Dichiarazione ex art. 8, co. 4 del D.Lgs. 252/20051
In base alla normativa vigente i contributi versati a Previndai sono compresi tra gli oneri deducibili (per ulteriori approfondimenti si veda la pagina Fiscalità) nei limiti di euro 5.164,57.
Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la deduzione dei contributi nella determinazione del reddito di lavoro dipendente entro i suddetti limiti.
In base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005, qualora la contribuzione versata2 al Previndai (quota azienda + quota dirigente + eventuale quota di contribuzione aggiuntiva, ovvero contribuzione per prosecuzione volontaria) non trovi capienza entro tali limiti, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da tassazione al momento della liquidazione a condizione che ne venga comunicato al Fondo l'ammontare.
Ricordiamo che entro il 31 dicembre 2009 occorre presentare la dichiarazione dei contributi non dedotti versati nell'anno 2008. La quota non dedotta è rilevabile dal modello CUD, rilasciato dal datore di lavoro relativamente ai redditi corrisposti nell'anno precedente, nel punto dedicato ai contributi di previdenza complementare non esclusi dall'imponibile.
Al fine di rendere più semplice e diretta la comunicazione di tale dato, il Fondo ha predisposto nell'area riservata di ciascun iscritto, l'apposita funzione "059: Mancata deduzione", tramite la quale è possibile compilare e stampare il mod. 059 che, debitamente sottoscritto, dovrà essere trasmesso al Fondo, preferibilmente via fax ai numeri riportati sul modulo stesso.
Dopo l'inoltro tramite fax, non è necessario trasmettere il modulo anche via posta; piuttosto si suggerisce, trascorsa almeno una settimana dall'invio, di verificare che la procedura sia andata a buon fine, utilizzando la funzione soprarichiamata. In caso il processo non risulti andato a buon fine, è consigliabile contattare telefonicamente l'ufficio Contributi (tel. 0646200391).
Si precisa, infine, che in alternativa al modulo 059 si può utilizzare una formulazione libera sempreché risultino, in modo inequivocabile, il proprio nominativo e codice fiscale, il proprio codice Previndai, l'anno fiscale di riferimento, l'ammontare di contribuzione non dedotta ed il riferimento normativo (Art. 8, co. 4 del D.Lgs. 252/2005).
Previndai – Fondo Pensione
1"I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi".
2 Per "contribuzione versata" deve, di norma, intendersi quella di competenza dell'anno oggetto di dichiarazione, nell'anno stesso considerata in busta paga anche se in parte versata al Fondo, per effetto del differimento del versamento della competenza del quarto trimestre, al 20 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso, occorre far riferimento al CUD.