Fondo di Previdenza a Capitalizzazione
per i Dirigenti di Aziende Industriali
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Roma, 23 Giugno 1993
Prot. n. 93-1900 | Circolare n. 7/IMPRESE |
ALLE IMPRESE INDUSTRIALI
LORO SEDI
OGGETTO: Verbale di accordo 8 giugno 1993.
La presente circolare per informare le imprese iscritte che le parti istitutive del Previndai – Confindustria, Intersind, Asap e FNDAI – alla luce dei mutamenti introdotti nella disciplina delle forme pensionistiche complementari dal decreto legislativo 21.4.1993 n. 124, entrato in vigore il giorno 28 dello stesso mese, con verbale di accordo dell’8 giugno 1993, hanno convenuto di sospendere temporaneamente le “nuove” iscrizioni al Fondo, intendendosi per tali quelle dei soggetti che, in ragione della decorrenza dell’iscrizione stessa, ricadrebbero tra i destinatari della previsione di cui all’art. 18, comma 8 (prima parte), del citato decreto.
La distinzione tra quali soggetti possano considerarsi “vecchi iscritti” e quali per contro debbano considerarsi “nuovi iscritti” riveste particolare importanza in termini di trattamento fiscale dei contributi al Fondo (cfr. art. 13, commi 1 ,2 e 3) e di disciplina delle prestazioni e del finanziamento di questo (cfr. artt. 7 e 8) giacchè, mentre per i vecchi iscritti permane il trattamento fiscale dei contributi (sia per la parte a carico del dirigente sia per quella a carico dell’impresa) vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, per i nuovi lo stesso viene sensibilmente inasprito; così come i citati articoli 7 e 8 del decreto non trovano applicazione in relazione ai “vecchi iscritti”.
E infatti, l’art. 18, commi 7 e 8, dispone che per i destinatari (i dirigenti nella fattispecie che ci interessa) iscritti prima del 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto n. 124/93) alle forme pensionistiche istituite entro il15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge di delega 23 ottobre 1992 n. 421), quali appunto il PREVINDAI, non si applicano gli articoli 7,8 e 13, commi 1, 2 e 3, mentre per gli iscritti a partire dal 28 aprile 1993 si applicano le disposizioni stabilite dal nuovo decreto.
A riguardo è da osservare che, mentre per un verso l’obbligatorietà di iscrizione al Fondo, fissata dal verbale di accordo del 3 ottobre 1989 e confermata dallo Statuto del PREVINDAI (art. 4), lascia necessariamente ritenere che tutti coloro che hanno assunto la qualifica di dirigente antecedente mente al 28 aprile 1993 dovrebbero considerarsi “vecchi iscritti”, avendo l’adempimento dell’iscrizione natura puramente attuativa, per altro verso, con una tesi particolarmente formale, potrebbe ritenersi che dovrebbero considerarsi “vecchi iscritti” soltanto i dirigenti che avessero in qualche modo, comunque incontrovertibile, manifestato la volontà di aderire al Fondo.
Considerata tuttavia la serietà delle conseguenze, soprattutto in sede fiscale, che comporterebbe l’adozione di una o dell’altra delle tesi sopra prospettate, il Fondo, nelle more della sospensione decisa con il verbale di accordo all’inizio ricordato, ritiene opportuno interpellare contemporaneamente tanto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto il Ministero delle finanze per conoscere il loro orientamento a riguardo.
In attesa delle determinazioni che tali dicasteri assumeranno, sembra comunque possibile ritenere, anche in un’ottica di prudenza, quali “vecchi iscritti” i dirigenti che prima del 28 aprile 1993:
1. – abbiano presentato al Fondo il mod. 060 ovvero il mod. 062 debitamente sottoscritto;
2.- oppure abbiano comunicato al Fondo per iscritto la loro volontà di adesione allo stesso;
3.- oppure abbiano, tramite l’azienda di appartenenza, effettuato il versamento del contributo accompagnato dal mod. 050 ovvero da una dichiarazione dell’azienda stessa da cui risulti il nominativo del dirigente al quale il versamento stesso si riferisce.
Nella stessa ottica, si ritiene che possano considerarsi “vecchi iscritti” anche quei dirigenti che:
a.- abbiano cessato, per cause diverse da quelle che danno diritto alla prestazione, il loro rapporto di lavoro iniziato antecedentemente al 28 aprile 1993, e durante il quale erano iscritti al Fondo, e abbiano, anche successivamente alla data indicata, riacquisito la propria qualifica per la riaccensione di un nuovo rapporto di lavoro;
b.- chiedano il trasferimento della propria posizione previdenziale integrativa da altra forma pensionistica complementare istituita antecedentemente al 15 novembre 1992 e alla quale erano iscritti da data anteriore al 28 aprile 1993.
Per tutto quanto sopra, allo stato, l’iscrizione di tutti gli altri dirigenti rimane sospesa.
Conseguentemente, in vigenza dell’accordo in oggetto, a partire dalla prossima scadenza contributiva del 20 luglio c.a., per i dirigenti ricadenti nella predetta temporanea sospensione, le aziende non dovranno provvedere al versamento contributivo.
Ovviamente, per i dirigenti già iscritti permangono pienamente vigenti le intese di cui al verbale di accordo 3 ottobre 1989 nonché tutti gli adempimenti anagrafico-contributivi indicati nelle precedenti circolari e inerenti il versamento contributivo, l’inoltro della modulistica e quant’altro già comunicato.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI PER LE IMPRESE GIÀ ISCRITTE
Modulo 050 -Il modulo 050 riferito alle prossime scadenze dovrà contenere esclusivamente il dettaglio dei dirigenti già iscritti; non dovranno invece essere esposti i nominativi di quelli nuovi.
Modulo 060 – Essendo sospesa l’iscrizione di nuovi dirigenti, per costoro tale modulo non dovrà essere restituito al Fondo.
Modulo 062 – Anche questo modulo per effetto della suddetta sospensione non dovrà essere restituito al Fondo.
SUGGERIMENTO ALLE IMPRESE NON ISCRITTE
Per ogni evenienza futura, appare opportuno suggerire alle imprese non iscritte al Fondo di segnalare al medesimo i propri estremi anagrafici in caso di nomina di un dirigente oppure in caso di assunzione di un dirigente “nuovo iscritto”.
Si allega copia del verbale di accordo 8 giugno 1993.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Gabriele De Bartolomeis
All.: copia del verbale di accordo 8 giugno 1993.
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