Circolare 22/IMPRESE

01/06/2002

Roma, giugno 2002

Circolare n. 22/IMPRESE

 

ALLE IMPRESE INDUSTRIALI ISCRITTE – LORO SEDI

 

Come è noto, il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha profondamente innovato, a far data dal 1° gennaio 2001, il trattamento fiscale della contribuzione versata alla previdenza complementare. In sintesi, per quanto riguarda il lavoro dipendente, il contributo (carico azienda + carico dipendente) rientra tra gli oneri deducibili, con i seguenti vincoli[[1]]:

 

·        entro il 12% del reddito complessivo e, comunque,

·        entro il limite di Euro 5.164,57 (L. 10.000.000),

·        semprechè venga versata una quota di TFR almeno pari alla metà del contributo.

 

Tali condizioni si applicano integralmente ai ?nuovi iscritti? (classe 2 e 3), mentre per i ?vecchi iscritti? non sussiste il vincolo al versamento della quota di TFR ed il limite assoluto, sino a tutto il 2005, coincide con il contributo effettivamente versato nel 1999, come risultante da specifica certificazione rilasciata da/dai fondo/i pensione coinvolto/i, qualora detto contributo abbia superato il tetto di Euro 5.164,57[[2]]

 

Le disposizioni contrattuali in materia contributiva che regolano il Previndai prescrivono che la contribuzione non può superare il tetto di deducibilità fiscale come più sopra determinato (v. punto 1, comma 3, dell?accordo 23 maggio 2000 in base al quale ?Le contribuzioni di cui ai punti precedenti non possono superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D.L.vo 18 febbraio 2000, n. 47, di cui agli artt. 1, comma 1, punti 1) e 4, comma 3.?).

 

Da un controllo effettuato sulla contribuzione pervenuta per l?anno 2001, abbiamo avuto modo di rilevare che alcune imprese hanno versato, per dirigenti ?vecchi iscritti?, un contributo superiore a quello che, in base agli elementi di cui disponiamo, risulta essere il limite di deducibilità fiscale.  In tali casi, il Fondo non può che rimettersi alle verifiche effettuate dalle imprese, poiché, nella determinazione del valore assoluto di deducibilità, potrebbero aver concorso anche certificazioni rilasciate da altri fondi delle quali Previndai non può normalmente tenere conto, ignorandone l?esistenza.

Se invece fosse effettivamente stata versata una contribuzione oltre il limite di deducibilità, la quota eccedente tale limite risulterebbe indebita e, quindi, le imprese ne dovrebbero richiedere il rimborso al Fondo.

 

Di contro, va anche rilevato che alcune imprese hanno versato – sempre per il trascorso anno 2001 e sempre con riferimento ai ?vecchi iscritti? – una contribuzione coincidente con il limite di Euro 5.164,57 (L. 10.000.000), pur avendo il Previndai certificato, al dirigente interessato, un importo contributivo del 1999 superiore a tale limite. Pur non potendosi a priori escludere che dalla retribuzione imponibile del 2001 derivi un contributo esattamente pari al limite stabilito in via generale (e cioè ? 5.164,57), è tuttavia molto probabile che, in tali fattispecie, il datore di lavoro non abbia chiesto ? o il dirigente non abbia fornito ? copia della certificazione rilasciata dal Fondo e che, di conseguenza, sia stato effettuato un versamento contributivo inferiore al dovuto.

 

Nello spirito di piena collaborazione ed opportuna informativa che ha costantemente caratterizzato questo Fondo, rinnoviamo l?invito alle imprese a porre la massima attenzione nell?individuare, al fine di determinare l?esatta contribuzione dovuta al Previndai, il limite di deducibilità fiscale di ciascun ?vecchio iscritto?, con riferimento, in particolare, alla certificazione rilasciata agli interessati dallo scrivente Fondo e/o da altri fondi pensione coinvolti.

 

Confermando che gli uffici sono a disposizione per ogni approfondimento ritenuto opportuno, porgiamo i saluti più cordiali.

 

IL PRESIDENTE

Enzo Boghetich

 

 

 



[1] v. art. 10, comma 1, lettera e-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall?art.1, comma 1, del D. Lgs 47/2000.

[2] v. art. 4 del D. Lgs 47/2000.