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Per contributo aziendale minimo si intende il livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda. Tale obbligo opera esclusivamente in favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico, ferme restando le misure minime contrattualmente previste.

Se l’azienda, previo accordo con il dirigente, ha scelto di farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente in forza della cosiddetta “flessibilità contributiva”, la quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma a quella contrattualmente prevista a carico azienda del 4%: questa ultima quota non può essere inferiore al limite minimo annuo previsto dal contratto.