Vi informiamo che è disponibile nel sito il nuovo Documento per la Regolamentazione delle Anticipazioni agli iscritti, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 ottobre 2011.
Tra le modifiche più rilevanti:
- il termine per la presentazione della domanda di anticipazione nel caso di acquisto da terzi della prima casa di abitazione, di dodici mesi rispetto alla stipula dell'atto notarile (era di sei mesi);
- le spese per ristrutturazione, costruzione in proprio e acquisto in cooperativa sono rimborsate se sostenute nei dodici mesi precedenti alla domanda (per le ultime due fattispecie erano ventiquattro);
- la richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze, senza necessità di motivazione (30%), è reiterabile trascorsi quattro anni dalla precedente (erano otto);
- viene esclusa l'anticipazione per pertinenze della prima casa di abitazione non contestualmente acquistate. Viene anche esclusa l'anticipazione per ristrutturazione di prima casa di abitazione che non sia di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli;
- in caso di anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione a seguito di preliminare, è utile anche l'atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ferma la trasmissione – pena la restituzione delle somme percepite – dell'atto notarile di compravendita entro nove mesi dall'erogazione dell'anticipazione.
Specifica norma regola la fase transitoria.
Il Documento tiene conto degli Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 emanati dalla Covip nel febbraio 2011.
Previndai – Fondo Pensione