Roma, 2 gennaio 1995
Prot. n. 95-1 Circolare n. 9/IMPRESE
ALLE IMPRESE INDUSTRIALI
LORO SEDI
A seguito dell’attivazione della procedura di richiesta degli interessi di mora per ritardato pagamento, abbiamo rilevato che alcune aziende ritardano, seppur solitamente per pochi giorni, il versamento dei contributi. Riteniamo pertanto opportuno richiamare l’attenzione delle imprese sulle scadenze contributive quali previste dalla normativa del Fondo.
Come noto, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui i contributi stessi si riferiscono. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre; le rispettive scadenze sono quindi 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio. Qualora la scadenza cada in giorno festivo – ed avendo presente che il sabato non è giorno festivo – la scadenza stessa viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.
Rammentiamo che, a termini di Statuto del Fondo, le imprese che ritardino il versamento dei contributi sono tenute a corrispondere al Fondo stesso gli interessi di mora. Sempre in base allo Statuto, questi ultimi sono destinati anzitutto a coprire il danno subìto dal dirigente a causa del ritardato versamento dei contributi di spettanza. Il ritardo nel versamento, infatti, stante il sistema tecnico a capitalizzazione adottato dal Fondo, può dare luogo a differimento nella apertura della polizza, con conseguente perdita di rendimento da parte dei dirigenti interessati.
Con l’occasione ricordiamo altresì alle imprese che il sistema previsto per il versamento dei contributi è esclusivamente quello effettuato tramite conto corrente postale. Come riportato in precedenti circolari attinenti alla contribuzione, l’avvalersi di altre modalità (ad esempio bonifico bancario o inoltro di assegni) è suscettibile di comportare ritardi, anche notevoli, nella contabilizzazione dei contributi. E’ di tutta evidenza, infatti, che il PREVINDAI può, per ciascun dirigente, procedere all’accensione delle relative polizze soltanto dopo che i contributi versati sono entrati nella disponibilità del Fondo, a nulla rilevando il riconoscimento di valuta precedente.
Rinnoviamo pertanto la preghiera di porre la massima attenzione nel rispetto delle scadenze contributive e delle modalità di versamento, evidenziando altresì, con specifico riguardo alla prossima scadenza del 20 gennaio 1995, che la vigente normativa di legge (art. 20, comma 2, del D.L. 28 dicembre 1994, n. 723) dispone il versamento, da parte dei fondi di pensione complementare, dell’imposta del 15%, di cui all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 124/93, sui contributi “di qualsiasi provenienza e natura” affluiti dal 1° febbraio 1995.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Enzo Boghetich
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