Ci avviciniamo alla fine dell’anno, momento in cui le imprese dovranno verificare se sussiste l’obbligo di versare il contributo minimo a loro carico di euro 4.800,00.
Questo livello minimo di contribuzione è dovuto dalle aziende per i dirigenti che hanno almeno 6 anni di anzianità dirigenziale presso l’impresa; può essere riconosciuto anche senza tale anzianità minima per scelta della società.
Se il dirigente contribuisce a Previndai con il solo TFR il contributo minimo non è dovuto.
Come si declina il contributo minimo a carico dell’impresa con la sua scelta di versare anche parte della contribuzione dovuta dal dirigente?
Dal 1 gennaio 2020 è valido in Previndai il principio della flessibilità contributiva: oltre al contributo del 4% contrattualmente a proprio carico, l’impresa può accordarsi con il dirigente per versare fino al 3% del contributo da questo dovuto. Al dirigente resta, così, da versare un contributo almeno dell’1%.
La quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma, quindi, a quella contrattualmente prevista a proprio carico del 4%.
Se si è avvalsa della flessibilità contributiva l’impresa dovrà verificare che la sua quota contrattuale del 4% abbia dato luogo ad un contributo di almeno 4.800 euro senza tener, quindi, conto dell’importo versato “al posto” del dirigente.
Qui la pagina del sito con ulteriori informazioni sulla contribuzione.
Buon lavoro!