Ricordiamo che entro il mese di dicembre le aziende sono tenute a verificare – per i dirigenti con anzianità presso l'impresa superiore a 6 anni – che il contributo a proprio carico sia almeno pari al minimo contrattualmente stabilito, fissato per il 2012 in euro 4.500,00 (Contratto del 25 novembre 2009).
Il versamento dell'eventuale conguaglio deve essere effettuato unitamente ai contributi del 4° trimestre dell'anno.
Nel caso di cessazione dei dirigenti in corso d'anno, la verifica va operata all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e quanto eventualmente dovuto a titolo di livello minimo va versato unitamente ai contributi del trimestre nel quale ricade la cessazione.
Con riferimento alla dichiarazione trimestrale (mod. 050) si evidenzia che il contributo a conguaglio, in quanto previsto dal CCNL, deve essere cumulato alla quota azienda. Infatti, abbiamo rilevato che in alcuni casi quanto dovuto come contributo a conguaglio è stato erroneamente dichiarato utilizzando la casella destinata ad accogliere la "Contribuzione aggiuntiva azienda".
Precisiamo, per completezza di informazione, che il livello minimo a carico azienda, a decorrere dal 2013, è stabilito in € 4.800,00.
Per ogni ulteriore approfondimento Vi rimandiamo al contenuto della Circolare 33/Imprese.
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