Pervengono a Previndai richieste di chiarimenti circa la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 102/E del 26/11/2012 (per approfondire, clicca qui).
Posto che Previndai ha operato, nel periodo interessato (cioè sino al 31/12/2000), tramite gestione assicurativa non è direttamente interessato dalla Risoluzione in parola se non relativamente alle somme acquisite da altri fondi pensione operanti in gestione finanziaria; la Risoluzione riguarda comunque esclusivamente i cd. vecchi iscritti.
Gli iscritti la cui posizione è interamente maturata in Previndai o che hanno trasferito al Fondo posizioni maturate presso altre gestioni di tipo assicurativo non sono quindi interessati dalla Risoluzione (la gestione assicurativa ha sempre previsto l'applicazione sui rendimenti ante 2001 maturati sulle posizioni dei vecchi iscritti della ritenuta a titolo di imposta sui capitali assicurativi del 12,50%).
Per coloro che hanno trasferito in Previndai posizioni maturate presso fondi con gestione finanziarie, ove presenti accantonamenti precedenti al 2001, Previndai si è attivato direttamente verso i fondi pensione cedenti per verificare che ricorrano le condizioni richieste dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'applicazione della più favorevole fiscalità ai rendimenti maturati prima di detta data, in modo da operare conseguentemente all'atto della futura liquidazione.
Ai dirigenti già liquidati a partire dal 2009, viene trasmessa dal Fondo una comunicazione informativa per consentire loro, ove ricorrano le condizioni, di presentare direttamente istanza di rimborso.
Previndai – Fondo Pensione