Nel caso in cui il decesso dell’iscritto titolare della posizione avvenga prima della maturazione del diritto alle prestazioni, l’intera posizione maturata è riscattata dagli eredi o in alternativa dai diversi soggetti designati come destinatari della prestazione dall’iscritto (art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 252/2005).
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), con documento del 15 luglio 2008, ha precisato, tra l’altro, che:
- i soggetti designati hanno prevalenza sugli eredi;
- trattasi di prestazione “iure proprio” e non “iure successionis”;
- resta comunque valida una diversa volontà degli aventi diritto per effetto di un accordo tra gli stessi.
N.B.: Nel caso in cui un soggetto designato deceda prima dell’iscritto, la quota a lui attribuita verrà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari dell’iscritto stesso, salvo non intervenga una nuova designazione (Documento di regolamentazione del riscatto della posizione individuale).
Per la designazione il Fondo ha predisposto apposita funzionalità disponibile nell’area riservata dell’iscritto dove il modulo 062 può essere compilato via web (in alternativa è presente in Modulistica e Documenti).