Il CdA di Previndai ha approvato un pacchetto di modifiche relative agli istituti della Rendita Integrativa temporanea anticipata (RITA) e del Riscatto della posizione individuale.
Quali sono le principali novità?
RITA: termine per la presentazione della domanda
Chi è in possesso dei requisiti per richiedere la RITA, può presentarne domanda se si trova, al massimo, nel settimo mese precedente il conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Il termine per la presentazione della domanda è coerente con la natura frazionata di questa prestazione
RITA E RISCATTO: documentazione semplificata per i casi di inoccupazione
Cambiano, in un’ottica di semplificazione, i documenti da presentare per accedere alla RITA e al Riscatto parziale e totale per i casi di inoccupazione.
Il CdA ha approvato anche una nuova versione del Documento di regolamentazione della Contribuzione e Prosecuzione volontaria, per un coordinamento normativo ottimale tra gli istituti: la modifica riguarda la modalità di gestione delle pratiche di prosecuzione volontaria in presenza di richieste di Riscatto parziale e RITA parziale, per consentire di definire il montante da ricomprendere nella prestazione parziale richiesta
Link di approfondimento
Documento per la regolamentazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)
Documento di regolamentazione del riscatto della posizione individuale
Documento per la regolamentazione della Prosecuzione e Contribuzione Volontaria