L'Accordo del 25 novembre 2009 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2010, un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell'azienda – fissato per l'anno corrente in € 4.000,00 – per i dirigenti con anzianità presso l'azienda stessa superiore a 6 anni compiuti.
Ricordiamo pertanto di verificare il sussistere per tali dirigenti dell'obbligo ad integrare la quota azienda fino al raggiungimento del livello minimo previsto. Eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo entro il 20 gennaio 2011 unitamente alla contribuzione dovuta per il 4° trimestre 2010.
Si segnala che, in analogia con quanto avviene per il massimale, in caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo. Il versamento dell'eventuale differenza va effettuato unitamente ai contributi del trimestre nel quale ricade la risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente al quarto.
Per ogni ulteriore approfondimento in merito vi rimandiamo al contenuto della Circolare 33/Imprese.
Previndai – Fondo Pensione