Con l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026 e il recente completamento del quadro attuativo da parte della COVIP, il sistema si prepara a una delle riforme più significative degli ultimi vent’anni, fondata su tre pilastri: adesione automatica ai fondi pensione con investimento in profili “Life Cycle” e ampliamento delle opzioni di rendita al pensionamento.

    Adesione automatica

    Dal 1° luglio 2026, cambia il modo in cui i lavoratori dipendenti del settore privato accedono alla previdenza complementare. Per chi avvia il suo primo rapporto di lavoro nel settore privato e, comunque, all’inizio di ogni nuova attività lavorativa dipendente, l’adesione al fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicabile avviene in automatico.

    Resta, comunque, la possibilità di fare una scelta diversa entro 60 giorni.

    Cosa cambia dal primo luglio

    Se il lavoratore non manifesta una scelta diversa entro 60 giorni dall’assunzione, viene iscritto automaticamente al fondo pensione di riferimento con destinazione. dell’intero TFR e dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore previsti dall’accordo collettivo di riferimento. L’investimento avverrà nel profilo coerente con l’età dell’iscritto (profilo Life Cycle).

    L’adesione automatica decorre dalla data di assunzione. Tuttavia, i versamenti al fondo pensione inizieranno dopo la scadenza dei 60 giorni previsti per l’eventuale rinuncia. In quel momento saranno versati anche gli importi maturati dalla data di assunzione.

    Facoltà del neoassunto nei 60 giorni dall’assunzione:

    Entro questo termine, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e:

    • Aderire a fondo pensione contrattuale di riferimento con modalità di contribuzione diverse (solo TFR nella misura prevista dagli accordi che può essere parziale in caso per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993)
    • Aderire ad altro fondo pensione, con il solo TFR, non beneficiando del contributo a carico del datore di lavoro
    • Mantenere il TFR in azienda (o al fondo di Tesoreria INPS); questa opzione è disponibile in occasione del primo rapporto di lavoro e delle assunzioni successive ma solo se già in precedenza si era mantenuto il Tfr in azienda (o al fondo di Tesoreria INPS).

    A chi si applica l’adesione automatica?

    La norma riguarda tutti coloro che, dal 1° luglio 2026, avviano un rapporto di lavoro privato, con modalità differenti tra:

    • Lavoratore di Prima Assunzione: colui che instaura per la prima volta un rapporto di lavoro privato
    • Lavoratore Non di Prima Assunzione: colui che ha già avuto in passato un rapporto di lavoro privato ed è già iscritto a una forma di previdenza complementare

    A chi non si applica l’adesione automatica?

    La nuova disciplina non riguarda coloro che sono già in forza al 1° luglio 2026, fino a un eventuale cambio di datore di lavoro. Sono inoltre esclusi i” Lavoratori Non di Prima Assunzione” che, in occasione di precedente rapporto di lavoro privato, avevano scelto di lasciare il TFR in azienda: quella scelta rimane valida.

    Al momento della prima assunzione

    Alert per le aziende

    Il datore di lavoro deve innanzitutto accertarsi se il lavoratore è al suo primo rapporto di lavoro dipendente privato o se ha già operato in questo settore; in quest’ultimo caso, deve chiedere al lavoratore se ha già aderito o meno a previdenza complementare con versamento del TFR. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore informativa dettagliata su:

    • il meccanismo di adesione automatica
    • gli accordi collettivi applicabili
    • la forma pensionistica di destinazione idonea all’investimento di tipo Life Cycle
    • le diverse scelte disponibili e relativa tempistica.

    È fondamentale che il lavoratore sia informato compiutamente degli effetti della scelta – o della mancata scelta – in merito alla destinazione del TFR e che il datore di lavoro documenti in modo puntuale ogni comunicazione ricevuta e inviata al lavoratore.

    Profilo Life Cycle

    Cos'è il profilo Life Cycle?

    Il profilo Life Cycle è un percorso di investimento che si adatta automaticamente all’età dell’iscritto, caratterizzato da diversi profili di rischio/rendimento che tengono conto dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’iscritto.

    L’obiettivo è far sì che il livello di rischio sia adeguato all’orizzonte temporale dell’iscritto e quindi diminuisca gradualmente nel corso della vita lavorativa avvicinandosi al pensionamento, senza che l’iscritto debba preoccuparsi di cambiare comparto d’investimento.

    Come funziona?

    Il percorso è suddiviso in diverse fasi.

    • All’inizio della carriera il patrimonio viene investito prevalentemente in strumenti con maggiori potenzialità di rendimento (ad esempio una quota più elevata di azioni), perché l’orizzonte temporale è lungo, superando eventuali oscillazioni dei mercati di breve termine.
    • Con il passare degli anni, il portafoglio viene modificato gradualmente riducendo via via la componente più rischiosa.
    • Quando si avvicina il pensionamento, la componente meno rischiosa viene progressivamente aumentata, con l’obiettivo di proteggere il capitale accumulato.

    Cosa prevedono le nuove Istruzioni COVIP?

    Le Istruzioni pubblicate il 23 giugno 2026 stabiliscono i criteri minimi che questi percorsi devono rispettare affinché ciascun fondo pensione possa raccogliere adesioni automatiche.

    Previndai ha adottato un profilo Life Cycle in piena coerenza con le indicazioni Covip e può quindi ricevere le adesioni automatiche dei dirigenti industriali a cui si applica il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager e degli altri Contratti di riferimento.

    Puoi approfondire i dettagli qui.

    Nuove prestazioni

    La legge di Bilancio (recentemente aggiornata dal cd. DL Lavoro n. 62/2026 convertito in Legge 112/2026) ha introdotto importanti novità con decorrenza dal 1° luglio 2026 (salvo proroghe o modifiche) e riguarderanno le prestazioni fruibili al momento del pensionamento.

    Nuove tipologie di prestazioni pensionistiche

    In alternativa alla classica rendita vitalizia, che accompagna l’iscritto per tutta la durata della sua vita e che viene gestita in Previndai da un Pool di compagnie assicurative, si potrà scegliere tra:

    • rendita a durata definita: il montante destinato a questa tipologia di prestazione verrà frazionato ed erogato per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’iscritto.
    • prelievi liberamente determinabili: possibilità di effettuare, nell’ambito della rendita a durata definita, prelievi liberi entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita stessa.
    • rendita frazionata: il montante destinato a questa tipologia di rendita verrà frazionato ed erogato per un periodo scelto dall’iscritto, non inferiore a 5 anni (la decorrenza di questa rendita è stata rinviata al 31 ottobre 2026, salvo nuove indicazioni)

    Le tre nuove rendite saranno erogate direttamente da Previndai e gli importi non ancora corrisposti rimarranno investiti nei comparti scelti dall’iscritto, con il riconoscimento dei relativi rendimenti. In caso di scomparsa prematura dell’iscritto, l’importo residuo destinato a questa prestazione non ancora erogato verrà riscattato iure proprio in un’unica soluzione dai beneficiari designati al momento della richiesta della prestazione.

    Queste nuove rendite sono richiedibili dal 1° luglio 2026, (tranne quella frazionata la cui decorrenza è stata prorogata al 31 ottobre 2026); in considerazione della complessità e della recente definizione degli aspetti operativi (alcuni dei quali ancora non sciolti), saranno possibili limitazioni operative iniziali che comporteranno tempi più lunghi per l’erogazione. È previsto dalla Covip un periodo di transizione per garantire una corretta implementazione tecnica e informativa.