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Mancata deduzione dei contributi: mod. 059

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  3. Mancata deduzione dei contributi: mod.…

I contributi versati a Previndai sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57 (Art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005).

Nel determinare il reddito da lavoro dipendente il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro detto limite, come previsto dall'art. 51, comma 2, lett. h, del medesimo TUIR. Anche i contributi volontari rientrano nella previsione di cui sopra; la deduzione può essere operata in sede di dichiarazione dei redditi direttamente dall'interessato.

La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducibilità sarà esente da tassazione al momento della liquidazione a condizione che venga comunicato al Fondo quanto non dedotto.

Ricordiamo che entro il 31 dicembre 2011 occorre presentare la dichiarazione dei contributi non dedotti relativi all'anno 2010.

Per rendere più semplice e diretta la comunicazione di tale dato, suggeriamo di utilizzare  l'apposita funzione "059: Mancata deduzione" presente nell'area riservata.

Il Fondo, allo scopo di offrire un servizio sempre più efficace ai propri iscritti, ha recentemente attivato una nuova funzione di conferma via mail dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione in argomento. 

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla pagina "Regime fiscale dei contributi" della sezione "Fiscalità".

Previndai – Fondo Pensione

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Categoria: News28 Settembre 2011

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