Il Consiglio di amministrazione del Fondo, anche in considerazione delle specifiche finalità statutariamente assolte dall'interesse di mora, ha deliberato di elevare di un punto percentuale la maggiorazione minima prevista dall'art. 8, co. 11, dello Statuto, con effetto dal 1° gennaio 2010.
Pertanto, a decorrere da tale data, il tasso di mora di cui al citato co. 11 dell'art. 8, risulta pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) in vigore al primo gennaio di ciascun anno, maggiorato di 4 punti.
Previndai – Fondo Pensione