La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con deliberazione del 4 novembre 2010, ha emanato le Istruzioni per la trattazione dei reclami. Nel documento sono indicati i criteri e le modalità per l’identificazione e la gestione degli stessi.
In base all’art. 1, co. 1, punto d), le Istruzioni si applicano ai fondi preesistenti e quindi anche a Previndai.
La COVIP ha ben evidenziato, sempre all’art. 1, co.2 che per “reclamo” s’intende “una comunicazione scritta con la quale sono rappresentate (…) presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare; non si considerano reclami le comunicazioni non scritte (ad es. lamentele telefoniche) o aventi un oggetto diverso da quello indicato (ad es. mere richieste di informazioni)“.
Come specificato sulla Nota Informativa del Fondo, inoltre, è opportuno indicare mediante la dicitura “reclamo“, la natura della comunicazione. La risposta è dovuta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo da parte del Fondo, che tiene altresì un apposito registro dei reclami pervenuti, contenente tutti i dati riepilogativi richiesti dalla Commissione.