Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, anche in considerazione delle
specifiche finalità statutariamente assolte dall’interesse di mora, ha
deliberato di riportare al minimo la maggiorazione prevista dall’art. 15,
punto 1, dello Statuto, con effetto dal 1° gennaio 2007.
Pertanto, a decorrere da tale data, il tasso di mora su base annua di cui al citato
punto 1 dell’art. 15, risulta pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)
in vigore al primo gennaio di ciascun anno, maggiorato di 3 punti.
Conseguentemente, per l’anno 2007, tale tasso è
pari al 6,50% per ritardi nel versamento inferiori a 3 mesi.
Cordiali
saluti.
PREVINDAI – Fondo Pensione
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