Su richiesta dell’iscritto tramite apposita funzionalità disponibile nell’area riservata o utilizzando l’apposita modulistica (MOD 081/VD1, MOD 081/ND2 oppure MOD 081/VD1 RDD, MOD 081/ND2 RDD), il Fondo eroga le prestazioni pensionistiche in forma di rendita e/o capitale, qualora ricorrano i seguenti requisiti:
- Cessazione del rapporto di lavoro;
- Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di legge;
- Almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari ovvero tre anni per il lavoratore che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea.
L’iscritto in possesso dei soli requisiti 1. e 2., ma non del 3., può comunque richiedere il riscatto totale della posizione per intervenuto pensionamento.
Le prestazioni erogate da Previndai dipendono dall’ammontare dei contributi versati e dal risultato della gestione in cui è allocata la posizione previdenziale.
Il Legislatore ha inteso favorire le prestazioni sotto forma di rendita, limitando a certe condizioni l’opzione in capitale e imponendo in taluni casi anche “penalizzazioni” di ordine fiscale.
La prestazione può, pertanto, essere erogata:
- interamente in Rendita
- parte in Rendita e parte in Capitale
Per i nuovi iscritti la parte in capitale non può superare il 50% del maturato, salvo il caso in cui l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia il 70% della posizione individuale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7 della L. 8 agosto 1995, n.335.
I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l’intera prestazione in capitale, con possibili effetti sulla fiscalità applicata.
Nel caso in cui l’iscritto decida di differire la richiesta di prestazione trascorso un anno dal compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni di età) senza un rapporto di lavoro che preveda la contribuzione al Previndai e comunque non prima del 1° gennaio 2026, le condizioni di permanenza nel comparto assicurativo e i coefficienti con cui sarà calcolata la rendita verranno aggiornati.
La Legge di Bilancio 2026 (aggiornata dal cd. DL Lavoro n. 62/2026 convertito in Legge 112/2026) ha introdotto, con decorrenza dal 1° luglio 2026, nuove tipologie di rendita (cosiddetta “finanziaria”), in alternativa alla rendita vitalizia.
In aggiunta alla classica rendita vitalizia, l’iscritto potrà, quindi, scegliere tra:
- rendita a durata definita: è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, pari alla speranza di vita dell’iscritto al momento della richiesta (vengono prese a riferimento le tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione);
- prelievi liberamente determinabili: possibilità di effettuare prelievi a propria scelta liberi entro il limite massimo pari alla somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.