Fondo di Previdenza a Capitalizzazione
per i Dirigenti di Aziende Industriali
00184 ROMA -VIA NAZIONALE, 75
Circolare n. 1/IMPRESE |
Prot. n. 90-18
ALLE IMPRESE INDUSTRIALI
LORO SEDI
OGGETTO: Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali (PREVINDAI).
Come noto, il 4 ottobre 1990 è stata formalizzata la costituzione, per atto pubblico, del Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali (PREVINDAI), in attuazione della specifica intesa sindacale 3 ottobre 1989 e delle norme statutarie e regolamentari approvate con l’accordo sottoscritto il 31 luglio 1990 tra Confindustria, Intersind, ASAP e FNDAI ed allegate al citato atto pubblico di costituzione del PREVINDAI, quale parte integrante di esso.
Ai fini degli adempimenti conseguenti alla applicazione delle richiamate norme statutarie e regolamentari e del conseguente avvio operativo del Fondo, si trasmette in allegato la necessaria modulistica che è stata definita a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Si tratta complessivamente di cinque moduli e precisamente:
-Modulo riguardante l’eventuale mancanza di obbligo di iscrizione al PREVINDAI (Mod. 019);
-Modulo di designazione dei beneficiari (Mod. 062);
-Modulo di iscrizione (Mod. 060);
-Modulo di versamento contributi (Mod. 050);
-Modulo di variazione dati anagrafici impresa/dirigente (Mod. 063).
Ai fini della esatta compilazione di ciascuno dei cinque predetti moduli, si riportano di seguito le opportune istruzioni.
MODULO RIGUARDANTE L ‘EVENTUALE MANCANZA DI OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL PREVINDAI
(MOD. 019)
Tale modulo concerne la dichiarazione che va effettuata, sotto la propria responsabilità, da parte di quelle imprese che non sono tenute all’iscrizione al PREVINDAI. Il modulo va pertanto compilato unicamente dalle imprese (oltreché dagli altri soggetti che applichino il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali) per le quali operino le iniziative autonome previste dall’accordo sindacale 3 ottobre 1989 (punto 3) e dallo Statuto (art. 4) citati in premessa, ovvero dalle imprese che non abbiano avuto alcun dirigente in forza posteriormente al 31 dicembre 1989, ovvero ancora abbiano cessato l’attività anteriormente al 1° gennaio 1990, oppure non debbano iscriversi per eventuale altro motivo da specificare.
Si raccomanda alle imprese interessate la compilazione e la restituzione del modulo 019 con cortese urgenza, a mezzo raccomandata A.R. (come indicato nel modulo stesso), onde consentire al Fondo il tempestivo aggiornamento dei dati anagrafici ed evitare pertanto l’invio di successivi solleciti.
Ovviamente, tutte le imprese che non si trovino nelle condizioni anzidette e che siano quindi tenute ad iscriversi al Fondo non dovranno restituire il modulo in questione.
MODULO DI DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI (MOD. 062)
Il modulo è individuale per ciascun dirigente iscritto al PREVINDAI. Viene fornito in tanti esemplari prestampati per quanti sono i dirigenti i cui dati anagrafici risultano noti al PREVINDAI.
I dirigenti neo nominati o neo assunti o comunque non presenti nell’archivio PREVINDAI, si avvarranno invece del modulo in bianco, anch’esso allegato, che potrà eventualmente essere duplicato nel numero di copie necessarie.
Tale modulo è finalizzato alla designazione del beneficiario o dei beneficiari della prestazione, designazione che ogni singolo dirigente intenda effettuare, per il caso di sua premorienza, ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto del Fondo. Tale modulo andrà pertanto compilato personalmente e sottoscritto dal dirigente interessato che avrà poi cura di rispedirlo al Fondo a mezzo raccomandata A.R. avvalendosi possibilmente dell’unita busta già indirizzata al PREVINDAI.
Si fa presente inoltre che in caso di inoltro al Fondo del modulo in questione senza specifica attribuzione delle quote di beneficio in capo ai singoli beneficiari, le suddette quote verranno assunte in parti uguali.
Si rammenta infine che, come stabilito dall’art. 16, comma 5, dello Statuto, in difetto di tale specifica comunicazione al Fondo si intendono designati gli eredi legittimi o testamentari a norma del codice civile, come evidenziato nel modulo stesso.
Si suggerisce comunque di conservare una copia del modulo non prestampato per eventuali future occorrenze, quali ad esempio l’ipotesi di nuove assunzioni e/o nomine.
MODULO DI ISCRIZIONE (MOD. 060)
Si tratta di un modulo autocopiante in triplice esemplare. Il primo esemplare, dovrà essere rispedito al PREVINDAI, il secondo sarà trattenuto dall’impresa ed il terzo andrà consegnato al dirigente.
A ciascuna impresa vengono spediti, in allegato alla presente, tanti moduli quanti sono i dirigenti che risultano essere alle dipendenze dell’impresa stessa. Ogni modulo è prestampato con i dati anagrafici in possesso del Fondo e che potrebbero risultare non perfettamente aggiornati.
Si è pertanto predisposta la stampa del modulo in modo da consentire alle imprese di apportarvi, prima della restituzione al Fondo, le eventuali variazioni anagrafiche concernenti l’impresa stessa e/o il dirigente al quale ciascun modulo si riferisce.
Si precisa che i moduli sono stati prestampati in ordine crescente con riferimento al codice assegnato al dirigente dal PREVINDAI, codice che rimane invariato anche nel caso di passaggio ad altra impresa. Si prega di provvedere all’inoltro della modulistica al Fondo, debitamente sottoscritta dall’impresa e dal dirigente, mantenendo possibilmente lo stesso ordine, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle relative informazioni.
I dati anagrafici prestampati che dovessero risultare errati o inesatti – e solo essi – dovranno essere riscritti, ovviamente corretti, a cura dell’impresa, negli appositi riquadri riservati rispettivamente alle variazioni dei dati dell’impresa e a quelle dei dati del dirigente. Al fine di evitare inutili duplicazioni, le eventuali variazioni relative ai dati dell’impresa andranno riportate una sola volta sull’esemplare del modulo 060 contrassegnato, in alto a destra, dalla dicitura «modello per variazioni dati impresa» sul quale, conseguentemente, gli spazi riguardanti i dati del dirigenti sono stati barrati. In tal caso, sui restanti moduli di iscrizione sarà sufficiente barrare l’apposita casella.
Viene inoltre allegato un modulo in bianco che potrà essere eventualmente fotocopiato nel numero di copie necessarie. Nella presente fase di avvio, e sino a diversa comunicazione, le imprese dovranno in ogni caso restituire al Fondo il modulo di iscrizione con riferimento a ciascun dirigente che sia o sia stato alle dipendenze nel corso dell’anno 1990, (con le eventuali variazioni ed avvalendosi, ove necessario, di fotocopie del suddetto modulo non prestampato).
Ove il modulo riguardi dirigente per il quale il rapporto di lavoro sia già cessato (ovviamente nel corso del 1990), sarà sufficiente la sottoscrizione della sola impresa, restando a carico del PREVINDAI il compito di acquisire dal dirigente i nominativi dei beneficiari da designare in caso di sua premorienza.
Anche in tale ipotesi si confida comunque nella cortese collaborazione delle imprese per la diretta acquisizione, ove possibile, della firma del dirigente e per la conseguente consegna, a quest’ultimo, del Mod. 062, relativo alla designazione dei beneficiari.
Le eventuali duplicazioni che dovessero verificarsi in conseguenza di iscrizioni relative ad uno stesso dirigente transitato in più aziende nel corso del 1990 verranno riunite direttamente dal PREVINDAI.
Si suggerisce comunque di conservare una copia del modulo non prestampato per eventuali future occorrenze, quali ad esempio, l’ipotesi di nuove assunzioni e/o nomine.
MODULO DI VERSAMENTO CONTRIBUTI (MOD. 050)
Trattasi di un modulo autocopiante in duplice esemplare. Il primo esemplare dovrà essere rispedito al PREVINDAI, il secondo sarà trattenuto dall’impresa.
Ciascun modulo consente di indicare le informazioni inerenti il versamento contributivo per un numero massimo di sette dirigenti.
Pertanto, a ciascuna impresa viene spedito, in allegato alla presente, un modulo per ciascun gruppo di sette dirigenti (e/o frazione), prestampato dei dati dei dirigenti che risultino al Fondo essere alle dipendenze dell’impresa stessa. Ad ogni buon conto, viene anche allegato un modulo in bianco che potrà eventualmente essere duplicato nel numero di copie necessarie.
A tal proposito, nell’apposita casella in alto a destra, dovrà essere indicato il numero complessivo di esemplari di modulo 050 ritrasmessi al Fondo.
Nella presente circostanza, attesa l’ormai vicina scadenza del termine per il versamento del quarto trimestre 1990 (che va effettuato entro il 21 gennaio 1991, cadendo di domenica il giorno 20), vengono inviati, oltre ai moduli relativi al versamento cumulato dei primi tre trimestri del corrente anno, anche quelli relativi al predetto quarto trimestre.
Alla modulistica relativa a ciascuno dei due periodi predetti corrisponde un apposito bollettino di versamento, come più sotto meglio specificato.
Sul primo modulo relativo a ciascun periodo (ovvero sull’unico modulo, quando i dirigenti alle dipendenze non superino le sette unità) e solo su questo, contrassegnato in alto a destra da pag. 1, va specificato l’ammontare complessivo dei contributi versati dall’impresa per tutti i dirigenti alle dipendenze (o che lo siano stati nel corso del 1990). In altri termini deve essere indicato il medesimo importo che risulta dal bollettino di versamento.
Per le ulteriori modalità di compilazione del modulo in esame, si fa rinvio alle apposite istruzioni stampate sul retro del modulo stesso.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, i versamenti vanno effettuati dall’impresa con cadenza trimestrale, anche per la quota a carico del dirigente, previa trattenuta del corrispondente importo sulla sua retribuzione.
I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi vanno versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre e cioè, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio di ciascun anno.
Tuttavia, poiché l’obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio 1990, è stato stabilito che il versamento dei contributi relativi ai primi tre trimestri del corrente anno (periodo gennaio-settembre) vada effettuato in un’unica soluzione entro il 15 dicembre 1990 ed in tal senso è stata predisposta la relativa modulistica sopra richiamata assieme al corrispondente bollettino di versamento.
Si ricorda altresì che, ai sensi del vigente accordo sindacale, le aliquote contributive sono le seguenti:
-1,50% a carico dell’impresa e 1,50% a carico del dirigente, applicate alla retribuzione globale lorda percepita da ciascun dirigente in servizio, entro il limite di L. 155 milioni annui;
-3% a carico dell’impresa e 3% a carico del dirigente, applicate alla quota di retribuzione lorda eccedente il limite di L. 155 milioni e fino al limite massimo di L. 240 milioni annui.
Dette aliquote percentuali vanno calcolate sulla retribuzione lorda effettivamente percepita dal dirigente. A tali effetti fanno parte della retribuzione globale tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, esclusi comunque i compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione all’estero.
In caso di periodi retributivi inferiori all’anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d’anno), andrà operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.
Lo scaglione massimo di retribuzione trimestrale cui è applicabile l’aliquota del 3% complessivo (1,50% a carico dell’impresa e 1,50% a carico del dirigente) sarà pertanto pari a:
-L. 38.750.000 (cioè 1/4 di L. 155 milioni) ove l’impresa opti per la determinazione della retribuzione imponibile trimestrale in dodicesimi;
-L. 35.769.231 per i primi tre trimestri e L. 47.692.307 per il quarto trimestre ove l’impresa opti invece per detta determinazione in tredicesimi.
La quota massima di retribuzione trimestrale sulla quale è invece applicabile l’aliquota del 6% (3% a carico dell’impresa e 3% a carico del dirigente) sarà pari a:
-L. 21.250.000 (cioè 1/4 della differenza tra L. 240 milioni e L. 155 milioni) ove l’impresa opti per la determinazione in dodicesimi;
-L. 19.615.385 per i primi tre trimestri e L. 26.153.845 per il quarto trimestre ove l’impresa opti invece per la determinazione in tredicesimi:
Le seguenti tabelle espongono in sintesi quanto sopra indicato:
1) RETRIBUZIONE IMPONIBILE DETERMINATA IN DODICESIMI
RETRIBUZIONE ANNUA | RETRIBUZIONE TRIMESTRALE | ALIQUOTA | |
A CARICO DELL’IMPRESA | A CARICO DEL DIRIGENTE | ||
FINO A L. 155.000.000 OLTRE L. 155.000.000 E FINO A L. 240.000.000 | FINO A L. 38.750.000 OLTRE L. 38.750.000 E FINO A L. 60.000.000 | 1,50% 3% | 1,50% 3% |
2) RETRIBUZIONE IMPONIBILE DETERMINATA IN TREDICESIMI
A) PER I PRIMI TRE TRIMESTRI
RETRIBUZIONE ANNUA | RETRIBUZIONE TRIMESTRALE | ALIQUOTA | |
A CARICO DELL’IMPRESA | A CARICO DEL DIRIGENTE | ||
FINO A L. 155.000.000 OLTRE L. 155.000.000 E FINO A L. 240.000.000 | FINO A L. 35.769.231 OLTRE L. 35.769.231 E FINO A L. 55.384.616 | 1,50% 3% | 1,50% 3% |
B) PER IL QUARTO TRIMESTRE
RETRIBUZIONE ANNUA | RETRIBUZIONE TRIMESTRALE | ALIQUOTA | |
A CARICO DELL’IMPRESA | A CARICO DEL DIRIGENTE | ||
FINO A L. 155.000.000 OLTRE L. 155.000.000 E FINO A L. 240.000.000 | FINO A L. 47.692.307 OLTRE L. 47.692.307 E FINO A L. 73.846.152 | 1,50% 3% | 1,50% 3% |
Ovviamente, in entrambe le soluzioni di computo sopra evidenziate, dovranno effettuarsi a fine anno (ovvero all’atto della cessazione del rapporto di lavoro che intervenga in corso d’anno) le necessarie operazioni di conguaglio in riferimento alla retribuzione annua globale che risulti effettivamente percepita.
Le risultanze di tali operazioni di conguaglio influenzeranno il versamento riguardante il quarto trimestre, quanto alle operazioni di fine anno, per i dirigenti in forza al 31 dicembre, nonché per quelli il cui rapporto sia cessato nel corso del trimestre ottobre-dicembre; influenzeranno invece il trimestre nel corso del quale il rapporto sia cessato, ove tale cessazione sia intervenuta nel corso dei primi tre trimestri.
Bollettini di versamento
I contributi dovranno essere accreditati sul C/C POSTALE N. 18909002 intestato a questo Fondo, avvalendosi dei bollettini di versamento allegati.
Come già detto, nella presente circostanza, i bollettini di versamento allegati sono due: un bollettino per il versamento cumulativo dei primi tre trimestri del corrente anno (periodo gennaio-settembre) ed un bollettino per il versamento relativo al quarto trimestre 1990.
Su ciascun bollettino, già prestampato dei dati anagrafici dell’impresa, è stato riportato anche il periodo contributivo al quale il versamento si riferisce.
Pertanto, dovrà essere utilizzato il bollettino sul quale è evidenziato nell’apposito spazio «1/2/3 -90» per il versamento da effettuarsi entro il 15 dicembre p. v. e il bollettino con indicato «4 -90» per quello da effettuarsi entro il 21 gennaio 1991.
Su ciascun bollettino è inoltre prestampato nello spazio «rif.» un codice di riferimento. Il suddetto codice riveste enorme importanza perché l’elemento di collegamento univoco tra il modulo contributivo (Mod. 050) ed il bollettino di versamento relativo allo stesso periodo contributivo.
Nel caso in cui l’impresa si trovasse costretta ad effettuare il versamento dei contributi tramite normali bollettini di c/c postale, e quindi non prestampati dal Fondo, si dovrà porre particolare cura nel riportare lo stesso numero di riferimento «rif.» indicato sul bollettino prestampato, ove disponibile.
In mancanza del bollettino prestampato dovrà invece essere riportato il numero di riferimento posto in alto a sinistra, nello spazio riservato all’ufficio, del modulo contributivo (Mod. 050) al quale il bollettino si riferisce.
MODULO DI VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI IMPRESA/DIRIGENTE (Mod. 063)
Il modulo in questione dovrà essere utilizzato solo nelle ipotesi di variazione dei dati anagrafici (relativi sia all’impresa che ai dirigenti) che si verifichino successivamente alla compilazione del modulo di iscrizione (Mod. 060) sopra descritto.
In sostanza, tale modulo deve essere compilato e trasmesso al Fondo ogniqualvolta varino i dati riguardanti l’impresa ovvero uno o più dirigenti alle dipendenze, oppure l’impresa stessa non abbia provveduto a correggere eventuali errori nei dati prestampati sul modulo di iscrizione, restituendolo in tal modo al Fondo con informazioni anagrafi che inesatte. Eguale invio andrà effettuato anche nell’ipotesi in cui le variazioni (o le correzioni di errori) riguardino dati anagrafici, relativi all’impresa e/o al dirigente, già comunicati direttamente dall’impresa.
Si suggerisce di fotocopiare il modulo, prima della compilazione, per eventuali future necessità.
Termini e modalità per l’invio al Fondo della modulistica
Mentre per quanto concerne l’eventuale invio del modulo 019 (mancanza dell’obbligo di iscrizione) e quello del modulo 062 (designazione dei beneficiari) ci richiamiamo a quanto più sopra indicato, facciamo presente che l’inoltro al Fondo dei moduli 060 (iscrizione) e 050 (versamento contributi) andrà effettuato, a mezzo raccomandata A.R., entro il termine previsto per il versamento dei contributi afferenti i primi tre trimestri del 1990 e cioè entro il 15 dicembre p.v.. Richiamiamo l’attenzione sulla circostanza che il ritardo nella restituzione al Fondo del modulo di iscrizione e, particolarmente, di quello relativo al versamento dei contributi è suscettibile di ricadute negative nei tempi di trasferimento al «pool> delle Compagnie di assicurazione con le quali il PREVINDAI, a sensi dell’art. 16 dello Statuto, ha stipulato l’apposita Convenzione.
Ovviamente, l’invio al Fondo del modulo 063 (variazione dei dati anagrafici) andrà invece tempestivamente effettuato, a mezzo raccomandata, solo quando si verifichino (o vengano comunque accertate dall’impresa) le variazioni più sopra indicate in sede di chiarimenti alla compilazione del modulo 063 medesimo.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Paolo Fornaciari
Per comunicazioni telefoniche il numero è (06) 4681.1 (provvisorio) con orario dalle 9 alle 12.30, escluso il sabato. Per il ricevimento del pubblico di segue lo stesso orario.
All.: c.s.
Novembre 1990