Mancata deduzione dei contributi anno 2007 – Dichiarazione ex art. 8, co. 4 del D.Lgs. 252/20051 |
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I contributi versati al Previndai sono ricompresi tra gli oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1, lett. e-bis, del D.P.R. 22/12/86 n. 917, cosiddetto T.U.I.R. Il datore di lavoro è tenuto, pertanto, a riconoscere la deduzione dei contributi nella determinazione del reddito di lavoro dipendente (come previsto dall'art. 51, comma 2, lett. h, del medesimo T.U.I.R.) entro i limiti di deducibilità previsti per legge. In base a quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005), qualora la contribuzione (quota azienda + quota dirigente + eventuale quota di contribuzione aggiuntiva) versata2 al Previndai non trovi capienza entro tali limiti, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da tassazione al momento della liquidazione a condizione che ne venga comunicato al Fondo l'ammontare. La quota non dedotta è rilevabile dal modello CUD rilasciato dal datore di lavoro relativamente ai redditi corrisposti nell'anno precedente, nel punto dedicato ai contributi di previdenza complementare non esclusi dall'imponibile. L'informazione è altresì rilevabile dai modelli 730 ed Unico. Il Fondo ha predisposto l'apposita funzione telematica "059: Mancata deduzione" al fine di rendere più semplice e diretta la comunicazione di tale dato. Tramite tale funzione, disponibile nell'area riservata, è possibile compilare e stampare il mod. 059 che dovrà essere trasmesso al Fondo debitamente sottoscritto; è consigliabile, inoltre, utilizzarla anche per verificare la corretta acquisizione dei moduli trasmessi. In alternativa, comunque, l'interessato è libero di utilizzare la formulazione preferita semprechè vi risulti, in modo inequivocabile, il proprio nominativo e codice fiscale, il proprio codice Previndai, l'anno fiscale di riferimento, l'ammontare di contribuzione non dedotta ed il riferimento normativo (Art. 8, co. 4 del D.Lgs. 252/2005). |
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Previndai – Fondo Pensione |
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1 "I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi". 2 Per "contributi versati per l'anno" devono, di norma, intendersi quelli di competenza dell'anno oggetto di dichiarazione, nell'anno stesso considerati in busta paga anche se in parte versati al Fondo, per effetto del differimento del versamento della competenza del quarto trimestre, al 20 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso, occorre far riferimento alle certificazioni fiscali 730 o Unico (in assenza di tali dichiarazioni, al modello CUD).
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