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Dichiarazione contributi non dedotti

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Mancata deduzione dei contributi anno 2006 – Dichiarazione ex art. 8, co. 4 del D.Lgs. 252/20051

 

 

 

La normativa sulla previdenza complementare stabilisce che, qualora la contribuzione (quota azienda + quota dirigente + eventuale quota di contribuzione aggiuntiva) versata2 al Previndai non abbia trovato capienza nei limiti di deducibilità fiscale previsti per legge (vedi sito Area NORMATIVA – Fiscalità – Fiscalità dei contributi), la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da tassazione al momento della liquidazione della posizione; a tal fine, è necessario comunicare al Fondo l'ammontare di tale contribuzione non dedotta.

Ricordiamo che qualora l'interessato ricada in tale fattispecie per i contributi del 2006, la scadenza per inviare la comunicazione al Previndai è il 31 dicembre 2007.

Tale quota non dedotta può essere rilevata dai modelli 730 ed Unico. In assenza di tali dichiarazioni, il dato è rilevabile dal modello CUD rilasciato dalla società relativamente ai redditi percepiti. Per quanto riguarda il modello 730/2007 redditi 2006, tale informazione è reperibile nel quadro E oneri e spese, sezione II – oneri deducibili dal reddito complessivo, rigo E23, colonna 3 e con riferimento al modello Unico/2007, nel quadro RP oneri e spese, sezione II – oneri deducibili dal reddito complessivo, rigo RP24, casella 3. In merito al modello CUD 2007 redditi 2006, tale dato è indicato al punto 29 "Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2".

Informiamo che, allo scopo di facilitare il compito agli iscritti, il Fondo ha predisposto, nell'area riservata al dirigente, apposita funzione "059: Mancata deduzione" : cliccando sul tasto  , in corrispondenza dell'anno 2006, è possibile compilare e stampare il mod. 059 , che, debitamente sottoscritto, deve essere inoltrato al Previndai, via fax, entro il 31 dicembre 2007.

In alternativa, comunque, l'interessato è libero/a di utilizzare la formulazione preferita semprechè vi risulti, in modo inequivocabile, il proprio nominativo e codice fiscale, il proprio codice Previndai, l'anno fiscale di riferimento, l'ammontare di contribuzione non dedotta ed il riferimento normativo (Art. 8, co. 4 del D.Lgs. 252/2005).

Cordiali saluti.

PREVINDAI – Fondo Pensione
www.previndai.it

 
 

1 "I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi".

2 Per "contributi versati per l'anno" devono, di norma, intendersi quelli di competenza dell'anno oggetto di dichiarazione, nell'anno stesso considerati in busta paga anche se in parte versati al Fondo, per effetto del differimento del versamento della competenza del quarto trimestre, al 20 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso, occorre far riferimento alle certificazioni fiscali 730 o Unico (in assenza di tali dichiarazioni, al modello CUD).

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Categoria: News10 Dicembre 2007

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