Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il livello minimo annuo di contribuzione a carico dell'azienda per i dirigenti con anzianità presso l'impresa superiore a 6 anni è fissato in € 4.500,00 (Contratto del 25 novembre 2009).
In analogia con quanto avviene per il massimale, in caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo.
Il versamento dell'eventuale conguaglio deve essere effettuato unitamente ai contributi del 4° trimestre dell'anno. Nel caso di cessazione dei dirigenti in corso d'anno, la verifica va operata all'atto della risoluzione del rapporto.
Quanto eventualmente dovuto a titolo di livello minimo va dichiarato, cumulativamente alla quota azienda, nel modulo 050 relativo al 4° trimestre dell'anno o a quello nel quale ricade la cessazione, se precedente.
Per ogni ulteriore approfondimento in merito Vi rimandiamo al contenuto della Circolare 33/Imprese.
Restano invece confermate le aliquote ed il massimale contributivo già in vigore dal 1° gennaio 2010.