Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, anche in cosiderazione delle specifiche finalità statutariamente assolte dall’interesse di mora, ha deliberato di elevare la maggiorazione minima prevista dall’art. 15, punto 1, dello Statuto, con effetto dal 1° gennaio 2005.
Pertanto, a decorrere da tale data, il tasso di mora di cui al citato punto 1 dell’art. 15, risulta pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) in vigore al primo gennaio di ciascun anno, maggiorato di 3,5 punti.
Previndai – Fondo Pensione