internamente il Fondo ha già avviato un primo screening dei portafogli finanziari sulla base delle informazioni attualmente disponibili sui data provider che ha a disposizione; ciò anche al fine di verificare la necessità di  ulteriori implementazioni che consentano di monitorare in modo più completo i PAI derivanti dalle scelte di investimento.

    (Aggiornamento del 28 giugno 2024)