Tale fattispecie è regolata dall’art. 11, comma 10 del Decreto n. 252/2005 il quale stabilisce che:
- durante la fase di accumulo la posizione individuale non è aggredibile;
- le prestazioni pensionistiche (capitale o rendita) e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili nei limiti di un quinto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di pensioni;
- i riscatti e le anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa ed ulteriori esigenze sono totalmente cedibili, sequestrabili e pignorabili.