Dal 1° luglio 2026, i lavoratori neoassunti aderiscono automaticamente al fondo pensione collettivo di riferimento – salvo diversa scelta espressa entro 60 giorni dall’assunzione – con il versamento della contribuzione piena (intero TFR, contributo datoriale e a carico del lavoratore).

La norma riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro privato instaurati dal 1° luglio 2026. I lavoratori già in forza a tale data non sono coinvolti dalle novità normative fino all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro o di cambio di CCNL applicato, come avviene in occasione della nomina a dirigente.

Nel caso di rapporti di lavoro instaurati fino al 30 giugno 2026, per il lavoratore che non esprima alcuna volontà nel primo semestre dall’assunzione, il solo TFR continuerà ad essere destinato a previdenza complementare nella modalità “tacita”, come previsto dalla previgente normativa.

Obblighi e adempimenti per le aziende

Per le aziende l’adesione automatica richiede un ruolo ancor più attivo nella gestione dei nuovi adempimenti.

La riforma attribuisce al datore di lavoro specifici obblighi di informazione e verifica al momento dell’assunzione.
Sarà necessario aggiornare le procedure di onboarding per garantire il rispetto dei nuovi obblighi: elaborare le scelte, formalizzare l’adesione, gestire le trattenute e i versamenti dei contributi datoriali e del lavoratore.

Entrando più nel dettaglio, l’azienda dovrà:

  1. Consegnare al dirigente un’informativa completa sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica destinataria e sulle diverse scelte disponibili con la relativa tempistica. Un esempio di informativa da consegnare a ogni neoassunto è stato pubblicato da Mefop – Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione, società a prevalente partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
  2. Verificare la storia previdenziale del neoassunto: è importante verificare se il dirigente è al suo primo rapporto di lavoro dipendente privato oppure non si tratta di prima assunzione; in quest’ultimo caso, occorre acquisire la scelta precedentemente compiuta in merito alla destinazione del Tfr (a previdenza complementare o meno), acquisendo apposita dichiarazione scritta.
  3. Consegnare al dirigente il nuovo modulo che sostituirà il TFR2, mantenendo la ricevuta di avvenuta consegna. In attesa del modello ufficiale che sarà adottato con decreto interministeriale, è possibile usare il draft messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul Portale della Previdenza Complementare.
  4. Acquisire il nuovo modulo TFR2 compilato e firmato, rilasciando ricevuta al dirigente e conservando il documento dal quale acquisire le informazioni necessarie agli adempimenti successivi.
  5. Conservare tutta la documentazione fornita e le dichiarazioni ricevute dal dirigente.
  6. In caso di adesione automatica, comunicare l’iscrizione del dirigente al fondo di destinazione e avviare i versamenti. I contributi sono dovuti a partire dalla data di assunzione e da tale data decorre anche l’adesione.

L’adesione automatica si applica a chi, dal 1° luglio 2026, avvia un rapporto di lavoro privato, con modalità differenti tra il lavoratore di prima assunzione e il lavoratore che ha già avuto in passato un rapporto di lavoro privato ed è già iscritto a una forma di previdenza complementare a cui ha conferito il TFR (in misura parziale o totale).

La nuova disciplina non riguarda coloro che sono già in forza al 1° luglio 2026, fino a un eventuale cambio di datore di lavoro.
Sono inoltre esclusi i” Lavoratori Non di Prima Assunzione” che, in occasione di precedente rapporto di lavoro privato, avevano scelto di lasciare il TFR in azienda: quella scelta rimane valida salvo diversa decisione del dirigente.

Si tratta della casistica più frequente in occasione dell’assunzione di un dirigente. Se il neo assunto non ha destinato, in precedenza, il TFR a previdenza complementare, resta confermata la scelta di mantenere il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) con facoltà, in ogni momento, di conferirlo a previdenza complementare.

Se il neo assunto ha già destinato, in precedenza, il TFR ad una forma pensionistica complementare, opera l’adesione automatica (con versamento dall’assunzione dell’intero TFR, del contributo del datore di lavoro e del lavoratore) salvo il dirigente decida, entro 60 giorni dall’assunzione di:

  • aderire al fondo pensione individuato dal contratto – nella fattispecie Previndai – destinandovi solo una quota del TFR. Ciò è possibile, in base a quanto disposto dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 che possono scegliere di versare il TFR nelle misure disponibili qui.
  • aderire ad altro fondo pensione con il solo TFR: l’adesione a forma pensionistica diversa da quella collettiva di riferimento comporta il versamento del solo TFR maturando ed il contributo datoriale non è dovuto.

Al momento dell’adesione l’investimento avviene tramite il profilo Life Cycle. Il dirigente può in qualsiasi momento uscire da tale forma di investimento e manifestare la sua diversa opzione. Successivamente, la scelta può essere rinnovata trascorso un anno dalla precedente.

Anche se questa casistica è infrequente in presenza della categoria dirigenziale, in questo caso il neoassunto ha facoltà di rinunciare all’adesione automatica, entro 60 giorni dall’assunzione, con i seguenti differenti effetti. Il dirigente può:

  • aderire ad altro fondo pensione con il solo TFR: l’adesione a forma pensionistica diversa da quella collettiva di riferimento comporta il versamento del solo TFR maturando ed il contributo datoriale non è dovuto.
  • mantenere il TFR in azienda (o al fondo di Tesoreria INPS): questa scelta è revocabile successivamente in qualsiasi momento.

Al momento dell’adesione l’investimento avviene tramite il profilo Life Cycle. Il dirigente può in qualsiasi momento uscire da tale forma di investimento e manifestare la sua diversa opzione. Successivamente, la scelta può essere rinnovata trascorso un anno dalla precedente.

In caso di adesione automatica, il TFR e il contributo vengono destinati alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi collettivi applicabili al lavoratore (nazionali, territoriali, aziendale) sin dalla data di assunzione.

Previndai è il fondo contrattuale per i rapporti di lavoro regolati dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, sottoscritto da Confindustria e Federmanager, così come degli altri Contratti di riferimento ha adottato il modello Life Cycle, profilo di investimento strutturato in modo adeguato alle indicazioni della Covip, l’Autorità di vigilanza sui fondi pensione e può, quindi, ricevere le adesioni automatiche dei dirigenti industriali e la conseguente contribuzione.

L’adesione automatica comporta il versamento della contribuzione piena secondo le misure previste dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, sottoscritto da Confindustria e Federmanager.

A seguito di adesione automatica devono essere versati, a partire dalla data di assunzione:

  • TFR Intero: l’intero Trattamento di Fine Rapporto maturando viene destinato a Previndai.
  • Contributo Datoriale: il contributo del datore di lavoro nella misura minima fissata dal suddetto accordo collettivo.
  • Contributo Lavoratore: il contributo minimo a carico del lavoratore fissato dal suddetto accordo collettivo.

L’azienda procede alla formalizzazione dell’adesione automatica a Previndai tramite la funzione “Registrazione dirigente” – presente nell’area riservata alle aziende – che sarà prossimamente aggiornata per accogliere tale nuova modalità di adesione.

Il modulo di adesione Previndai da trasmettere al Fondo si rende disponibile per la stampa al termine della procedura di compilazione web e, per rendere efficace l’adesione, deve essere inviato completo di data, timbro e firma del Legale Rappresentante dell’azienda.

Il processo di adesione si conclude con l’acquisizione da parte di Previndai del modulo in questione e, in caso di dirigente neo aderente, con l’apertura di una posizione di previdenza complementare intestata a suo nome presso il Fondo o, nel caso di dirigente già iscritto a Previndai, con il necessario aggiornamento anagrafico/contributivo.

Previndai invierà al dirigente neo iscritto una comunicazione di avvenuta adesione automatica, informandolo del percorso o della linea di investimento di destinazione, della possibilità di cambiare tale allocazione anche prima del termine statutario di 12 mesi e delle modalità per prendere visione della Nota informativa e di ogni altra documentazione utile a comprendere i diritti connessi alla partecipazione al Fondo.

La riforma introduce cambiamenti significativi rispetto al meccanismo dell’adesione tacita, che continua ad esser valido per assunzioni intervenute fino al 30 giugno 2026. Di seguito il confronto delle principali caratteristiche.

Caratteristica Meccanismo Attuale (fino al 30/06/2026) Nuovo Meccanismo (dal 01/07/2026)
Tempo per la scelta 6 mesi 60 giorni
Oggetto del versamento Solo TFR (adesione tacita standard) Contribuzione piena (TFR + Datore + Lavoratore)
Decorrenza economica Dal 7° mese in poi Dalla data di assunzione
Comparto di Default Comparto Garantito Linea coerente con profilo ed età
Fondo Tesoreria INPS Regolato dalla L. 296/2006 Modificato dalla L. Bilancio 2026