L'art. 8, comma 11, del D. Lgs. n. 252/2005 prevede che la contribuzione alle forme pensionistiche complementari possa proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che l'iscritto possa far valere almeno un anno di contribuzione presso le forme pensionistiche complementari. L'iscritto determinerà, quindi, autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con orientamento del 14 novembre scorso, ha confermato che è possibile, per l'aderente pensionato, mantenere la propria posizione individuale presso la forma pensionistica anche senza prosecuzione della contribuzione usufruendo, pertanto, dei risultati di gestione della forma pensionistica stessa.
Ricordiamo quindi agli iscritti che maturano i requisiti per la prestazione pensionistica che possono, in alternativa:
- richiedere la liquidazione della prestazione, oppure
- proseguire volontariamente la contribuzione, oppure
- mantenere la propria posizione previdenziale senza alcun versamento.
Nelle ultime due ipotesi, gli iscritti potranno scegliere in qualsiasi momento di fruire delle prestazioni pensionistiche.
Previndai – Fondo Pensione