Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti indicati all’art. 12 del DPR. n. 917/1986 (TUIR), a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 annui, al lordo degli
oneri deducibili:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato nonché i figli (anche non conviventi)
• i figli del coniuge deceduto e gli ascendenti (conviventi)
Dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il suddetto limite è elevato a € 4.000,00 annui.