La Legge di Stabilità per il 2015 – Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 dicembre 2014 – che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, contiene alcune disposizioni relative alla previdenza complementare.
In particolare, la Legge modifica la tassazione dei rendimenti annuali dei fondi pensione: l'aliquota viene elevata dall'11% al 20% sin dal 2014 (si ricorda, peraltro, che già il D.L. 66/2014 convertito nella Legge 89/2014 aveva previsto l’innalzamento della tassazione dal 11% al 11,50%).
Tale aliquota non si applica ai rendimenti dei titoli di Stato presenti in portafoglio, per i quali la tassazione è fissata al 12,50%.
In considerazione di quanto sopra e stando a prime simulazioni, per quanto riguarda i comparti Previndai e tenuto conto della loro composizione, l’effettiva tassazione della rivalutazione annuale potrà attestarsi:
– al 15%-16% circa, per i comparti assicurativi che hanno una considerevole componente di titoli di Stato;
– al 17%-18% circa, per i comparti finanziari.
Si ricorda che i rendimenti vengono assoggettati a tassazione di anno in anno direttamente dal Fondo e, al momento dell’erogazione, fatti salvi i casi specifici indicati nel Documento sul Regime Fiscale, sulla relativa prestazione non viene applicato alcun ulteriore prelievo fiscale.
A fronte del sopra richiamato aumento dell'aliquota, la Legge Di Stabilità ha comunque previsto, a partire dal periodo di imposta 2015, un credito di imposta del 9% a favore dei fondi pensione – e di conseguenza degli iscritti – qualora una parte del loro portafoglio almeno pari al rendimento maturato nell'anno sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. Tali attività finanziarie, così come le modalità di calcolo e fruizione del credito d'imposta, saranno definite da un apposito decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si sottolinea che nessuna modifica è intervenuta sulla fiscalità delle prestazioni (anticipazioni, riscatti, prestazione pensionistica in capitale e in rendita), che resta di favore. In particolare, sulla parte di posizione maturata dal 2007, si applica una tassazione a titolo d’imposta, che non si cumula quindi con altri redditi, con applicazione dell’aliquota del 15% per le prestazioni pensionistiche e per le anticipazioni per spese mediche (riducibile fino al 9% in base all'anzianità di iscrizione) e del 23% negli altri casi.
Nel complesso, il trattamento fiscale della previdenza complementare si conferma di vantaggio a confronto sia con quello del Tfr, sia con quello di ogni altra forma di risparmio.
La Legge di Stabilità ha inoltre introdotto la facoltà – per i lavoratori del settore privato e in via sperimentale per i periodi di paga che vanno dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 – di monetizzare in busta paga il TFR maturando, assoggettandolo a tassazione ordinaria. Tale scelta, irrevocabile nel periodo sopra indicato, è esercitabile anche da coloro che abbiano destinato il TFR alla previdenza complementare.
Aggiornamenti e approfondimenti sulle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità verranno pubblicati nel sito del Fondo.
Previndai – Fondo Pensione