Roma, 12 marzo 1998
Circolare n. 16/IMPRESE
ALLE IMPRESE INDUSTRIALI
LORO SEDI
NOVITA’ CONTENUTE NELLA CIRCOLARE:
STATUTO E REGOLAMENTO (ALLEGATI)
ALIQUOTE E MASSIMALI
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1998, (VECCHI E NUOVI ISCRITTI)
L’INFORMATIVA RESA A SENSI DELLA L. 675/96 (PRIVACY)
SOMMARIO
1. STATUTO E REGOLAMENTO/NUOVI
2. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI APPARTENENZA DEI DIRIGENTI
3. aDESIONE INDIVIDUALE – MODULO 061
3.1. CHI DEVE COMPILARE IL MODULO 061
3.2. CHI NON DEVE COMPILARE IL MODULO 061
3.3. TERMINI DI RESTITUZIONE DEL MODULO 061
3.4. COME SI COMPILA IL MODULO 061
4. CONTRIBUZIONE/ NORMATIVA
4.1. DECORRENZA DELLA CONTRIBUZIONE
4.2. TERMINI DI VERSAMENTO
4.3. RITARDO NEL VERSAMENTO
4.4. RETRIBUZIONE IMPONIBILE
4.5. ALIQUOTE E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
4.6. QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
4.7. TABELLE RIASSUNTIVE DEGLI SCAGLIONI DI RETRIBUZIONE PER IL VERSAMENTO TRIMESTRALE E RELATIVE ALIQUOTE
4.8. VERSAMENTO SULL’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO
4.9. ARROTONDAMENTI
4.10. VERSAMENTI SUPERIORI AL DOVUTO
5. MODULO 050/MODALITA’ DI COMPILAZIONE
5.1. DATI RELATIVI ALL’IMPRESA
5.2. DATI RELATIVI A CIASCUN DIRIGENTE
5.3. OPERAZIONI CONCLUSIVE
6. BOLLETTINI DI VERSAMENTO
7. MODULO 055
8. ADEMPIMENTI DERIVANTI DA MOVIMENTAZIONE DIRIGENZIALE
9. VARIAZIONI ANAGRAFICHE
10. COMUNICAZIONI AL FONDO
11. LEGGE 675/96 “TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
12. TASSO MEDIO DI RIVALUTAZIONE
Si provvede alla trasmissione della modulistica necessaria agli adempimenti anagrafico-contributivi per l’anno 1998:
i moduli 050 (per gli adempimenti contributivi dei quattro trimestri del 1998);
– i relativi bollettini di versamento;
– i moduli 061 per l’adesione al PREVINDAI – Fondo Pensione da parte dei dirigenti non ancora iscritti;
– il modulo 055 (viene trasmesso solo alle aziende con riguardo alle quali il Fondo abbia rilevato, dai moduli 050 già restituiti, inesattezze o carenza di informazioni utili a fini fiscali).
Si trasmette, inoltre, copia dei nuovi Statuto e Regolamento approvati dall’Assemblea del Fondo il 5 novembre 1997 nonché l’informativa resa alle imprese per il trattamento dei dati personali (vedasi rispettivamente paragrafi 1 e 11).
Si riepilogano, di seguito, le norme relative alla contribuzione con riguardo sia ai “vecchi” che ai “nuovi” iscritti, le istruzioni utili alla compilazione dei moduli nonché quelle concernenti gli altri adempimenti.
1. STATUTO E REGOLAMENTO/NUOVI
L’Assemblea del Fondo, il 5 novembre 1997, ha approvato i nuovi Statuto e Regolamento, adeguando i precedenti alle disposizioni del D. Lgs. 124/93. Tra le novità più importanti, oltre alla denominazione che ora contiene l’indicazione di “Fondo Pensione”, si segnala:
nello Statuto: nel Regolamento: | · la ricomprensione, nella platea degli iscritti, dei “nuovi” (articolo 4); · la limitazione, nel calcolo degli interessi di mora per ritardato versamento dei contributi, della ulteriore maggiorazione del tasso di 0,3 punti percentuali per ogni mese di ritardo successivo ai primi due (art. 14); · l’adeguamento delle prestazioni (articolo 16); · l’adeguamento alle disposizioni in materia di adesione per i “nuovi” iscritti (art. 2); · lo spostamento della scadenza contributiva cadente di sabato (art. 4); · l’adeguamento delle disposizioni in materia di trasferimenti (art. 6 e 9); · l’introduzione della facoltà di riscatto nell’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (art. 10). |
2. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI APPARTENENZA DEI DIRIGENTI
Le disposizioni statutarie prevedono la condizione di “vecchio” iscritto (classe 1) anche nei confronti di chi conservi la propria posizione presso la forma di provenienza. In considerazione pertanto del differente regime contributivo tra i soggetti con iscrizione effettuata fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 124/93 oppure successivamente ad essa – e, nell’ambito di quelli iscritti dopo, tra quelli di prima occupazione precedente (classe 2) o successiva alla data stessa (classe 3) – è necessario che l’impresa provveda ad individuare, con riferimento alla situazione riscontrabile alla data di assunzione o di nomina di ciascun dirigente, nell’ambito delle tre “classi” di seguito indicate, quella di appartenenza del dirigente medesimo, avendo ovviamente presente che l’individuazione dei requisiti, come più sotto specificati, per l’appartenenza alla classe 1 esclude l’inserimento nelle due successive e che, analogamente, l’appartenenza alla classe 2 esclude l’inserimento nella classe 3.
Tenendo conto delle innovazioni statutarie, nella presente circolare sono fornite le specifiche istruzioni in funzione della classe di appartenenza.
CLASSE 1 – dirigente “vecchio” iscritto
Riguarda il dirigente titolare di una posizione pensionistica complementare, costituita prima del 28 aprile 1993 e sempreché conservata, presso il PREVINDAI o altro fondo pensione complementare istituito antecedentemente al 15 novembre 1992.
CLASSE 2 – dirigente “nuovo” iscritto con prima occupazione precedente al 28 aprile 1993
Riguarda il dirigente – con primo rapporto di lavoro dipendente iniziato prima del 28 aprile 1993 (a prescindere dalla qualifica e dal datore di lavoro) – privo, alla data del 28 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare (o che se ne sia successivamente privato), che si sia iscritto al PREVINDAI – Fondo Pensione dal 1° gennaio 1996 o da data successiva ovvero che si iscriva al Fondo (avendo ovviamente le caratteristiche per l’appartenenza alla classe 2).
CLASSE 3 – dirigente “nuovo” iscritto con prima occupazione successiva al 27 aprile 1993
Riguarda il dirigente – con primo rapporto di lavoro dipendente dopo il 27 aprile 1993 (a prescindere dalla qualifica e dal datore di lavoro) – privo pertanto alla citata data di qualsiasi posizione pensionistica complementare, che si sia iscritto al PREVINDAI – Fondo Pensione dal 1° gennaio 1996 o da data successiva ovvero che si iscriva al Fondo (avendo ovviamente le caratteristiche per l’appartenenza alla classe 3).
Si sottolinea che la data di prima occupazione da prendere a riferimento per verificare l’appartenenza alla classe 2 o 3 è la data di inizio del primo rapporto di lavoro dipendente – non importa con quale qualifica né con quale datore di lavoro – avuto dal dirigente.
Ove, a seguire, non vengano specificate differenziazioni per classe, l’indicazione fornita riguarda tutte e tre le tipologie.
3. ADESIONE INDIVIDUALE – MODULO 061
Si provvede, con la presente, ad inviare nuovamente una scorta di moduli 061 (invitando le imprese a cestinare quelli in precedenza trasmessi). I moduli sono stati variati per assolvere agli adempimenti previsti dalla Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Non potendosi prevedere le effettive necessità, si trasmettono due esemplari di modulo 061: l’azienda avrà cura di duplicarlo in fotocopia – sia nel fronte che, per la copia del dirigente, nel retro – negli esemplari occorrenti.
3.1. CHI DEVE COMPILARE IL MODULO 061
Il D.Lgs. 124/93 dispone che l’iscrizione ai fondi di previdenza complementare avvenga nel rispetto della libertà di adesione individuale. Per questo motivo la contribuzione al Fondo, per i dirigenti “nuovi” iscritti (classi 2 e 3), può avvenire esclusivamente previa manifestazione della loro volontà di aderire al PREVINDAI – Fondo Pensione. A tale scopo è stato predisposto il modulo 061, autocopiante in triplice esemplare, che deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal dirigente e dall’azienda.
Il modulo 061 deve essere fornito al dirigente che per la prima volta decide di aderire al PREVINDAI – Fondo Pensione; questi, poi, lo restituirà all’impresa che, dopo aver compilato e sottoscritto la seconda parte, di sua pertinenza, provvederà a spedire la prima copia al PREVINDAI – Fondo Pensione, a trattenere la seconda e a restituire al dirigente la terza.
L’adesione così manifestata resta attivata anche per eventuali successivi rapporti di lavoro regolati dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali.
3.2. CHI NON DEVE COMPILARE IL MODULO 061
Attese le finalità soprariportate, non debbono compilare il modulo 061:
– i dirigenti “vecchi” iscritti;
– i dirigenti “nuovi” iscritti che hanno già aderito al PREVINDAI – Fondo Pensione in occasione di precedenti rapporti di lavoro (e per i quali, pertanto, è già stato trasmesso al Fondo il modulo 061: vedi ultimo periodo del precedente punto 3.1.) ;
– i dirigenti potenzialmente “nuovi” iscritti che non intendono aderire (per questi, nessuna comunicazione deve essere inoltrata al PREVINDAI – Fondo Pensione).
3.3. TERMINI DI RESTITUZIONE DEL MODULO 061
Il modulo deve essere restituito al Fondo non oltre la data di scadenza del primo versamento da effettuare per il dirigente interessato.
3.4. COME SI COMPILA IL MODULO 061
Il modulo è composto di due sezioni: la prima riguarda il dirigente; la seconda, di norma prestampata, l’impresa. Si sottolinea l’importanza della presenza e correttezza del codice fiscale e dell’indirizzo del dirigente: il primo è indispensabile per la successiva attribuzione dei versamenti che perverranno; il secondo per ricevere, da parte del dirigente, la corrispondenza del Fondo ed in particolare il certificato assicurativo annuale.
Le ulteriori istruzioni per la compilazione sono riportate nelle note in calce al modulo mentre, a tergo, è riportata l’informativa resa al dirigente per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 10 della citata Legge 675/96.
4. CONTRIBUZIONE/ NORMATIVA
4.1. DECORRENZA DELLA CONTRIBUZIONE
La contribuzione al PREVINDAI – Fondo Pensione decorre:
CLASSE 1 dalla data di assunzione (o di nomina, se successiva). In ogni caso non può essere precedente al 1° gennaio 1990. | CLASSE 2 CLASSE 3 dal 1° gennaio 1996 per i dirigenti in servizio a tale data. In caso di assunzione o nomina successiva, la contribuzione decorre, ovviamente, dal verificarsi dell’evento. Quanto precede vale a condizione che il dirigente abbia espresso, attraverso la compilazione del modulo 061, la volontà di aderire al PREVINDAI – Fondo Pensione. |
Per quanto attiene i periodi retributivi inferiori a 15 giorni, si rinvia, a quanto precisato nel paragrafo “RETRIBUZIONE IMPONIBILE”.
4.2. TERMINI DI VERSAMENTO
Il versamento dovrà essere unico, comprensivo dei contributi per i “vecchi” e per i “nuovi” iscritti.
Per i dirigenti neo assunti o neo nominati, si dovrà procedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile, riportando sul modulo 050 relativo tutti i dati anagrafici e quelli contributivi (vedasi apposito paragrafo).
Riteniamo opportuno rammentare che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento unitamente trasmesso, i versamenti vanno effettuati dall’impresa con cadenza trimestrale, anche per la quota a carico del dirigente, previa trattenuta del corrispondente importo sulla retribuzione, e che, con la stessa cadenza, va parimenti effettuato, ove dovuto, il trasferimento della quota o dell’intero TFR.
I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi vanno versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre (cioè, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio) salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand’anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale.
Si evidenzia che i versamenti effettuati oltre tali date sono assoggettati ad interessi di mora (punto 4.3.).
Con riguardo ai “nuovi” iscritti, il versamento al Fondo della quota ovvero dell’intero trattamento di fine rapporto – come appresso indicato – avverrà unitamente a quello dei contributi e, quindi, come sopra cennato, con cadenza trimestrale.
4.3. RITARDO NEL VERSAMENTO
Rammentiamo che, in base a quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto del Fondo, anch’esso unitamente trasmesso, le imprese che ritardino il versamento dei contributi – nonché, ove dovuto, il trasferimento della quota o dell’intero TFR – sono tenute a corrispondere al Fondo stesso gli interessi di mora. In base allo Statuto, questi ultimi sono destinati anzitutto a coprire il danno subìto dal dirigente a causa del ritardato versamento dei contributi. Il ritardo nel versamento, infatti, stante il sistema tecnico a capitalizzazione adottato dal Fondo, può dare luogo a differimento nella apertura della polizza, con conseguente perdita di rendimento da parte dei dirigenti interessati.
Parimenti rammentiamo che il Consiglio di Amministrazione del Fondo, anche in considerazione delle specifiche finalità statutariamente assolte dall’interesse di mora, ha deliberato di elevare di 1,5 punti la maggiorazione minima prevista dall’articolo 14, punto 1, dello Statuto, con effetto dal 1° gennaio 1995. Pertanto, a decorrere da tale data, l’interesse di mora risulta pari al TUS in vigore al primo gennaio di ciascun anno (per il 1998 pari al 5,5%), maggiorato di 4,5 punti, ferma restando la previsione di cui al punto 2 dell’articolo 14 stesso.
4.4. RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai sensi degli accordi vigenti, si ricorda che fanno parte della retribuzione globale lorda tutti gli elementi considerati utili, secondo disposizioni di legge e di contratto, per il computo del trattamento di fine rapporto, esclusi comunque:
CLASSE 1 i compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione all’estero. | CLASSE 2 CLASSE 3 gli importi corrisposti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nonché i compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione all’estero. |
4.5. ALIQUOTE E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
Le aliquote e i massimali contributivi vigenti dal 1° gennaio 1998 (verbale d’accordo 19 novembre 1997) sono i seguenti:
CLASSE 1 – 2,50% a carico dell’impresa e 2,50% a carico del dirigente, applicate alla retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente, entro il limite di L. 195 milioni annui; – 4% a carico dell’impresa e 4% a carico del dirigente, applicate alla quota di retribuzione globale lorda eccedente il limite di L. 195 milioni e fino al limite massimo di 270 milioni annui. | CLASSE 2 CLASSE 3 – 2% a carico dell’impresa e 2% a carico del dirigente, applicate alla retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente, entro il limite di L. 125 milioni annui. |
Per quanto attiene alle aliquote e ai massimali contributivi in vigore sino al 31 dicembre 1997, si rimanda alle precedenti circolari.
In caso di periodi retributivi inferiori all’anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d’anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.
4.6. QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (appresso TFR)
Con riferimento ai soli dirigenti “nuovi” iscritti, oltre al contributo determinato secondo le indicazioni testé riportate, deve essere versato – quale contributo – anche una quota o l’intero TFR e precisamente:
CLASSE 1 ———– | CLASSE 2 quota dell’accantonamento annuale per TFR di ammontare pari a quello della contribuzione a carico dell’impresa, tenendo ovviamente conto delle modifiche intervenute dal 1° gennaio 1998. | CLASSE 3 integrale versamento dell’accantonamento annuale per TFR. Qualora l’impresa occupi meno di 26 dipendenti vedere nota[1] in calce. |
Per accantonamento annuale si intende quello che matura nel corso dell’anno con riferimento alle retribuzioni corrisposte nell’anno stesso. Le rivalutazioni annuali riconosciute sulle quote che siano accantonate al 31 dicembre dell’anno precedente non riguardano la contribuzione al PREVINDAI – Fondo Pensione.
4.7. TABELLE RIASSUNTIVE DEGLI SCAGLIONI DI RETRIBUZIONE PER IL VERSAMENTO TRIMESTRALE E RELATIVE ALIQUOTE
Le tabelle che seguono riportano gli scaglioni massimi trimestrali di retribuzione imponibile, rapportata in dodicesimi e tredicesimi, da utilizzare per il calcolo del contributo (escluso quello corrispondente al TFR per il quale rimandiamo al precedente paragrafo 4.6.) con le relative aliquote.
DIRIGENTI VECCHI ISCRITTI (CLASSE 1)
RETRIBUZIONE | ALIQUOTA | ||||
| TRIMESTRALE | TRIMESTRALE | A CARICO | A CARICO | |
ANNUA | in dodicesimi | in tredicesimi | IMPRESA | DIRIGENTE | |
| | (per i primi tre trimestri) | (per il quarto trimestre) | | |
| | | | | |
fino a L. 195.000.000 | fino a L. 48.750.000 | fino a L. 45.000.000 | fino a L. 60.000.000 | 2.50% | 2.50% |
| | | | | |
oltre L. 195.000.000 | oltre L. 48.750.000 | oltre L. 45.000.000 | oltre L. 60.000.000 | | |
e fino a L. 270.000.000 | e fino a L. 67.500.000 | e fino a L. 62.307.692 | e fino a L. 83.076.924 | 4.00% | 4.00% |
| | | | | |
DIRIGENTI NUOVI ISCRITTI (CLASSE 2 e 3)
RETRIBUZIONE | ALIQUOTA | ||||
| TRIMESTRALE | TRIMESTRALE | A CARICO | A CARICO | |
ANNUA | in dodicesimi | in tredicesimi | IMPRESA | DIRIGENTE | |
| | (per i primi tre trimestri) | (per il quarto trimestre) | | |
| | | | | |
fino a L. 125.000.000 | fino a L. 31.250.000 | fino a L. 28.846.154 | fino a L. 38.461.538 | 2.00% | 2.00% |
| | | | | |
In entrambe le soluzioni di computo sopra evidenziate, dovranno effettuarsi a fine anno (ovvero all’atto della cessazione del rapporto di lavoro che intervenga in corso d’anno) le necessarie operazioni di conguaglio – che riguarderanno anche gli importi trasferiti per TFR, ove dovuti – in riferimento alla retribuzione annua globale che risulti effettivamente percepita.
Le risultanze di tali operazioni di conguaglio influenzeranno il versamento riferito al quarto trimestre e riguarderanno sia i dirigenti in forza al 31 dicembre sia quelli il cui rapporto sia cessato nel corso del trimestre ottobre-dicembre. Nel caso in cui il rapporto cessi in un periodo diverso, i conteggi di conguaglio verranno effettuati nel trimestre in cui ricade la cessazione.
4.8. VERSAMENTO SULL’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO
Con riferimento all’imponibilità dell’indennità sostitutiva di preavviso, si ritiene opportuno ricordare che:
CLASSE 1 è soggetta a contribuzione in quanto considerata dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali elemento utile per il computo del trattamento di fine rapporto. Per il calcolo del relativo contributo, vedasi nota[2] in calce. | CLASSE 2 CLASSE 3 non è soggetta a contribuzione in quanto espressamente esclusa, dal verbale d’accordo 31 gennaio 1996, dalla retribuzione imponibile. |
4.9. ARROTONDAMENTI
Nel determinare il contributo individuale, così come nella totalizzazione dei singoli contributi individuali, non devono essere operati arrotondamenti di sorta. All’atto del versamento, l’importo complessivo dovrà essere arrotondato a lire 10 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazione non superiore o superiore a lire cinque (art. 4 della L. 7 aprile 1997, n. 96).
4.10. VERSAMENTI SUPERIORI AL DOVUTO
Cogliamo l’occasione per evidenziare che le imprese che riscontrassero di aver versato un contributo maggiore del dovuto non devono in nessun caso operare compensazioni con versamenti successivi; dovranno invece inoltrare motivata richiesta di rimborso al Fondo, precisando, per il conseguente accredito, la banca, l’indirizzo ed il numero di c/c, con la massima urgenza per facilitare l’operazione di rimborso.
5. MODULO 050/MODALITA’ DI COMPILAZIONE
I moduli 050 sono stati predisposti per contenere l’indicazione del versamento dei contributi relativi sia ai “vecchi” che ai “nuovi” iscritti; sono autocopianti in duplice esemplare: il primo dovrà essere rispedito al PREVINDAI – Fondo Pensione, il secondo trattenuto dall’impresa.
Ciascun modello consente di indicare le informazioni per un numero massimo di sette dirigenti. Pertanto, a ciascuna impresa viene spedito, in allegato, un modulo per ciascun gruppo di sette dirigenti (e/o frazione), precompilato dei dati anagrafici dei dirigenti noti al Fondo alla data di stampa: sia “vecchi” iscritti sia “nuovi” iscritti per i quali ultimi risulti pervenuto il modulo 061 debitamente compilato e sottoscritto. Sarà pertanto cura dell’impresa riportare sul modulo 050 i dati anagrafici dei dirigenti qualora tali dati non risultassero prestampati dal Fondo.
L’inoltro al PREVINDAI – Fondo Pensione del modulo 050 andrà effettuato, a mezzo raccomandata A.R., entro il termine previsto per il versamento dei contributi relativi ad ogni singolo trimestre, termine che deve essere assolutamente rispettato.
L’inoltro del modulo 050 deve avvenire a prescindere dal regolare e completo adempimento contributivo.
Si pone in evidenza che i moduli 050 sono l’unico strumento mediante il quale il PREVINDAI – Fondo Pensione può provvedere all’attribuzione in capo a ciascun dirigente dei contributi versati. Ne deriva che la loro mancata restituzione impedisce l’apertura delle polizze individuali, vanificando l’adempimento contributivo.
Si ricorda di non operare arrotondamenti nella compilazione dei moduli.
5.1. DATI RELATIVI ALL’IMPRESA
Sono di norma prestampati. Qualora non lo fossero, debbono essere indicati. Se, invece, risultassero errati o incompleti deve essere comunicata la variazione tramite l’apposito modulo 063.
Ove il Fondo abbia rilevato che il codice fiscale dell’impresa sia errato o non acquisito, sui moduli 050, in alto a sinistra, viene riportata la dicitura “INDICARE CODICE FISCALE IMPRESA”: in questo caso è necessario trascrivere, nell’apposito spazio, il codice fiscale corretto.
Ad evitare errata attribuzione di contributi, è indispensabile che, per ciascun trimestre, venga utilizzato il corrispondente modulo specificatamente prestampato dal Fondo.
Sul primo modulo (ovvero sull’unico modulo quando i dirigenti alle dipendenze non superano sette unità), contrassegnato in alto a destra da “PAG. 1”, va specificato:
– il numero di dirigenti per i quali si è effettuato il versamento e cioè quelli esposti nel/i modulo/i 050 del periodo in esame;
– l’ammontare complessivo dei contributi versati dall’impresa per il periodo in esame. Differirà dall’importo che risulta dal bollettino di versamento per il solo arrotondamento a 10 lire come specificato al precedente punto 4.9..
Nell’apposita casella, in alto a destra, su ciascun modulo, dovrà essere indicato il numero complessivo di esemplari di modulo 050 restituiti al Fondo contestualmente.
Se il versamento si riferisce ad un numero complessivo di dirigenti non superiore a sette e si utilizza un solo modulo 050 si indicherà, in detta casella, “1”.
5.2. DATI RELATIVI A CIASCUN DIRIGENTE
Codice, cognome e nome, codice fiscale. Tali dati, se noti al Fondo, sono prestampati. L’impresa è tenuta ugualmente a verificarne l’esattezza e a comunicare eventuali variazioni tramite il modulo 063. Qualora l’impresa abbia riportato, sulla precedente modulistica, un codice fiscale errato o ne avesse omesso l’indicazione, viene prestampata, sotto le caselle degli importi contributivi, la dicitura “INDICARE CODICE FISCALE”. In questi casi è necessario che venga riportato correttamente tale dato nello specifico campo del modulo 050 da compilare.
Qualora, invece, tali dati non siano prestampati (ad esempio dirigente neo assunto), l’impresa dovrà riportarli sul modulo 050 tenendo presente che:
– il codice dirigente da indicare, è quello attribuito dal PREVINDAI – Fondo Pensione in occasione di precedenti rapporti di lavoro. In mancanza lasciare il campo vuoto; in ogni caso, non va mai riportato il codice attribuito da altri Enti;
– il cognome e nome debbono essere indicati omettendo i titoli.
Si evidenzia che il codice fiscale è un elemento indispensabile per la individuazione del dirigente nell’anagrafe PREVINDAI – Fondo Pensione.
Classe. Deve essere indicato, qualora non sia già riportato:
1 – per dirigente “vecchio” iscritto;
2 – per dirigente “nuovo” iscritto di prima occupazione precedente al 28 aprile 1993;
3 – per dirigente “nuovo” iscritto di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993.
Data assunzione/nomina. La data di assunzione/nomina deve essere riportata per intero (giorno, mese, anno); se intervenuta anteriormente al 1° gennaio 1990, va indicato 01 01 1990.
Data ripristino. Deve essere indicata dall’impresa qualora il dirigente riprenda l’attività lavorativa nel trimestre in esame dopo aver usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita. Anche in questo caso va riportato esattamente giorno, mese ed anno.
Data di cessazione e relativa causale. Deve essere indicata la data (giorno, mese, anno) in cui è cessato il rapporto di lavoro; deve essere anche indicato il motivo di cessazione secondo la codifica riportata sul modulo 050 al richiamo (1).
Data scadenza indennità sostitutiva di preavviso. Deve essere indicata, per i soli dirigenti “vecchi” iscritti, la data (giorno, mese, anno) di scadenza dell’indennità sostitutiva di preavviso nel caso in cui il preavviso non sia stato lavorato dal dirigente e l’impresa abbia erogato la relativa indennità. L’indicazione di tale data deve essere riportata sul modello relativo al trimestre nel quale si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Ovviamente non deve essere indicata nel caso in cui il periodo di preavviso sia stato lavorato o nei casi in cui il motivo di risoluzione del rapporto di lavoro non abbia dato luogo al riconoscimento, da parte dell’impresa, dell’indennità sostitutiva di preavviso.
Per i dirigenti “nuovi” iscritti barrare la casella.
Aliquota T.F.R.. Va indicata, nel modulo del trimestre in cui si è verificata la cessazione, la stessa aliquota fiscale applicata sul T.F.R.. Qualora la determinazione della suddetta aliquota non risulti perfezionata all’atto dell’inoltro della modulistica, l’aliquota stessa dovrà essere comunicata con lettera al momento della erogazione.
Contributo dirigente superiore 4% retribuzione annua. Al fine di consentire al PREVINDAI – Fondo Pensione, in quanto sostituto d’imposta, di operare correttamente le trattenute fiscali all’atto della liquidazione delle prestazioni previdenziali, qualora il dirigente opti per la riscossione del capitale, per ciascun dirigente deve essere dichiarato – alla data del 31/12 di ciascun anno, ovvero all’atto della cessazione del rapporto che intervenga nel corso dell’anno – sul modello relativo al periodo contributivo in cui tali date sono ricomprese, se l’importo dei contributi versati al Fondo per la quota parte a carico del dirigente stesso ecceda il 4% della retribuzione annua complessivamente percepita (vedere attentamente nota apposta sul retro del modulo 050).
Contributo (parte evidenziata in rosso)
Dovuto totale
Va indicato L’IMPORTO CONTRIBUTIVO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO SIA A CARICO DELL’IMPRESA CHE DEL DIRIGENTE E COMPRENSIVO, per i dirigenti “nuovi” iscritti, DELLA QUOTA (O DELL’INTERO) TFR. Vedasi, al riguardo, i paragrafi 4.5. e 4.6.. Tale dato, quindi, deve essere compilato a prescindere dal regolare adempimento contributivo.
Versato a Carico Impresa
Va specificata la quota parte a carico dell’azienda del contributo effettivamente versato. In tale casella, per i “nuovi” iscritti, non dovrà essere inclusa la quota di TFR (o l’intero) in quanto questa va indicata nell’apposita casella più sotto descritta.
Versato a Carico Dirigente
Va specificata la quota parte a carico del dirigente del contributo effettivamente versato. Si richiama l’attenzione delle aziende sull’importanza di tale dato, perché, come più sopra specificato, qualora detta quota parte non ecceda il 4% della retribuzione percepita, sulla quota stessa il PREVINDAI – Fondo Pensione non dovrà operare la trattenuta fiscale all’atto della liquidazione della prestazione previdenziale a favore del dirigente che abbia optato per la erogazione in forma di capitale.
Vers. di T.F.R.
CLASSE 1 Depennare la casella | CLASSE 2 Va specificato l’ammontare corrispondente alla quota di TFR maturato nel trimestre che, anziché essere accantonata dall’impresa, viene versata al PREVINDAI – Fondo Pensione (detto ammontare è uguale a quello del contributo a carico dell’impresa: vedasi precedente paragrafo 4.6.). | CLASSE 3 Va specificato l’ammontare dell’intero TFR maturato nel trimestre che, anziché essere accantonato dall’impresa, viene versato al PREVINDAI – Fondo Pensione. Qualora l’impresa occupi meno di 26 dipendenti vedere nota[3] in calce. |
Versato Totale
Va indicato L’IMPORTO CONTRIBUTIVO COMPLESSIVAMENTE ED EFFETTIVAMENTE VERSATO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO SIA A CARICO DELL’IMPRESA SIA DEL DIRIGENTE NONCHE’, PER I “NUOVI” ISCRITTI, DELLA QUOTA O DELL’INTERO TFR senza effettuare, come detto, arrotondamenti di sorta.
VERIFICARE, QUINDI, CHE LA SOMMA DELLE TRE VOCI “VERS. CARICO IMPRESA” + “VERS. CARICO DIRIGENTE” + “VERS. DI T.F.R.” COINCIDA CON QUANTO RIPORTATO NELLA CASELLA “VERSATO TOTALE“.
Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:
Retribuzione imponibile del trimestre = L. 27.000.000
CLASSE 1 DOVUTO TOTALE = L. 1.350.000 VERS. A CARICO IMPRESA = L. 675.000 VERS. A CARICO DIRIGENTE = L. 675.000 VERS. DI T.F.R. = ////////////// VERSATO TOTALE = L. 1.350.000 | CLASSE 2 DOVUTO TOTALE = L. 1.620.000 VERS. A CARICO IMPRESA = L. 540.000 VERS. A CARICO DIRIGENTE = L. 540.000 VERS. DI T.F.R. = L. 540.000 VERSATO TOTALE = L. 1.620.000 | CLASSE 3 DOVUTO TOTALE = L. 3.080.000 VERS. A CARICO IMPRESA = L. 540.000 VERS. A CARICO DIRIGENTE = L. 540.000 VERS. DI T.F.R. = L. 2.000.000 VERSATO TOTALE = L. 3.080.000 |
Retribuzione imponibile del trimestre = L. 55.000.000 (determinazione in dodicesimi)
CLASSE 1 DOVUTO TOTALE = L. 2.937.500 VERS. A CARICO IMPRESA = L. 1.468.750 VERS. A CARICO DIRIGENTE = L. 1.468.750 VERS. DI T.F.R. = ////////////// VERSATO TOTALE = L. 2.937.500 | CLASSE 2 (vedasi nota 4 [4] in calce) DOVUTO TOTALE = L. 1.875.000 VERS. A CARICO IMPRESA = L. 625.000 VERS. A CARICO DIRIGENTE= L. 625.000 VERS. DI T.F.R. = L. 625.000 VERSATO TOTALE = L. 1.875.000 | CLASSE 3 (vedasi nota 4 in calce) DOVUTO TOTALE = L. 5.324.074 VERS. A CARICO IMPRESA = L. 625.000 VERS. A CARICO DIRIGENTE = L. 625.000 VERS. DI T.F.R. = L. 4.074.074 VERSATO TOTALE = L. 5.324.074 |
Infatti l’impresa che adempia in modo esatto all’obbligo contributivo riporterà nelle colonne “DOVUTO TOTALE” e “VERSATO TOTALE” gli stessi importi.
Si è verificato che alcune imprese hanno indicato nelle caselle riferite ai contributi importi preceduti dal segno – (meno) quale compensazione di contributo versato in eccedenza per uno o più dirigenti con versamenti riferiti a dirigenti diversi dai precedenti.
Si ricorda di non operare tali compensazioni ma di richiedere il relativo rimborso.
5.3. OPERAZIONI CONCLUSIVE
Si invita a verificare che la sommatoria delle caselle “DOVUTO TOTALE” corrisponda con la sommatoria delle caselle “VERSATO TOTALE” e, a loro volta, tali sommatorie corrispondano, salvo arrotondamento alle 10 lire, con il versamento effettuato con bollettino di c/c.
Qualora sul modello fossero prestampati i dati relativi ad un dirigente cessato prima del trimestre in esame e per il quale non sussiste alcun obbligo contributivo, l’impresa dovrà depennare l’intero rigo avendo cura di verificare di aver correttamente esposto, sul modulo 050 del periodo in cui è ricaduta la cessazione, i relativi dati (data, causale, aliquota T.F.R., dichiarazione 4%). Se ciò non è avvenuto, l’impresa dovrà trasmettere al Fondo i dati mancanti tramite comunicazione epistolare.
Il modulo dovrà riportare, in fondo, la data di versamento, quella di compilazione, il timbro dell’impresa e la firma del legale rappresentante.
PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO MENO DI 26 DIPENDENTI
Qualora l’azienda occupi meno di 26 dipendenti e rientri nella disposizione di legge (art. 8, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335) che prevede, per i soli dirigenti di prima occupazione successiva al 17 agosto 1995, il versamento di una quota di TFR in luogo dell’intero, dovrà essere barrata la casella nell’apposito quadro “DICHIARAZIONE SUL NUMERO DEI DIPENDENTI”.
6. BOLLETTINI DI VERSAMENTO
Come detto, ogni versamento trimestrale è unico e comprensivo dei contributi sia per i dirigenti “vecchi” iscritti che per i dirigenti “nuovi”. Per gli arrotondamenti si rimanda al paragrafo 4.9.
I contributi dovranno essere accreditati esclusivamente sul C/C POSTALE N. 18909002 intestato a questo Fondo, avvalendosi dei bollettini di versamento allegati. Si rammenta che questa è l’unica forma di pagamento prevista, escludendosi esplicitamente altre modalità. Tale richiesta si giustifica in relazione alla necessità per il Fondo di poter disporre dei contributi in forma liquida, alle scadenze fissate, il che può non avvenire ove vengano seguite diverse modalità di versamento. Nei casi in cui, nonostante la nostra indicazione, le imprese si dovessero avvalere di tali diversi sistemi, ad esempio tramite bonifico bancario, può avvenire che il Fondo venga a conoscenza con notevole ritardo dell’avvenuto versamento dei contributi, con conseguente addebito di interessi di mora. E’ di tutta evidenza, infatti, che il PREVINDAI – Fondo Pensione può, per ciascun dirigente, procedere all’accensione delle relative polizze soltanto dopo che i contributi versati sono entrati nella disponibilità del Fondo, a nulla rilevando il riconoscimento di valuta precedente.
Su ciascun bollettino è prestampato, nello spazio “rif.”, un codice di riferimento. Il suddetto codice riveste enorme importanza perché è l’elemento di collegamento univoco tra il modulo contributivo (Mod. 050) ed il bollettino di versamento relativo allo stesso periodo contributivo.
Nel caso in cui l’impresa si trovi costretta ad effettuare il versamento dei contributi tramite normali bollettini di c/c postale in luogo di quelli prestampati dal Fondo, occorrerà riportare il numero di riferimento “rif.” indicato sul bollettino prestampato sostituito. Nella deprecata ipotesi in cui l’impresa non disponga più di detto riferimento, dovrà essere riportato, nella causale, il codice impresa e il trimestre cui il versamento si riferisce. Si prega di compilare in stampatello i dati relativi all’impresa versante.
Si invitano le imprese a non correggere in alcun caso i dati prestampati dal PREVINDAI – Fondo Pensione. Eventuali variazioni debbono essere comunicate tramite copia fotostatica del modulo 063 di variazioni dati impresa/dirigente. Ogni annotazione riportata sui bollettini stessi non viene infatti presa in considerazione in quanto vengono acquisiti meccanograficamente solo i dati contenuti nei campi previsti.
7. MODULO 055
Alle sole aziende con riguardo alle quali il Fondo non abbia rilevato, dai moduli 050 già restituiti e relativi a trimestri già trascorsi, le informazioni attinenti il rapporto di lavoro ed utili a fini fiscali (dichiarazione 4% e, in caso di corresponsione del TFR, aliquota fiscale applicata al medesimo) viene anche trasmesso il modulo 055 che dovrà essere debitamente compilato e restituito con la massima sollecitudine. Per quanto riguarda la compilazione del modulo, le istruzioni sono riportate a tergo dello stesso.
8. ADEMPIMENTI DERIVANTI DA MOVIMENTAZIONE DIRIGENZIALE
Si ritiene opportuno riepilogare gli adempimenti derivanti da movimentazioni dirigenziali, rimandando allo specifico paragrafo per quanto riguarda le modalità di compilazione del modulo 050.
Assunzione di personale dirigente. Per i dirigenti non iscritti in precedenza al Fondo e che intendono aderire, deve essere trasmesso il modulo 061 secondo le modalità ed i termini riportati nel paragrafo 3. Il primo versamento, come detto, deve essere effettuato alla prima scadenza utile senza attendere l’attribuzione del codice PREVINDAI – Fondo Pensione che avviene all’atto della ricezione del primo modulo 050.
Per i dirigenti già iscritti, invece, la comunicazione al Fondo dell’effettuata assunzione deve avvenire solo tramite il relativo modulo 050 in occasione dell’inoltro trimestrale dello stesso. Si prega, pertanto, di non trasmettere comunicazioni epistolari in merito se non per sanare omissioni nella precedente compilazione del modulo 050.
Cessazione di personale dirigente. La comunicazione al Fondo dell’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro deve essere effettuata esclusivamente tramite il modulo 050 – in occasione dell’inoltro trimestrale dello stesso – riportando negli spazi previsti la data di cessazione, la relativa causale, l’eventuale scadenza dell’indennità sostitutiva di preavviso (per i “vecchi” iscritti), l’aliquota T.F.R. e la dichiarazione del 4%.
Si prega, anche in questo caso, di non trasmettere comunicazioni epistolari in merito se non per sanare omissioni nella precedente compilazione del modulo 050.
9. VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Per le comunicazioni di variazione dei dati anagrafici dell’impresa e/o dei dirigenti dovrà essere utilizzata copia fotostatica del modulo 063, già in possesso delle imprese:
– per quanto riguarda l’impresa, il modulo verrà quindi utilizzato in caso di variazione della ragione sociale, del codice fiscale, dell’indirizzo, del numero telefonico nonché in caso di cessazione di attività;
– per quanto riguarda i dirigenti, il modulo dovrà essere utilizzato per rettificare eventuali errori di registrazione da parte del Fondo dei dati anagrafici (es. codice fiscale, data di nascita) nonché per comunicare la variazione di indirizzo.
Si sottolinea l’importanza della tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo sia dell’impresa che dei dirigenti.
10. COMUNICAZIONI AL FONDO
Ogni comunicazione che, per il suo oggetto, non possa essere effettuata tramite la modulistica predisposta, dovrà riportare il codice impresa rilevabile dai moduli 050 e 063, in alto a destra.
Tutti i moduli richiamati nella presente circolare possono essere richiesti, se esauriti, anche telefonicamente utilizzando il n° di telefono 06/46.20.03.91 che consente l’accesso diretto agli addetti dell’ufficio contributi (iscrizioni, contribuzione, variazioni anagrafiche).
Al fine di semplificare l’acquisizione meccanografica della modulistica, si prega di trasmetterla senza lettera di accompagnamento.
11. LEGGE 675/96 “TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Come è noto, nel mese di maggio u.s. è entrata in vigore la Legge 675/96. Poiché per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali il PREVINDAI – Fondo Pensione ha necessità di trattare i dati comuni delle imprese iscritte, si forniscono, tramite l’allegata “INFORMATIVA RESA ALL’IMPRESA O AL SOGGETTO CHE APPLICHI IL CCNL PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, tutte le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 10 della Legge richiamata.
12. TASSO MEDIO DI RIVALUTAZIONE
Per l’anno 1997, il rendimento netto per l’assicurato è stato pari al 9,6376% e ciò deriva dall’attenta collaborazione gestionale tra il PREVINDAI – Fondo Pensione e le Compagnie assicurative convenzionate.
Nell’augurarci che quanto riportato possa trovare riscontro in termini attuativi, restiamo a Vostra completa disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero necessitare, al fine di evitare erronee compilazioni che si ripercuotono sul piano gestionale inficiando la quadratura temporale dei conti dei singoli dirigenti.
Nel ringraziarVi per l’attenta collaborazione, inviamo cordiali saluti.
IL PRESIDENTE Piercarlo Cargnel |
[1] In osservanza all’articolo 8, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – espressamente richiamato dal punto 6 del verbale d’accordo 31 gennaio 1996 – per i soli dirigenti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore della legge citata (17 agosto 1995) e per la durata di un quadriennio dalla data stessa, le imprese che occupano meno di 26 dipendenti versano, in luogo dell’intero accantonamento annuale per TFR, una quota di ammontare pari al contributo a carico azienda. Quando la condizione si verifica e quindi l’azienda versa, solo per i dirigenti di prima occupazione successiva alla data suddetta, la sola quota per TFR corrispondente al contributo a suo carico, nel modulo 050 sarà necessario sottoscrivere la relativa dichiarazione. Vedasi, a tal proposito, lo specifico riquadro alla fine del quinto paragrafo della presente circolare.
[2] Per quanto concerne il calcolo del contributo sull’indennità sostitutiva di preavviso, va fatto riferimento al criterio della competenza. L’indennità sostitutiva del preavviso concorre, cioè, al raggiungimento dei limiti di massimale dell’anno cui si riferisce. Qualora interessi un periodo a cavallo tra più anni, il suo ammontare dovrà essere quindi riferito alla competenza di ciascuno di essi ferma restando l’applicazione delle aliquote e dei massimali in vigore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
[3] Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.8, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (dirigente di prima occupazione successiva al 17 agosto 1995 in forza in azienda con meno di 26 dipendenti), in questo campo va specificata la quota di TFR pari al contributo a carico dell’impresa che, anziché essere accantonata dall’impresa, viene versata al PREVINDAI – Fondo Pensione.
[4] Per i dirigenti di classe 2 e 3, per la determinazione del contributo a carico impresa e carico dirigente, opera il plafonamento della retribuzione trimestrale a L. 31.250.000 (pari, cioè, a 3/12imi di quella massima annua di L. 125.000.000). Per quanto riguarda il TFR, mentre per il dirigente di classe 2 deve essere versata una quota pari al contributo a carico dell’impresa, per quello di classe 3 deve essere versato l’intero accantonamento del TFR maturato nel trimestre, senza operare alcun plafonamento.