L'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 252/2005, prevede che, in caso di morte dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata sia riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Il diritto al riscatto spetta prioritariamente ai beneficiari designati dal titolare della posizione e solo l'assenza di esplicita volontà dell'aderente conferisce tale diritto agli eredi (vedi documento Covip 15 luglio 2008).
In ogni caso, si ritiene che le designazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del Decreto (1/1/2007) siano da considerarsi valide.
Tuttavia, in considerazione dello stratificarsi nel tempo della normativa in materia e alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione, si invitano tutti gli iscritti che abbiano effettuato una designazione prima dell'entrata in vigore del Decreto a volerla riformulare trasmettendo al Fondo il modello 062.
L'invito è rivolto anche a coloro che hanno effettuato una designazione successivamente al 1° gennaio 2007 ma prima della diffusione degli Orientamenti Covip, la cui conoscenza concorre ad evitare un'erronea interpretazione della normativa e una designazione non rispondente all'effettiva volontà degli aderenti.
Previndai – Fondo Pensione