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Circolare 11/IMPRESE

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Roma, 19 febbraio 1996


                       


                                                      Circolare n. 11/IMPRESE


Prot. n.96-220


 


 


ALLE IMPRESE INDUSTRIALI


LORO SEDI


 


OGGETTO: Verbale di accordo 31 gennaio 1996 per il ripristino delle “nuove” iscrizioni al PREVINDAI.


 


            Come noto,  le parti istitutive del PREVINDAI, a seguito della disciplina adottata dal decreto legislativo n. 124/93 con riguardo alla materia delle forme pensionistiche complementari e delle conseguenti pregiudizievoli ricadute sulla situazione preesistente, con verbale di accordo dell’8 giugno 1993, convennero di sospendere temporaneamente le “nuove” iscrizioni al PREVINDAI, intendendosi per tali quelle dei soggetti che, in ragione dell’iscrizione stessa, sarebbero ricaduti tra i destinatari della previsione di cui all’art.18, comma 8 (prima parte) del citato decreto (v. Circolare n. 7/IMPRESE del 23 giugno 1993).


 


            Alla luce delle innovazioni normative intervenute sulla materia per effetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, con verbale di accordo del  31 gennaio 1996, che si unisce in allegato, Confindustria, Intersind e FNDAI hanno convenuto il ripristino delle “nuove” iscrizioni al PREVINDAI, come individuate nel ricordato accordo dell’8 giugno 1993.


 


            I punti fondamentali dell’accordo sono così sintetizzabili:


 


1.   A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono ripristinate le “nuove” iscrizioni al Fondo, nel rispetto del principio della libertà di adesione individuale previsto dall’art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 124/93.


2.   Per i dirigenti destinatari dell’accordo in oggetto, fatta eccezione per quanto indicato ai successivi punti 4 e 5,  le aliquote contributive sono le seguenti:


–   1% a carico dell’impresa e 1% a carico del dirigente, da applicarsi alla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, entro il limite di L. 155 milioni annui;


–       1,10% a carico dell’impresa e 1,10% a carico del dirigente, da applicarsi alla quota di retribuzione globale lorda eccedente il limite di L. 155 milioni annui e fino al limite massimo di L. 240 milioni annui.


      Ai fini di cui sopra, fanno parte della retribuzione globale lorda tutti gli elementi considerati utili, secondo disposizioni di legge e di contratto, per il computo del trattamento di fine rapporto, esclusi  comunque gli importi corrisposti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nonché i compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione all’estero.


3.   Sempre per i dirigenti di cui al precedente punto 2, è altresì prevista la destinazione al Fondo di una quota dell’accantonamento annuale per trattamento di fine rapporto di ammontare pari a quello della contribuzione a carico dell’impresa, con corrispondente riduzione dell’ammontare dell’accantonamento medesimo.


4.   Per i dirigenti che rientrino tra i soggetti di prima occupazione successiva alla entrata in vigore del più volte richiamato decreto legislativo n. 124/93, l’aliquota contributiva è stabilita nel:


–   1% a carico dell’impresa e 1% a carico del dirigente, da applicarsi alla retribuzione globale lorda effettivamente percepita e come sopra specificata, entro  il limite di L. 155 milioni annui.


      Per costoro, l’accordo richiama inoltre espressamente le disposizioni di cui al menzionato decreto legislativo n. 124/93 che comportano l’integrale destinazione al Fondo dell’accantonamento annuale per il trattamento di fine rapporto.


5.   Per i dirigenti che rientrino tra i soggetti di prima occupazione successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n. 335/95, purché appartenenti ad imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, ferma restando la misura dell’aliquota contributiva indicata nel precedente punto 4, è richiamata l’apposita previsione di cui alla predetta legge n. 335/95 che, in luogo del trasferimento dell’intero TFR, dispone la destinazione al Fondo solamente di una quota dell’accantonamento annuale per trattamento di fine rapporto di  ammontare pari  a quello della contribuzione a carico dell’impresa, e ciò per la durata del quadriennio successivo alla data di entrata in vigore della legge 335/95 medesima.


6.   Il versamento al Fondo della quota ovvero dell’intero accantonamento annuale per il trattamento di fine rapporto avverrà unitamente a quello dei contributi, come indicati nei punti precedenti.


 


 


ADEMPIMENTI CONSEGUENTI


 


            Per i dirigenti “nuovi” iscritti, così come previsto dal verbale d’accordo 31 gennaio 1996, i versamenti contributivi afferenti i primi due trimestri del corrente anno andranno effettuati dalle imprese entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e, comunque, non oltre la data statutariamente prevista per il versamento del terzo trimestre del 1996. Tale termine verrà comunicato con successiva circolare che sarà trasmessa in tempo utile.


 


            Per i dirigenti “vecchi” iscritti, restano confermate, in base all’accordo, le aliquote contributive, le scadenze e le modalità di versamento note e comunicate nelle precedenti circolari. Entro il prossimo mese di marzo, ci riserviamo di inviare la rituale circolare con allegata la relativa modulistica.


 


            Cordiali saluti.


 









IL PRESIDENTE


Enzo Boghetich  


                    


 


 


Per comunicazioni telefoniche il numero è 06/48.71.061 (12 linee R.A.) con orario dalle 9 alle 12.30, escluso il sabato.


Il ricevimento del pubblico avviene nello stesso orario presso gli uffici di via Palermo, 8. Il numero di telefax è 06/48.71.093.


 


All.: copia verbale d’accordo 31 gennaio 1996.


 

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Categoria: News19 Febbraio 1996

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